Una Collega ci segnala che derogando alla prassi almeno decennale secondo la quale anche  le sentenze che pronunciano il  divorzio su ricorso congiunto o conclusioni concordi  passano in giudicato col decorso del termine  semestrale, oppure con la dichiarazione di acquiescenza  o col decorso del termine breve se la decisione era notificata alla parte e al PM (da alcuni mesi veniva richiesta addirittura la notifica al Procura presso la Corte d’appello). Il Tribunale di Treviso, immediatamente dopo la notifica di una sentenza di “divorzio” che accoglieva le conclusioni congiunte delle parti, ha notificato al difensore anche la certificazione allegata relativa al passaggio in giudicato della sentenza ex art. 329 cpc.

E’ successo anche ad altri? E’ una prassi nuova o è stata una svista? Negli altri Tribunali che succede?

Dal  vostro punto di vista, vi è la necessità di richiedere le notifiche alle parti a al P.M. nonostante la sentenza accolga delle conclusioni congiunte?

Che tipo di esperienze avete?”