Se adeguatamente motivati e istruiti, il giudizio sull’idoneità genitoriale e sull’impossibilità di mantenere legami familiari non sono sindacabili dal giudice di legittimità

di Avv. Barbara Bottecchia

IL CASO. Il Tribunale per i minorenni di Salerno, nel dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre di una minore, contestualmente

  • revocava l’affidamento intrafamiliare alla nonna e al compagno;
  • confermava l’affidamento ai Servizi sociali;
  • confermava il collocamento della minore presso la comunità presso cui già si trovava in regime di semiresidenzialità;
  • disponeva l’affido etero familiare;
  • nominava tutore provvisorio il già nominato curatore speciale;
  • disponeva l’interruzione dei rapporti e contatti tra la minore, la madre e la nonna materna.

Tale decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Salerno che respingeva il reclamo presentato dalla madre, dalla nonna e dal compagno.

Ricorrevano pertanto per Cassazione sia la madre oltre che la nonna e il compagno per tre motivi:

  • violazione e falsa applicazione dell’art. 330 c.c. per carenza dei presupposti per poter dichiarare la decadenza della madre, censurando anche la motivazione inadeguata e contraddittoria rispetto all’istruttoria svolta;
  • violazione dell’art. 8 CEDU e degli artt. 2 e 30 della Costituzione, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cpc e per violazione del principio di proporzionalità;
  • illegittimità della valutazione negativa di affido intrafamiliare alla nonna per violazione dell’art. 4 legge adozioni, meglio rispondendo all’interesse della minore l’affido intra-familiare.

Resisteva con controricorso il curatore speciale della minore.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3722 del 2026, ha ritenuto tutti e tre i motivi inammissibili

  • il primo perché non si confronta con la motivazione impugnata e chiede al Giudice di legittimità un’inammissibile rilettura del merito della vicenda in esame;
  • il secondo perchè generico;
  • anche il terzo è inammissibile perché segnala violazioni di principio astratte e non riferibili agli accertamenti concreti svolti, nei due gradi di giudizio, contrassegnati da comportamenti chiaramente pregiudizievoli per l’equilibrio della minore.

Secondo il Supremo collegio, la Corte d’appello basando il proprio convincimento su plurime relazioni dei servizi e su un’approfondita indagine durata diversi anni sulle relazioni familiari e sulle capacità genitoriali della madre, aveva ampiamente motivato in ordine alla sussistenza del presupposto per la decadenza della responsabilità della madre, anche alla luce delle reiterate condotte pregiudizievoli della madre verso la figlia.

Anche il principio di proporzionalità delle misure adottate secondo la Corte di cassazione è stato rispettato, tenuto conto del miglioramento della bambina, dopo il collocamento in comunità, e il tempo trascorso; corretta anche la decisione di interrompere i rapporti con la made e la nonna (anch’essa discontinua nella cura e nella relazione) e motivata anche in relazione alla necessità per la bambina (affetta da lievi disabilità cognitive) di avere un contesto educativo e di cura stabile e strutturato.

La Corte ha pertanto respinto il ricorso con conseguente condanna alle spese in favore della controricorrente.

 

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