Genitori lontani, figli al centro: cosa valuta davvero il giudice quando un genitore si trasferisce

di Avv. Maida Milàn

Quando una coppia si separa, una delle questioni più delicate riguarda il trasferimento di uno dei genitori in un’altra città insieme ai figli minori.

Molti immaginano che esista una regola semplice: troppa distanza dall’altro genitore significa trasferimento vietato. La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 11378/2026 mostra invece un quadro più articolato.

La Corte non afferma che la distanza geografica sia irrilevante né che la “genitorialità a distanza” possa sostituire senza conseguenze la presenza quotidiana di un genitore nella vita dei figli. Al contrario, la stessa Cassazione riconosce espressamente che un trasferimento di centinaia di chilometri incide inevitabilmente sulla frequentazione e può comprimere il diritto alla bigenitorialità.

La decisione, però, chiarisce che il giudice non può limitarsi a valutare la sola distanza geografica. Deve piuttosto verificare se, nonostante il trasferimento, esista un progetto genitoriale concreto e credibile capace di preservare il rapporto dei figli con entrambi i genitori.

Il caso esaminato nasce dal trasferimento della madre insieme ai figli minori. Il padre si era opposto sostenendo che una distanza di circa 850 chilometri avrebbe inevitabilmente compromesso la relazione quotidiana con i ragazzi.

In una prima fase del giudizio, la Cassazione aveva criticato la decisione dei giudici di merito proprio perché mancava una valutazione approfondita dell’impatto concreto del trasferimento sul diritto alla bigenitorialità.

Successivamente, tuttavia, il quadro familiare era mutato: i figli vivevano ormai stabilmente nella nuova città, frequentavano la scuola, avevano sviluppato relazioni sociali nel nuovo contesto ed erano stati ascoltati dai servizi sociali, che avevano descritto una situazione di equilibrio psicologico e relazionale, oltre al mantenimento di un rapporto positivo con il padre.

La Cassazione valorizza proprio questo elemento.

Secondo la Corte, il principio di bigenitorialità non coincide con una ripartizione rigidamente matematica dei tempi di permanenza presso ciascun genitore. Ciò che deve essere garantito è invece la possibilità per il minore di mantenere con entrambi un rapporto autentico, stabile e significativo, anche se organizzato in forme necessariamente diverse rispetto alla precedente convivenza familiare.

È importante, però, evitare semplificazioni.

La sentenza non afferma che “la distanza non conta”. Afferma piuttosto che la distanza, di per sé sola, non è sufficiente a impedire il trasferimento, se il rapporto con l’altro genitore può essere concretamente preservato attraverso un’organizzazione adeguata della vita familiare.

Per questa ragione la Corte attribuisce particolare rilievo alle cosiddette misure compensative: periodi più lunghi di permanenza durante vacanze e festività, programmazione stabile degli incontri, organizzazione concreta degli spostamenti e continuità dei contatti tra genitore e figli.

La decisione mostra quindi come, nei casi di trasferimento, il vero nodo non sia soltanto lo spostamento geografico in sé, ma la qualità del progetto genitoriale che accompagna quel trasferimento.

Nella pratica, infatti, vi sono situazioni in cui il trasferimento dipende da esigenze lavorative, economiche o familiari difficilmente evitabili. La giurisprudenza riconosce che il genitore collocatario conserva il diritto di scegliere dove vivere e lavorare, trattandosi di espressione di libertà personali costituzionalmente rilevanti.

Proprio per questo, però, il giudice è chiamato a verificare con particolare attenzione gli effetti concreti della nuova organizzazione familiare sulla vita dei minori.

Non basta affermare genericamente che il rapporto con l’altro genitore continuerà. Occorre comprendere: - come verranno organizzati i tempi di frequentazione; - con quali modalità si svolgeranno gli spostamenti; - quale continuità relazionale sarà effettivamente garantita; - quale impatto il trasferimento avrà sulla stabilità emotiva, scolastica e sociale dei figli.

La stessa Cassazione, infatti, concentra la propria analisi non tanto sulle ragioni personali che avevano spinto la madre a trasferirsi, quanto sugli effetti concreti del nuovo assetto familiare sull’equilibrio dei minori e sulla possibilità di mantenere una relazione significativa con il padre.

La pronuncia conferma così un orientamento ormai consolidato: nei conflitti relativi al trasferimento dei figli minori, il centro della valutazione giudiziale non è la distanza in astratto, ma la concreta sostenibilità del progetto genitoriale costruito attorno ai bisogni dei figli.

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