Le insidie del cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio

di Avv. Monica Mocellin

Il cumulo di domande di separazione e divorzio, sin dall’entrata in vigore della riforma Cartabia, ha dato luogo a molte problematicità - incluso l’ambito della sua applicazione - e va maneggiato con cautela dagli operatori del diritto.

La sentenza n. 633 del 9 marzo 2026 della Corte d’Appello di Bologna si inserisce nell’ambito di un giudizio familiare “cumulato” nel quale le parti avevano chiesto sia la separazione personale sia la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Si tratta di una delle prime pronunce del giudice d’appello che riguardano gli aspetti processuali di questo tipo di giudizio - introdotto dal legislatore probabilmente con l’obiettivo di superare le problematiche causate dal cosiddetto divorzio breve - che prevede sostanzialmente un litisconsorzio iniziale (con il cumulo) onde evitare la contemporanea presenza del procedimento di separazione e di quello di divorzio, procedimento questo che tuttavia non è esente da altre e nuove problematiche.

In primo grado, il Tribunale di Reggio Emilia, dopo aver già pronunciato la separazione dei coniugi con precedente sentenza, aveva dichiarato il divorzio regolando i rapporti economici e familiari tra le parti.

In particolare, il Tribunale aveva disposto un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre mentre rigettava la domanda di assegno divorzile proposta dalla moglie, ritenendola tardiva perché formulata solo con una memoria successiva alla pronuncia della sentenza di separazione.

Avverso tale decisione proponeva appello il marito limitatamente alla quantificazione del contributo per i figli, chiedendone la riduzione.

La moglie si costituiva in giudizio resistendo e proponendo appello incidentale con cui chiedeva, oltre all’aumento del contributo al mantenimento per i figli e una diversa regolamentazione del diritto di visita, il riconoscimento del suo diritto all’assegno divorzile.

La signora contestava la declaratoria di tardività della domanda poiché il diritto all’assegno divorzile sorge solo dopo la pronuncia della separazione coniugale, quindi prima di allora non era ancora attuale.

La Corte d’Appello, con la sentenza in esame, rigetta l’impugnazione principale, ritenendo corretta la valutazione del Tribunale in ordine alle capacità economiche del padre. Sottolinea, infatti, che il criterio di determinazione del mantenimento dei figli non si fonda solo sui redditi dichiarati, ma sull’insieme delle risorse economiche e della situazione patrimoniale complessiva, rilevando come il padre disponga di entrate ulteriori e di una condizione abitativa favorevole. Proprio alla luce di tale comparazione, la Corte accoglie invece parzialmente l’appello incidentale della madre, aumentando il contributo al mantenimento dei figli da parte delpadre.Quanto all’appello incidentale in punto assegno divorzile, la Corte invece conferma la decisione di primo grado e ribadisce la tardività della relativa domanda poiché - ex art. 473 bis 49 c.p.c. - nel nuovo rito familiare la parte ha l’onere di proporre sin dall’atto introduttivo del giudizio tutte le domande connesse anche alla richiesta di divorzio, inclusa quella di assegno divorzile, corredandole tutte delle necessarie specifiche allegazioni.

Tale impostazione per la Corte è coerente con il sistema delle preclusioni introdotto dagli artt. 473 bis 17 e seguenti c.p.c. che impone, per i diritti disponibili, una definizione anticipata del thema decidendum, mentre le uniche eccezioni sono rappresentate dalle domande nuove giustificate da mutamenti sopravvenuti delle circostanze, mutamenti che nel caso concreto però non erano stati allegati.

Potranno, quindi, essere introdotte domande nuove solo se successivamente alla sentenza di separazione si verifica un mutamento delle condizioni iniziali sulle quali la parte aveva fondato la propria domanda, oppure non aveva formulato alcuna domanda di assegno divorzile.Nel caso specifico la moglie, nel ricorso introduttivo, si era limitata a chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni della separazione, senza formulare alcuna domanda relativa all’assegno divorzile, i cui presupposti peraltro sono ben diversi da quelli dell’assegno di mantenimento nella fase di separazione e necessitano di prova rigorosa.

Tale domanda è stata introdotta dalla signora solo successivamente, con una memoria depositata - pendente il giudizio cumulato - dopo la sentenza di separazione per cui, correttamente, il Tribunale l’aveva ritenuta nuova e tardiva non essendo sufficiente chiedere genericamente la pronuncia di divorzio.

La Corte d’Appello aggiunge, per completezza, che comunque non risultavano dimostrati i presupposti sostanziali per il riconoscimento dell’assegno divorzile secondo la funzione perequativo-compensativa delineata dalla giurisprudenza di legittimità “… non potendo certo ricavarsi il diritto all’assegno divorzile dal fatto che, in corso di causa sono emerse le vere condizioni economiche di …..o dal fatto che si può dare per certo che …..si è occupata prevalentemente dei figli e della casa rispetto al marito” .

Questa sentenza è interessante perché riflette un orientamento giurisprudenziale sempre più rigoroso del nuovo rito di famiglia, non più “elastico” ma che si avvicina ad un modello a preclusioni rigide, al rito ordinario, soprattutto per le domande economiche tra coniugi, fermo il disposto dell’art. 473 bis 19 c.p.c. per i diritti indisponibili.

 

 

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