Legge n. 182/2025: sono salvi i terzi acquirenti di beni di provenienza donativa?

di Avv. Alessandra Buzzavo

Come noto, il legittimario che si ritiene leso da donazioni o disposizioni testamentarie poste in essere dal de cuius, può esperire l’azione di riduzione, ai sensi degli artt. 533 e ss. cod. civ. al fine di reintegrare la quota di legittima che gli spetta per legge.

Prima della riforma di cui alla Legge 2 dicembre 2025 n. 182, oggetto del presente intervento di sintesi, il legittimario, laddove l’azione di riduzione avesse trovato accoglimento, poteva esercitare l’azione di restituzione non solo nei confronti del soggetto donatario rispetto al donante – de cuius, ma altresì nei confronti dei terzi acquirenti dal donatario, a condizione di agire nell’arco temporale di venti anni dalla trascrizione della donazione. Ciò al fine di ottenere la condanna del terzo acquirente alla materiale restituzione del bene oggetto dell’originaria donazione.

Sappiamo che tale meccanismo, previsto dal legislatore per la massima tutela dei legittimari, ha da sempre costituito un ostacolo alla libera circolazione dei beni, per il timore del terzo acquirente di vedersi esposto – nell’arco della maturazione del ventennio – ad un’azione di restituzione (rispetto alla quale del tutto estraneo…) così come per il diniego all’accesso al mutuo bancario in presenza di provenienza donativa del bene, in assenza di evidenza trascritta di tacitazione degli eredi legittimari.

Il nuovo art. 563 c.c., come sostituito dall’art. 44 della legge sopra richiamata, stabilisce che la riduzione della donazione non pregiudica gli acquisti dei terzi ai quali il donatario abbia alienato i beni, purché il loro acquisto sia opponibile secondo le regole proprie del sistema di pubblicità e circolazione in base alla natura del bene. Ciò significa per i beni immobili e per i beni mobili registrati, la trascrizione dell’acquisto nei rispettivi pubblici registri in epoca anteriore alla trascrizione della domanda di riduzione; per i beni mobili non registrati, l’acquisto in buona fede anteriormente sempre alla trascrizione della domanda di riduzione.

In tale scenario non è venuta meno la tutela del legittimario il quale riceve ora una tutela obbligatoria e non più reale: il donatario – che nelle more abbia trasferito il bene oggetto della donazione del de cuius a terzi - dovrà compensare in denaro il legittimario leso per quota pari alla lesione subita. Per l’ipotesi in cui il donatario non sia solvibile, il legittimario leso potrà richiedere il controvalore della lesione anche all’avente causa (ma non la restituzione del bene), ma solo se quest’ultimo ha ricevuto il bene a titolo gratuito e nei limiti del vantaggio dallo stesso conseguito. Resta fermo il diritto alla restituzione del bene nel caso in cui sia ancora nel patrimonio del donatario.

Il terzo acquirente a titolo oneroso resta invece indenne da qualsiasi richiesta, pretesa, domanda di qualsiasi natura da parte del legittimario leso.

La riforma ha comportato anche la modifica dell’art. 561 c.c.: in estrema sintesi ora si prevede che, nel caso in cui i beni donati debbano essere restituiti ai legittimari a seguito dell’azione di riduzione, i pesi gravanti sui beni permangono ed il legittimario avrà diritto ad una mera compensazione in denaro per la diminuzione di valore del bene.

Infine, va evidenziato che la Riforma si applica alle successioni aperte dal 18 dicembre 2025 che è la data di entrata in vigore della L. 182/2025. Per le successioni aperte in data anteriore, continuerà ad applicarsi la disciplina previgente, a condizione che la domanda di riduzione e restituzione nei confronti dei terzi aventi causa dai donatari:

  • sia già stata notificata e trascritta alla data di entrata in vigore della legge;
  • sia notificata e trascritta entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge;
  • entro lo stesso termine di sei mesi, venga notificato o trascritto nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.

È quindi prudente, per le successioni aperte prima del 18 dicembre 2025, valutare se porre in essere una delle suindicate azioni a tutela dell’applicabilità del regime precedente, di sicuro più favorevole per il legittimario. In difetto, si applicherà anche a queste la nuova disciplina. Nel caso di specie, l’inerzia comporterà automaticamente una sorta di applicazione retroattiva della nuova normativa.

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