Per la Cassazione entrambi i coniugi devono contribuire al pagamento del mutuo. Il coniuge che ha pagato il mutuo per l’intero ha diritto alla restituzione della metà
Il trasferimento infraquinquennale dell’immobile in favore di un terzo non comporta la decadenza dai benefici “prima casa” se avviene nell’ambito degli accordi di separazione o divorzio
Corte di Giustizia dell'Unione Europea: le tutele della lavoratrice autonoma che cessa l'attività per la nascita del figlio
La prova della costituzione di una famiglia di fatto fa venir meno il diritto all’assegno divorzile e può essere data con la deposizione di un investigatore privato
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Nel contrasto tra i genitori sulla scelta della scuola pubblica o privata decide il Giudice senza ascoltare il minore
Il Tribunale per i Minorenni italiano è competente nei procedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale su un minore straniero residente abitualmente in Italia
Nei procedimenti de potestate la difesa tecnica delle parti è solo eventuale e la tutela del superiore interesse del minore è garantita dalla partecipazione del PM
Il Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta utilizza l’art. 25 del RD 1404/34 per disporre il monitoraggio di un giovane utilizzatore di wa anche al fine di verificare le capacità educative e di vigilanza della madre
Il collocamento di un minore in struttura si attua attraverso l’esecuzione forzata degli obblighi di fare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale decide il Tribunale (per i minorenni o ordinario) adito per primo
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Ammissibilità dell'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale tra favor veritatis e interesse del minore
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 291 c.c. permette di ridurre il divario di età previsto per l’adozione di maggiorenni
Il decreto di rimpatrio del minore sottratto (Convenzione dell’Aja 25 ottobre 1980) è revocabile in caso di sopravvenuto mutamento della situazione di fatto che lo ha originato
Accesso agli atti: il Consiglio di Stato rileva un conflitto in seno alle sue Sezioni e rimette la questione all’Adunanza plenaria
L’abbandono della casa coniugale non è motivo di addebito della separazione se il matrimonio è già in crisi
Irrilevante ai fini dell’assegno di mantenimento un aumento solo temporaneo dei redditi del marito separato
Provvedimenti in tema di mantenimento del coniuge e dei figli: quali limiti per la loro impugnabilità in Cassazione?
Condannato a risarcire il danno il padre che ostacola il rapporto tra il figlio e la moglie separata (che però non è senza colpe, e ne paga le conseguenze)
Deroghe all'affido condiviso per i figli nati fuori dal matrimonio: quando è possibile ridurre il diritto/dovere alla bigenitorialità
Il diritto del genitore al rimborso delle spese di mantenimento del figlio da parte dell’altro genitore inadempiente
L’assegnatario della casa familiare è tenuto al pagamento di tutte le spese correlate al suo utilizzo
Il minore è parte sostanziale del processo che lo riguarda ed ha diritto ad esser ascoltato, ma non è necessaria la sua partecipazione formale al processo
La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
La validità del vitalizio alimentare è condizionata dalla sussistenza dell’alea (che dev’essere valutata in concreto)
Secondo il GT del Tribunale di Vercelli può disporsi l’inserimento del beneficiario di ADS in una residenza sanitaria assistenziale nonostante il suo dissenso
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Amministrazione di sostegno e capacità di donare: il G.T. del Tribunale di Vercelli solleva questione di legittimità costituzionale
La diffamazione via internet integra l’aggravante dell’aver commesso il fatto col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
Per la Cassazione al prodigo, anche se non infermo di mente, può essere nominato un amministratore di sostegno, ma per il Tribunale di Modena non è così
Non può pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale nonostante le risultanze della CTU (favorevoli al genitore) e senza motivare adeguatamente in ordine all’interesse del minore
La Corte Costituzionale: il porto d’armi è un’eccezione al divieto di portare le armi, non un diritto
Mediazione obbligatoria, è dovuto il compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio?
Protezione per lo straniero con deficit cognitivo che si è integrato nella struttura di accoglienza in Italia
La prova del danno è indispensabile per il risarcimento del pregiudizio da responsabilità genitoriale
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
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Il valore preminente della disabilità in tema di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
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In tema di prova della simulazione della donazione e di condizione di procedibilità del giudizio di divisione
L’acquisto del legato, con godimento dei beni, non implica la rinuncia a far valere i diritti del legittimario
L’azione del legatario in sostituzione di legittima con facoltà di chiedere il supplemento è qualificabile come actio in personam e non come azione di riduzione
Sottrazione di un minore dalla casa – famiglia: non può proporre querela il legale rappresentante della struttura
La proposta di legge governativa diretta ad abbassare l’imputabilità penale a 12 anni si confronta con la realtà
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Anche il genitore (già convivente more uxorio) che non versa l’assegno per il figlio minore è penalmente responsabile
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
L’art. 570 bis c.p. riguarda anche gli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
Commette reato chi usa le credenziali d’accesso a Facebook del coniuge per fotografare una chat privata
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Nuovo Processo di nullità del matrimonio: la Santa Sede apre agli avvocati non graduati in Diritto Canonico
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Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
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La Cassazione chiude la vicenda dei “genitori nonni”: la bambina resti coi genitori adottivi ( … ma comunque sarebbe rimasta con loro)
Il riconoscimento giudiziale può essere negato solo in caso di comprovato, gravissimo danno per il figlio
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Se i genitori vivono in continenti diversi la responsabilità genitoriale può essere esercitata per delega
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I provvedimenti stranieri di affidamento in kafalah sono riconoscibili in base alle norme sulla protezione dei minori
Solo il creditore degli alimenti può scegliere di applicare la legge dello Stato di residenza abituale del creditore in alternativa a quella del proprio Stato di residenza abituale
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La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
Il minore affidato ad un cittadino europeo in regime di kafala ha diritto al soggiorno non come discendente diretto, ma come familiare 16 MAGGIO 2019 | Affidamento dei figli | Diritto della famiglia transnazionale | Adozione in casi particolari | Adozione | Diritti e doveri del figlio | Soggetti deboli, minori e diritti della personalitàCon la sentenza in commento la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) si è pronunciata in sede di ricorso pregiudiziale sul diritto di ingresso e di soggiorno nel Regno Unito di una minore algerina affidata secondo il regime algerino della kafala ad una coppia di cittadini francesi, sposati nel Regno Unito e ivi residenti. Il rinvio pregiudiziale alla CGUE è stato effettuato dalla Corte suprema del Regno Unito, adita in ultima istanza dalla minore, e per essa da un avvocato appositamente assegnatole in base al diritto inglese, contro il provvedimento di rifiuto del permesso di ingresso nel Regno. Le questioni pregiudiziali riguardavano l’interpretazione dell’art. 2 alla luce degli artt. 27 e 35 della Direttiva n. 2004/38 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che in Inghilterra è stata trasposta nell’Immigration Regulation 2006, mentre in Italia è stata attuata con il d.lgs n. 30/2007. La Corte è stata chiamata ad interpretare l’art. 2 punto 2 lett. c) della Direttiva, il quale riconosce i discendenti diretti tra i familiari che beneficiano del permesso di soggiorno, sul punto se tale potesse essere considerato un minore posto sotto il regime della kafala algerina. La kafala è un istituto di origine islamica, che nasce dal divieto del Corano di stabilire una filiazione giuridica; più precisamente la sura 33 vieta al figlio non biologico di assumere il cognome del tutore e di addivenire alla sua eredità, cosa che invece è ammessa nell’adozione. Per questo motivo gli ordinamenti islamici non prevedono un’adozione del tipo di quella da noi conosciuta come adozione piena con la quale si crea un rapporto di filiazione di natura giuridica e si attribuisce una famiglia al minore che ne è privo. Gli ordinamenti islamici utilizzano l’istituto della kafala per i minori che si trovano in stato di abbandono, o anche per quelli che hanno una famiglia che però non si può occupare di loro. L’istituto consiste nell’attribuzione della custodia del minore (makful) ad un affidatario (kafil) al di fuori di un rapporto di filiazione giuridica. La kafala copre, quindi, le ipotesi che in Italia corrispondono all’adozione piena e all’adozione non legittimante, che non recide cioè tutti i legami tra il minore e la famiglia di origine, che la giurisprudenza faceva rientrare nell’adozione “in casi particolari” interpretando in maniera estensiva il requisito di cui alla lett. d) dell’art. 44 l. n. 184/1983 sull’impossibilità dell’affidamento preadottivo (che veniva riconosciuta anche quando il minore aveva una famiglia che però non si poteva prendere cura di lui. Cfr., ad esempio, Corte EDU sent. Zhou c/ Italia 21-I-2014). La kafala algerina prevede che il o i kafil si impegnino a mantenere il minore sano fisicamente e moralmente, provvedendo alle sue necessità, ad occuparsi della sua istruzione, a trattarlo come se fossero i genitori naturali, a rappresentarlo dinanzi alle autorità giudiziarie e ad assumerne la responsabilità civile per atti pregiudizievoli. La principale differenza con l’adozione piena consiste nel fatto che un minore posto sotto kafala non recide i legami con la sua famiglia d’origine, se ne ha una, non instaura un rapporto di filiazione giuridica (vietato, come è detto dal Corano, con il kafil), e non acquisisce lo status di erede del kafil (può diventarlo solo con una disposizione dell’affidatario in vita); inoltre la kafala cessa al momento in cui il minore raggiunge la maggiore età̀ ed è revocabile su richiesta dei genitori biologici o del kafil. La speciale conformazione di tale istituto ha dato origine a molte pronunce sul suo riconoscimento in Italia, dove si è dibattuto se esso sia un tipo di adozione (Cassazione, sent. 23 settembre 2011, n. 19450) o se non integri piuttosto una forma di protezione dei minori assimilabile all’affidamento. Inducono a ritenere la kafala un istituto di protezione dei minori piuttosto che un’adozione sia l’assenza di un rapporto di filiazione giuridica, sia il modo in cui esso è configurato da due importanti strumenti di diritto convenzionale: la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (Convenzione sui diritti dell'infanzia, approvata il 20 novembre 1989 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ratificata dall'Italia con l. n. 176 del 27 maggio 1991) all’art. 20, comma 3 annovera la kafala fra le misure di protezione del minore, sostitutive della famiglia di cui egli sia temporaneamente o definitivamente privo, con la seguente previsione: “Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o, in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia”. Alla stessa classificazione si giunge attraverso la lettura dell’art. 3 della Convenzione dell’Aja del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità dei genitori e di misure di protezione dei minori (ratificata dall’Italia con l. n. 101 del 18 giugno 2015), che considera anch’essa la kafala una misura di protezione del minore. In questo stesso ordine di idee, nella sentenza in commento, la CGUE ha escluso che il minore affidato in regime di kafala sia qualificabile quale “discendente diretto” ai sensi dell’art. 2 punto 2 della Direttiva n. 2004/38 (§§ 56 e 73 della motivazione), in quanto l’istituto sciaraitico non “crea un legame di filiazione giuridica tra il minore e il cittadino dell’Unione” (§ 54 della motivazione). Una volta esclusa l’applicabilità dell’art. 2 della Direttiva n. 2004/38, la Corte ha preso spunto dalle osservazioni del giudice a quo per individuare, invece, nell’art. 3, la base giuridica applicabile al minore posto sotto la tutela legale di cittadini europei secondo il regime della kafala ai fini dell’ingresso nel territorio dell’UE (§§ 57 e 59 della motivazione). Il comma 2 di tale articolo stabilisce infatti che “... lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, punto 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente”. La Corte ha interpretato questo articolo nel senso che lo Stato membro deve agevolare l’ingresso di persone che pur non essendo “discendenti diretti” ai sensi dell’art. 2 hanno “vincoli familiari stretti e stabili con un cittadino dell’Unione in ragione di circostanze di fatto specifiche, quali una dipendenza economica, un’appartenenza al nucleo familiare o gravi motivi di salute” (§ 60 della motivazione). Il comma 3 dell’art. 3 della Direttiva n. 2004/38 sembra peraltro attribuire agli Stati un potere discrezionale nel riconoscimento di questi vincoli familiari nella parte in cui stabilisce che “lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno”. Un limite importante a tale potere discrezionale consiste peraltro nel fatto che l’autorità dello Stato membro deve leggere l’articolo 3 alla luce dell’art. 7 della Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), che stabilisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare riconosciuto dall’art. 7 della Carta di Nizza ha lo stesso contenuto del corrispondente diritto previsto dall’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU che anche la CGUE deve prendere a base per l’interpretazione della Carta di Nizza ai sensi dell’art. 52 della Carta stessa. E la Corte EDU ha più volte riconosciuto che il rapporto effettivo che intercorre tra un minore affidato in kafala e il suo affidatario rientra nella nozione di vita familiare di cui all’art. 8 CEDU (e quindi all’art. 7 della carta di Nizza), che va individuata “considerato il tempo trascorso insieme, la qualità delle relazioni e il ruolo assunto dall’adulto nei confronti del minore” (§ 66 della motivazione). Va poi considerato che secondo la CGUE l’art. 7 della Carta di Nizza deve essere letto in modo da garantire il superiore interesse del minore, enunciato all’art. 24 della Carta. In sostanza, la valutazione che gli Stati membri sono chiamati ad eseguire nell’esercizio del potere discrezionale ex art. 3 comma 3 della Direttiva n. 2004/38 deve prendere in considerazione “l’età in cui il minore è stato sottoposto al regime della kafala algerina, l’esistenza di una vita comune che il minore conduce con i suoi tutori a partire dalla sua sottoposizione a tale regime, il grado delle relazioni affettive che si sono instaurate tra il minore e i suoi tutori, nonché il livello di dipendenza del minore nei confronti dei suoi tutori, per il fatto che questi ultimi assumono la potestà genitoriale e l’onere legale e finanziario del minore”, nonché i rischi, concreti e individualizzati, che il minore sia vittima di un abuso o di sfruttamento (§§ 69 e 70 della motivazione). Nella sentenza in commento la Corte conclude asserendo che, ove la valutazione (condotta alla luce dell’art. 7 della Carta di Nizza) abbia evidenziato la sussistenza effettiva di una vita familiare e la dipendenza del minore affidato in kafala dai suoi tutori, si deve riconoscere, in linea di principio, un diritto di ingresso e soggiorno al minore. La CGUE risolve così il problema se il minore affidato in kafala abbia o meno il diritto al ricongiungimento, problema che è stato affrontato più volte anche dalla Corte di Cassazione italiana, che talvolta lo ha ammesso (sent. 28 gennaio 2010, n. 1908 e SS.UU., 16 settembre 2013 n. 21108), talvolta lo ha escluso (sent. 1° marzo 2010, n. 4868). La Corte di Giustizia ha, dunque, affermato che il minore affidato in kafala può avere diritto al ricongiungimento, non però come discendente diretto ai sensi dell’art. 2 (perché la kafala non instaura un rapporto di filiazione giuridica), ma invece come familiare ai sensi dell’art. 3. Più precisamente, ove si ravvisi uno stretto legame tra minore affidato in regime di kafala e il suo tutore, con una relazione di affettività e di dipendenza economica del primo dal secondo, il principio dell’interesse superiore del minore e il diritto alla vita familiare esigono che lo Stato membro conceda l’ingresso al minore al fine di potergli consentire di vivere con i suoi tutori. In Italia il d.lgs 30/2007, che attua la Direttiva n. 2004/38, prevede che le disposizioni contenute nel decreto si applichino non solo ai familiari di cittadini UE, ma anche ai familiari di cittadini italiani (art. 23). Il principio affermato con questa sentenza della CGUE si può quindi applicare per riconoscere il diritto al ricongiungimento del minore straniero affidato in regime di kafala ad un cittadino italiano che ne chieda l’ingresso nel territorio italiano. Allegati CGUE 26 marzo 2019
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