L’adozione mite è istituto riconducibile all’art 44 lett. d) della Legge 184/1983 da applicarsi nei casi di semiabbandono, o abbandono ciclico o semipermanente

Cassazione 35840/2021 e Corte d’Appello Venezia 16/2021

Cass. 22.11.21 n°35840

IL CASO

Con sentenza del marzo 2019 il Tribunale per i minorenni di Venezia dichiarò lo stato di adottabilità di tre minori in ragione delle condizioni psichiche  dei genitori ( l’uno affetto da patologia psichiatrica paranoidel l’altra da disturbo ansioso e delle loro insufficienti risorse economiche).

La decisione venne impugnata dai genitori, ma la Corte d’appello di Venezia confermò nel novembre 2019 la sentenza di primo grado, pur sottolineando, sulla scorta delle valutazioni compiute dalla CTU che il legame tra i tre fratelli non avrebbe dovuto essere reciso perché ciò avrebbe avuto sicuramente effetti per loro pregiudizievoli

I genitori dei tre minori proposero allora ricorso per Cassazione; il PM,  si associò alla richiesta di cassazione della sentenza  d’appello. Non svolse difese il tutore dei minori né la Procura generale presso la Corte veneziana.

LA DECISIONE

I giudici di piazza Cavour, cassando la sentenza veneziana, hanno dato un inquadramento normativa all’istituto dell’adozione mite, disattendendo l’impostazione dei giudici veneziani per i quale l’adozione mite è qualcosa di avulso dal nostro sistema legislativo.

Infatti, la corte territoriale, nel confermare lo stato di abbandono dei tre figli minorenni in vista di una adozione legittimante, aveva chiuso l’argomento sulla possibilità di attuare, in quel caso, un’adozione mite, ritenendo  l’ istituto «estraneo al vigente sistema di legge».

La Suprema Corte invece, ha chiarito che questa forma di adozione trova il suo fondamento nella Legge 184 del 1983 art.44 lett.d) (adozione in casi particolari- «i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni dell’art 7, comma 1…. Quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo) che è da intendere come clausola di chiusura del sistema».

Allo stesso tempo, ha precisato che mentre l’adozione piena o legittimante “è costitutiva di un rapporto sostitutivo a quello di sangue con definitivo ed esclusivo inserimento del minore in una nuova famiglia”, quella ex art 44 lett d) crea invece, “un vincolo di filiazione giuridica che si sovrappone a quello di sangue non estinguendo il rapporto del minore con la famiglia di origine, pur se l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta adottante[1].

La decisione in commento richiama anche due precedenti pronunce che ritiene avvalorino le argomentazioni esposte

  1. Cassazione 22 giugno 2016 n.12962;
  2. Cassazione 13 febbraio 2020 n.3643

La prima ha infatti  chiarito che l’adozione in casi particolari prescinde dalla sussistenza dello stato di abbandono del minore nel senso cioè che non è requisito per l’applicazione dell’ipotesi descritta dalla lettera d) dell’art 44.;

La seconda, ha precisato che nel nostro ordinamento convivono modelli di adozione che escludono la totale recisione dei rapporti con i genitori biologici, in quanto la natura residuale e aperta dell’art 44 lett.d) consente al sistema vigente di possedere la pluralità di forme di genitorialità adottive volute dal legislatore.

Inoltre, la Cassazione con un’altra e sempre recente sentenza del 25 gennaio 2021 n.1476, aveva sottolineato l’opportunità di valutare caso per caso, nelle singole fattispecie concrete, la possibilità di ricorrere al modello di adozione che non recida i rapporti del minore con la famiglia.

La Suprema Corte sottolinea anche , in una prospettiva fortemente applicativa, che l’adozione mite  pare adattarsi ai casi di abbandono semipermanente o ciclico, ai casi cioè in cui  la sussistenza di una fragilità genitoriale si associa alla permanenza di un rapporto affettivo significativo, per cui nell’interesse del minore, occorre verificare la concreta percorribilità di “un modello di adozione compatibile con la non recisione dei legami col genitore biologico”.

La Suprema Corte, è  dunque giunta alla conclusione che il Giudice d’appello avrebbe dovuto accertare se fosse stato armonizzabile, nel caso di specie, l’interesse al mantenimento del rapporto affettivo coi genitori biologici con quello dell’accoglienza in un nuovo nucleo familiare.

Inoltre i  giudici di Piazza Cavour hanno censurato la corte territoriale e, anche il tribunale per i minorenni, (accogliendo il sesto motivo di ricorso), per non avere proceduto all’ascolto di uno dei tre figli minorenni, di anni 12 senza neppure avere motivato tale omissione.

E così, ponendosi in contrasto col principio ormai acquisito nella giurisprudenza di legittimità e ribadito da ultimo in Cassazione 11giugno 2021 n.16569 sull’ascolto del minore che, se non avviene senza adeguata motivazione, è causa di nullità della sentenza.

A poca distanza temporale dalla sentenza in commento, è giunta una pronuncia della Corte di Appello veneziana la n. 16 del 23.09.2021 che stavolta, seppure antecedente di pochi mesi alla citata Cassazione, ha dato applicazione all’istituto dell’adozione mite, revocando lo stato di adottabilità dei minori, pur in presenza di una pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale dei genitori biologici; i giudici veneziani hanno infine avvalorato l’apertura di un percorso che conduca, ove possibile, all’adozione mite.

Corte d’appello Venezia 23.9.21 n°16

IL CASO

Il Tribunale per i minorenni di Venezia con sentenza n.46 del maggio 2021 aveva dichiarato lo stato di adottabilità di A. ed E. ed aveva confermato l’affidamento ai Servizi Sociali ed il loro mantenimento presso le due famiglie collocatarie.

La madre P.E.B. proponeva appello e, anche i minori in persona del tutore, per cui i due procedimenti venivano riuniti.

Le richieste formulate da tutte le parti appellanti nei nelle due impugnazioni  poi riuniti, erano la revoca dello stato di adottabilità e, la ripresa dei rapporti dei due figli minori con la madre, con incarico ai servizi sociali di disciplinarli secondo il supremo interesse dei minori e con facoltà di sospenderli se disturbanti.

Il tutore dei minori chiedeva anche la decadenza della responsabilità genitoriali della madre e del padre dei minori; la conferma del collocamento etero-familiare sia per A. che per E; la conferma dell’affidamento ai servizi sociali.

La Procura Generale invece, chiedeva che, fermo restando la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori, venissero consentiti i rapporti con la madre monitorati dal Servizio Sociale.

LA DECISIONE

La Corte veneziana ha accolto le impugnazioni proposte dalla madre e dal tutore dei minori,

  • dichiarando “il non luogo a provvedere” sullo stato di adottabilità;
  • dichiarando decaduti i genitori dalla responsabilità genitoriale ,
  • incaricando i servizi sociali di disciplinare, nell’interesse dei minori i contatti ed i rapporti con entrambi i genitori e dei fratelli tra loro, con facoltà di sospensione se disturbanti.

A questa decisione,  la Corte lagunare è giunta , superato un’eccezione di nullità del procedimento di dichiarazione che ha ritenuto destituito di fondamento, proprio richiamando l’istituto dell’adozione mite, ritenuto un istituto adeguato a rispondere ai casi di semiabbandono, alle situazioni in cui risulta opportuno allontanare il minore dalla famiglia di origine senza però rompere il legame con i genitori biologici.

In questo caso Corte d’appello, in sintonia con l’orientamento espresso un apio di mesi dopo da Cass 35840/21 ha valorizzato il concetto di supremo interesse del minore ed un’interpretazione estensiva dell’art 44 lett.d) L.183/84 relativamente ad uno dei casi di adozione in casi particolari.

Si legge infatti nella decisione in commento che tra le ipotesi di adozione in casi particolare vi è infatti quello in cui vi sia la “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” da intendersi come impossibilità di “diritto” di procedere all’affidamento preadottivo e non di impossibilità “di fatto” derivante da una situazione di abbandono (o di semi abbandono) del minore in senso tecnico giuridico (Cassazione Sez. I 22.06.16 n.12962).

I Giudici veneziani hanno anche evidenziato come la Corte EDU abbia sottolineato l’eccezionalità dell’adozione legittimante e la necessità di preferire soluzioni alternative per cui, quando esiste un legame familiare, lo Stato deve agire per consentire  a questo legame di svilupparsi (  Corte EDU 12 febbraio 2019 Minervino e Trausi contro I. e 13 ottobre 23015 S,H. contro Italia), integrando la violazione dell’art 8  CEDU, in termini di inadempimento degli obblighi positivi dello Stato, la mancata adozione  da parte delle autorità nazionali  di misure adeguate  e sufficienti  a garantire  il rispetto del diritto dei genitori a vivere coi figli.

In definitiva, ha concluso la Corte, il giudice chiamato a pronunciarsi sullo stato di abbandono deve verificare l’interesse del minore a conservare i legami con i genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali.

Nel caso posto all’attenzione della Corte, le parti appellanti non avevano messo in discussione le gravi carenze delle capacità genitoriali ( tant’è che la madre non aveva neppure chiesto di vivere coi figli), né il Tribunale per i minorenni aveva disposto l’adozione mite per uno dei due fratelli, dal momento che con la dichiarazione dello stato di adottabilità si definisce la prima fase che conduce all’adozione legittimante che , ex art 27 Legge 183/84 cui segue le cessazione dei rapporti tra adottato e famiglia di origine.

Inoltre, il figlio dodicenne aveva espresso al giudice delegato sia il desiderio di continuare a vivere con la famiglia affidataria, sia di mantenere contatti coi i genitori e con la sorella.

Essendo emerso poi anche dalle relazioni dei Servizi Sociali la necessità di salvaguardare i legami tra i figli e i genitori (soprattutto A. verso il padre ed E. verso la madre e tra i fratelli tra loro), la Corte aveva concluso che laddove è concretamente possibile preservare i rapporti e i legami tra i componenti della famiglia, non è percorribile la via dell’adozione legittimante per nessuno dei due minori

Interessante è anche far notare che , a  fronte , delle gravi carenze genitoriali emerse già innanzi al TM la Corte aveva dichiarato la decadenza della responsabilità genitoriali ex art 330 c.c. e confermato la nomina del tutore, l’affidamento dei minori al servizio sociale, al fine del loro mantenimento presso le famiglie  collocatarie e con compito dei servizi di  disciplinare i contatti  tra i genitori ed i figli, in vista di un percorso che conduca, se possibile, alle adozioni miti.

GBmcs

 

[1] Le parole tra virgolette sono tratte da Cassazione SU 8847 del 13 maggio 2020

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