Non può disporsi l’adozione mite all’interno del processo che sta accertando lo stato di adottabilità

di avv. Barbara Bottecchia

IL CASO. A seguito di segnalazione pervenuta nel dicembre 2012 dal PMM relativa al minore A.U., con cui veniva evidenziata una situazione di abbandono, emersa nell’ambito delle verifiche disposte nella procedura di adottabilità relative ad altri due fratelli di A.U., veniva chiesta

  • la sospensione dei genitori dalla responsabilità genitoriale

  • la nomina di un tutore

  • e l’affido ai servizi finalizzato ad un affidamento etero familiare

Il Tribunale dei Minorenni di Cagliari, ritenuta non necessaria la sospensione della responsabilità dei genitori, affidava il minore ai servizi e provvedeva alla nomina di un curatore speciale nella stessa persona dell’avvocato che già svolgeva la medesima funzione per i fratelli.

Veniva svolta ampia istruttoria sia acquisendo la ctu e le relazioni dei servizi relative alle altre procedure di adottabilità che riguardavano i fratelli, sia disponendo una nuova ctu che si concludeva nel febbraio del 2014. All’esito il TM, tenuto conto delle risultanze della medesima e del materiale non univoco emerso, riteneva opportuno sospendere la procedura per un anno con monitoraggio della situazione da parte dei servizi con obbligo di riferire periodicamente.

Nel 2017 il TM all’esito del monitoraggio, ritenuto ormai definitivo lo stato di abbandono in cui versava il piccolo affetto da disturbo dello spettro autistico, dichiarava decaduti entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale di A.U. , stante l’accertata inadeguatezza degli stessi, nominando tutore i servizi sociali e dichiarando lo stato di adottabilità dello stesso, con interruzione dei rapporti con i genitori e disponendo l’immediato affidamento etero familiare ad una coppia idonea.

Avverso tale provvedimento proponevano appello entrambi i genitori. Si costituiva la nuova tutrice chiedendo la conferma della decisione del TM presa dopo ben 5 anni dalla segnalazione.

La Corte d’Appello di Cagliari nel 2022, riformava parzialmente la decisione del Tm, all’esito di un’approfondita istruttoria, espletate l’audizione personale dei genitori e ulteriori relazioni dei servizi, relazioni sanitarie e una nuova ctu, dichiarando la condizione di semi abbandono del minore A.U; per l’effetto ne dichiarava lo stato di adottabilità, ai sensi dell’art. 44 della legge 184 del 1983, mandando al TM per il reperimento di idonea famiglia adottiva confermando la decadenza dei genitori e la tutela fino al reperimento della famiglia idonea. 

Si legge in motivazione “occorreva per altro verso, tenere nella dovuta considerazione anche gli aspetti positivi del legame tra ….. ed i genitori, con i quali era stato stabilito un attaccamento, di cui già la prima ctu del 2014 aveva dato atto, legame che si era ulteriormente rafforzato nel corso di questi ulteriori otto anni, durante i quali il bambino aveva continuato la sua vita con i genitori, con la conseguenza che sarebbe stato, pertanto, dannoso per lui un distacco radicale con le figure di riferimento materiale ed affettivo; vi) il giudice, nell'esaminare la domanda di adottabilità del minore in stato di abbandono, in applicazione dell'art. 8 CEDU, 30 della Costituzione, 1, della L. n. 184 del 1983 deve sempre accertare l'interesse del minore al mantenimento dei rapporti con la famiglia naturale, anche se i componenti di essa presentino deficit nelle loro capacità genitoriali, poiché l'adozione legittimante deve rappresentare l'estrema "ratio", a cui fare ricorso in assenza di capacità residue da valorizzare dei genitori biologici che potrebbero pregiudicare la crescita del bambino; vii) in tali casi, l'adozione in casi particolari, definita dall'elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria, come "adozione mite" rappresenta un valido strumento di realizzazione dell'interesse del minore a non recidere il legame familiare e pur tuttavia essere cresciuto da genitori adeguati che svolgano una funzione di supporto della famiglia naturale; viii) tale forma di adozione sembra particolarmente versatile a regolare quelle situazioni in cui esista un innegabile legame tra genitori naturali e bambino e nel contempo i genitori abbiano "fragilità" tali da non consentire loro l'adempimento dei doveri genitoriali in totale autonomia; ix) la condizione del piccolo D.D. doveva pertanto ritenersi tutelabile attraverso il ricorso a questo istituto, dovendosi reperire una idonea famiglia, che affiancherà i genitori naturali, creando quel clima di collaborazione e supporto che già, in parte, si era attuato di fatto con alcune persone (una coppia di coniugi ed una persona singola).”

La sentenza, pubblicata il 7.7.2022, è stata impugnata da A.A. e B.B. e dal Procuratore della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari, con ricorso per Cassazione, affidato ciascun ricorso a quattro motivi, cui l'avv. C.C., curatore speciale del minore A.U., ha resistito con separati controricorsi.

 

LA DECISIONE. Il Supremo collegio (Cass. civ., sez. I, ord. 19 settembre 2023, n. 26791) in accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale proposto dai genitori e di quello del Procuratore Generale cassa la sentenza e dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di adozione poiché:

  • il quadro normativo nazionale ed europeo non consente di superare lo schema normativo che delinea in tema di adozione due procedimenti ben distinti e definiti: quello dell’adozione legittimante e quello dell’adozione c.d. mite;

  • la prima costituisce l’extrema ratio cui può pervenirsi solo quando il mantenere i rapporti con la famiglia d’origine si ponga in contrasto con l’interesse del minore, trovandosi lo stesso in una condizione di radicale ed endemico abbandono non recuperabile in tempi compatibili con la sua crescita, e addebitabile ad un’incapacità dei genitori; la seconda invece non recide del tutto i rapporti con la famiglia di origine in presenza di situazioni di semiabbandono, in cui non sia da escludere l’opportunità della presenza dei genitori biologici - se pur parzialmente inidonei - nella vita del minore.

  • nel caso di specie mancando l’accertamento dello stato di abbandono, la domanda di adottabilità non poteva essere accolta, ma non può nemmeno essere convertita nella diversa domanda di adozione mite; di qui la pronunzia di non luogo a procedere.

Questa decisione come la precedente del 1 luglio 2022 n.21024 hanno il pregio di fare sempre più chiarezza sull’utilizzo dell’istituto dell’adozione mite, che non può innestarsi su una dichiarazione di abbandono ritenuta poi non così grave, ma che richiede un suo iter procedimentale diverso e fondato su profili di accertamento diversi.

Si segnala comunque, da ultimo, che il presupposto dell’adozione piena - cioè la necessità della recisione dei rapporti con la famiglia di origine senza la possibilità della valutazione dell’interesse del minore caso per caso prevista dall’art. 27 della legge 184 del 1983 - è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale in riferimento agli artt. 2,3,30 e 117 Costituzione dalla prima sezione della Cassazione il 5 gennaio 2023

Recentissimamente la Consulta (con la sentenza n.183 del 2023) ha affermato che, nell’adozione piena, la cessazione dei rapporti con i componenti della famiglia d’origine deve riguardare sempre i legami giuridico-formali di parentela, ma non necessariamente e non sempre le relazioni di natura socio-affettiva. Su quel piano non si può affermare a priori che la loro cessazione sia nell’interesse del minore, dando così un’interpretazione costituzionalmente orientata all’art. 27 della legge 184 del 1983 riconoscendo come possibile un modello di adozione piena ma aperta .

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