La consapevolezza del concepimento quale presupposto del dovere genitoriale di mantenere ed educare i figli

di Avv. Luana Momesso

IL CASO Il Tribunale di Savona, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla madre, dichiarava il convenuto padre naturale del figlio avuto dalla donna anni prima, e lo condannava al pagamento di € 14.400,00, a titolo di rimborso pro quota delle spese sostenute in via esclusiva dalla madre per il suo mantenimento dalla nascita, rigettando ulteriori richieste di regresso avanzate dalla madre per il mantenimento ed istruzione del figlio, ed altresì la domanda dello stesso nei confronti del padre di risarcimento del danno patrimoniale e non.

La Corte territoriale, confermava la decisione di primo grado in merito al mantenimento del figlio per i primi anni di vita, ponendo a carico del padre riconosciuto la metà delle spese sostenute dalla madre in tale periodo. Osservava inoltre che non vi era prova che, anche in un secondo periodo, il padre legittimo si fosse preoccupato del mantenimento del figlio e in conseguenza lo condannava al pagamento di un’ulteriore somma di € 10.100,00; aggiungeva inoltre la somma di € 10.000,000 quale rimborso per il periodo in cui era venuto meno anche il contributo del padre putativo al mantenimento del ragazzo, allontanatosi da casa per vivere altrove.

La Corte, infine, condannava il padre al risarcimento del danno endofamiliare, avendo accertato che lo stesso, dal momento in cui aveva ricevuto la lettera di richiesta da parte del legale della madre, avrebbe dovuto provvedere non solo al mantenimento del figlio ma anche ad avvicinarlo e sostenerlo moralmente.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso del padre, dopo aver evidenziato che la pronuncia sul disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto ad un successivo giudizio in cui venga richiesto l’accertamento di altra paternità, ribadisce che “ l’obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt.147 e 148 c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché tale obbligo ricorre anche per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (Cass.5652/2012)” quindi “la relativa obbligazione si collega allo status genitoriale ed assume pari decorrenza dalla nascita del figlio”.

La Corte, in applicazione di tale principio, chiarisce che “il contributo dato dal padre putativo poi disconosciuto non costituisce un’esenzione per chi è stato poi dichiarato padre dal dovere di mantenimento, fin dalla nascita, che discende dalla procreazione”, tale contributo potrà casomai essere valorizzato per la quantificazione/riduzione delle somme dovute nella logica delle necessità del figlio, che sono in parte state soddisfatte dal contributo fornito dal padre putativo (al quale spetterà, eventualmente, il diritto alla ripetizione delle somme).

Quanto alla decisione della Corte territoriale in merito al riconoscimento a favore del figlio della tutela risarcitoria per illecito endofamiliare, gli Ermellini hanno considerata corretta la decisione che aveva ritenuto il padre, da quando aveva ricevuto la lettera del legale incaricato dalla madre, che lo invitava a partecipare alle spese di mantenimento del figlio, tenuto a partecipare alle spese ed altresì ad avvicinarsi al figlio.

Secondo la Corte:” l’obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (ex art.147 e 148 c.c.) è eziologicamente connesso alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra la responsabilità genitoriale e la procreazione, che è il fondamento della responsabilità da illecito nell’ipotesi che alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore” chiarisce inoltre, in un passaggio particolarmente significativo che “ il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta, derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si nutre di una serie di indizi univoci”.

Ciò significa che il figlio “in quanto tale” e “a prescindere dalla presenza di altri presunti genitori e dell’avvio di azioni volte al disconoscimento di questi ultimi e alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità del proprio reale genitore, ha diritto a mente dell’art.147 c.c., di essere istruito, educato ed assistito moralmente dal proprio reale genitore, dal momento in cui questi abbia avuto coscienza della propria condizione e subisce un danno ove questi non assolva un simile obbligo”.

Nel caso esaminato la corte territoriale aveva quindi correttamente ritenuto che la “consapevolezza” del concepimento, di per sé, comportasse in capo al padre biologico una responsabilità genitoriale ed il conseguente dovere di assolvere gli obblighi derivanti da tale condizione.

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