Limiti della collazione tra familiari conviventi

11 GENNAIO 2024 | Successioni e donazioni

di Avv. Gabriella Dal Molin

Le plurime elargizioni patrimoniali senza corrispettivo, operate in favore di persona convivente, possono essere considerate donazioni solo se il giudice del merito ha accertato che ognuna di esse è giustificata da "esclusivo spirito di liberalità", così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 1884 del 04/07/2023.

IL CASO Due fratelli convenivano in giudizio la sorella, convivente per 24 anni con la defunta madre, invocando la lesione della loro quota di legittima a seguito di "periodiche e costanti donazioni" che la de cuius avrebbe fatto in favore della convenuta.

La Corte d'Appello, confermando la decisione di primo grado, accoglieva la domanda degli attori e condannava la convenuta a pagare ai fratelli la somma di  euro 24.343,64 quale reintegrazione della quota di legittima agli stessi spettante.

Avverso tale decisione la convenuta proponeva ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.

Con il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 2729, 737, 751 e 769 e ss. c.c. , poiché i giudici di secondo grado a suo dire avevano ingiustamente considerato lesivo il versamento alla stessa di  "...un importo ridotto e diluito nel tempo (24 anni) di 400 euro mensili ... attraverso l'utilizzazione di presunzioni ..." relative allo stato di salute della de cuius, al suo modesto tenore di vita ed alla sua capacità di risparmio.

Con il secondo motivo veniva denunciata la violazione degli artt. 769 e ss., 737 e 2729 c.c., censurando la sentenza di secondo grado "...per avere omesso l'esame circa un fatto decisivo per il giudizio, relativo alla convivenza tra la de cuius e la ricorrente, tale da impedire ontologicamente la configurabilità di una donazione...".

LA SENTENZA La Cassazione, con ordinanza n. 1884 del 04/07/2023, ha accolto entrami i motivi di impugnazione, affermando che "...non sono soggette ... a collazione né alla riduzione a tutela della quota riservata ai legittimari le attribuzioni o elargizioni patrimoniali senza corrispettivo operate in favore di persona convivente ... ove non sia accertato che le stesse fossero state poste in essere per spirito di liberalità, e cioè con la consapevole determinazione dell'arricchimento del beneficiario, e non invece per adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza...".

Sotto altro profilo i Giudici di legittimità hanno affermato che "...mancano nel ragionamento presuntivo adoperato nella sentenza impugnata i requisiti della gravità e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. ... riferiti al grado di probabilità e di coerenza della sussistenza del fatto ignoto della donazione di tale somma (pari a € 400,00 mensili) ... giacché la convivenza per ventiquattro anni fra l'anziana madre e la figlia rende altrettanto normale ipotizzare pure l'adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale...".

In tale contesto i Giudici del merito, per qualificare come donazioni i versamenti di denaro di cui al presente giudizio, avrebbero dovuto accertare "...l'esclusivo spirito di liberalità che avesse assistito ogni dazione di denaro dalla madre alla figlia convivente (si vedano Cass. n. 4682 del 2018; Cass. n. 26983 del 2008; Cass. n. 468 del 2010; Cass. n. 809 del 2014).

 

La Cassazione ha quindi enunciato il seguente principio di diritto

"...al fine di ravvisare presuntivamente la sussistenza di plurime donazioni di somme di denaro fatte dalla madre alla figlia convivente, soggette all'obbligo di collazione ereditaria ed alla riduzione a tutela della quota di riserva degli altri legittimari, tratte dalla differenza tra i redditi percepiti dalla de cuius durante il periodo di convivenza e le spese ritenute adeguate alle condizioni di vita della stessa, occorre considerare altresì in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate dall'adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale, e dunque accertare che ogni dazione fosse stata posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità...".

La Corte ha, infine, accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte d'Appello in diversa composizione.

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