L’Intelligenza Artificiale Generativa nell’amministrazione della giustizia: le linee guida CEPEJ del 19 dicembre 2025 e la legge italiana n. 132/2025

30 LUGLIO 2026 | Varie | Persone e processo

di Avv. Massimo Osler

Alla XVIII Assemblea nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile, tenutasi a Firenze il 22 e 23 maggio 2026, l’impiego dell’IA generativa nell’amministrazione della giustizia è stato affrontato anche attraverso la lettura delle Linee guida CEPEJ del 19 dicembre 2025, qui allegate.

Il documento, pur non avendo natura vincolante, merita particolare attenzione: non tanto per le singole prescrizioni tecniche, quanto per la metodologia di governo dell’IA, fondata sulla responsabilità umana e sulla non delegabilità del giudizio.

Le Linee guida si rivolgono anzitutto ai tribunali e alle amministrazioni della giustizia, chiamati a regolare l’impiego dell’IA generativa nell’organizzazione degli uffici e nell’esercizio della funzione giurisdizionale. Tuttavia, il loro rilievo non si esaurisce nella magistratura.

Esse investono anche l’avvocatura, sia perché impongono ai giudici di considerare e, quando appropriato, di rendere trasparente l’uso dell’IA da parte di parti e difensori, sia perché delineano un principio generale destinato a valere per ogni operatore del diritto: l’intelligenza artificiale può assistere il lavoro professionale, ma non può sostituire la verifica, il giudizio e la responsabilità personale di chi sottoscrive l’atto.

È il primo tentativo organico, in sede europea, di delineare un quadro di riferimento per l’impiego dei modelli generativi nei tribunali. Se, infatti, la Carta etica europea della CEPEJ sull’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e nel loro ambiente, adottata nel 2018, si riferiva soprattutto ai sistemi di elaborazione dei dati giudiziari, al machine learning e alla giustizia predittiva, le Linee guida del 2025 portano quel medesimo quadro di garanzie nel terreno specifico dell’intelligenza artificiale generativa.

Esse non sostituiscono la Carta del 2018, ma ne sviluppano i principi alla luce dei rischi propri dei modelli generativi: produzione di contenuti non verificati, allucinazioni, opacità degli output, trattamento degli input e possibile riuso dei dati per l’addestramento dei modelli.

I principi cardine delle Linee Guida (2025) sono: il potere giurisdizionale resta responsabilità esclusiva dei tribunali; l’accesso a un giudice persona fisica è sempre garantito; i risultati dell’IA non sono mai vincolanti; il suo uso dev’essere trasparente; i dati vanno pseudonimizzati e l’infrastruttura resta sotto controllo pubblico.

In ogni caso, si deve evitare la tentazione di ricorrere alla tecnologia prima di aver capito il problema, dovendosi applicare un metodo più ampio che richiede: valutazione ex ante dei rischi, monitoraggio continuo, adozione graduale con protocolli di rollback e responsabilità dello Stato per i danni, con rimedi effettivi per chi sia pregiudicato. Questo comporta un cambiamento della domanda, che non è più se “la macchina può farlo?”, ma quella, ben più rilevante sul piano giuridico: “chi risponde quando sbaglia?”.

Sul punto occorre, innanzitutto, distinguere fra gli strumenti commerciali generici e un’IA giudiziaria personalizzata. I primi presentano rischi reali: il trasferimento dei dati verso data center situati fuori dallo Spazio economico europeo e il loro eventuale riuso per l’addestramento o il riaddestramento dei modelli, quando non assistiti da un’adeguata base giuridica, garanzie effettive e limiti di finalità. Si tratta di profili potenzialmente incompatibili con i principi di protezione dei dati personali espressi dalla Convenzione modernizzata del Consiglio d’Europa n. 108+ e, nell’ordinamento dell’Unione, con il GDPR, in particolare quanto alla limitazione delle finalità e ai trasferimenti verso Paesi terzi.

A fronte di ciò le Linee guida puntano a una sovranità funzionale e a un controllo pubblico effettivo: non l’esclusione delle grandi piattaforme, ma la garanzia che sistemi e dati restino sotto il governo dell’autorità pubblica e giudiziaria.

Ciò non impone necessariamente modelli interamente “interni” o data center esclusivi della magistratura. Le Linee guida ammettono anche infrastrutture commerciali, purché mediate da contratti che assicurino audit di sicurezza, pseudonimizzazione dei dati e garanzie che questi non vengano riutilizzati per riaddestrare i modelli. Resta centrale, in ogni caso, l’integrazione con i repertori giuridici ufficiali, che consente di verificare in automatico l’esistenza delle citazioni e di ridurre il rischio di precedenti inventati.

Condivisibile nei principi, la prescrizione resta però impegnativa: garantire un controllo effettivo richiede investimenti, competenze tecniche e capacità di governance oggi fuori dalla portata di molti sistemi giudiziari europei, Italia compresa.

Allo stato, quindi, vi è, da un lato, il rischio che magistrati e cancellieri ricorrano ad un uso personale degli strumenti consumer e, dall’altro, che si congeli l’adozione di strumenti IA, lasciando irrisolto il problema di efficienza.

Sotto tale ultimo profilo, occorre richiamare che la fallibilità di questi sistemi non discende dal difetto di addestramento giuridico, ma dalla loro natura probabilistica. Essi generano la sequenza statisticamente più plausibile, non quella vera - il fenomeno che le Linee guida chiamano “allucinazione”, ribattezzato dalla letteratura come “confabulazione”. Tanto è vero che sono le stesse Linee guida ad ammettere che le allucinazioni sono “inevitabili” o, nel migliore dei casi, mitigabili. La specializzazione e l’aggancio alle banche dati ufficiali ne riducono la frequenza, ma non le eliminano: la verifica umana resta perciò strutturalmente non delegabile. I due presìdi, quindi, non possono che essere il governo pubblico del dato e la verifica non delegabile, piuttosto che il giudizio tecnico del momento.

Le Linee guida riconoscono, poi, che l’adozione di tali strumenti non potrà che avvenire per fasi progressive, con rollback e approvazioni dedicate, indicando come progetti pilota i procedimenti ingiuntivi, le sanzioni standardizzate e le cause a prova esclusivamente documentale.

Resta fermo un limite operativo: le materie che incidono sui diritti fondamentali coinvolgono minori o persone incapaci, oppure comportano misure privative della libertà, richiedono un intervento giudiziale pienamente umano; l’IA generativa può esservi impiegata soltanto quale supporto tecnico.

Il limite è coerente con l’impianto del documento. Il riconoscimento di pattern e l’analisi di casi simili sono ammessi soltanto nella fase avanzata dell’adozione e in procedimenti altamente standardizzati, fondati su precedenti consolidati; anche allora restano obbligatorie l’analisi e la decisione umane, nonché l’approvazione finale di ogni output. Nelle materie che incidono sui diritti fondamentali o coinvolgono persone vulnerabili, invece, la tecnologia potrà agevolare attività materiali e preparatorie, ma non sostituire l’apprezzamento individuale del caso né la responsabilità della decisione.

Va chiarito, in ogni caso, il rapporto con le regole vincolanti. L’AI Act (Regolamento UE 2024/1689) è una norma cogente, che gli Stati devono applicare; le Linee guida CEPEJ, invece, sono soft law, prive di forza obbligatoria.

L’AI Act qualifica come “ad alto rischio”, di regola, i sistemi destinati ad assistere il giudice nell’interpretazione dei fatti e del diritto (Allegato III, n. 8), fermo restando che l’art. 6, par. 3, esclude tale classificazione quando il sistema non presenti un rischio significativo e non incida materialmente sulla decisione, come può avvenire per compiti procedurali circoscritti o meramente preparatori

Il regime dell’AI Act per i sistemi dell’Allegato III opera, in via ordinaria, dal 2 agosto 2026; per i sistemi ad alto rischio destinati all’uso delle autorità pubbliche, tuttavia, è previsto uno specifico percorso di adeguamento fino al 2 agosto 2030.

Dunque, la CEPEJ rafforza nel contesto giudiziario la centralità dell’umano: aggiunge il principio di sussidiarietà, l’esigenza di controllo pubblico su dati e infrastruttura e il limite delle funzioni tecniche di supporto nei casi incidenti sui diritti fondamentali, che coinvolgono minori o persone incapaci, ovvero comportano misure privative della libertà. Soprattutto, esplicita la posizione del giudice: non un supervisore che corregge la macchina, ma l’unico titolare della decisione.

E ciò che le Linee guida CEPEJ affermano, sul piano della soft law, come non delegabilità della decisione giudiziaria, il legislatore italiano l’ha tradotto in una norma vincolante: l’art. 15, comma 1, della legge 23 settembre 2025, n. 132 stabilisce che, nei casi di impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria, è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti.

C’è infine il versante che riguarda l’avvocatura. Le Linee guida non impongono direttamente la dichiarazione d’uso dell’IA, ma chiedono a tribunali e amministrazioni di predisporre protocolli di monitoraggio dell’uso dell’IA da parte di parti e difensori, che possono includere - “quando ritenuto appropriato” - l’obbligo di dichiararlo, con sanzioni per la mancata divulgazione o per l’affidamento privo di verifica.

È un terreno sul quale la deontologia professionale ha già elaborato proprie indicazioni. Ne è un esempio la Carta dei principi “HOROS” dell’Ordine degli Avvocati di Milano, pubblicata nel dicembre 2024 (www.ordineavvocatimilano.it), che pone al centro la decisione umana, la competenza tecnologica, la trasparenza, la protezione dei dati e la valutazione dei rischi. A essa si è poi aggiunta la Guide on the Use of Generative AI by Lawyers adottata dal CCBE il 2 ottobre 2025 (www.ccbe.eu), dedicata ai doveri di riservatezza, competenza, indipendenza, verifica degli output e informazione del cliente, nonché il modello di informativa diffuso dal Consiglio Nazionale Forense.

Sul piano legislativo, va infine richiamata la legge 23 settembre 2025, n. 132, la quale, all’art. 13, consente l’impiego dell’IA nelle professioni intellettuali soltanto come supporto, con prevalenza dell’apporto umano, e impone di informarne il cliente.

Si può, quindi, osservare che la CEPEJ guarda soprattutto alla trasparenza verso il giudice, mentre il legislatore italiano alla dimensione fiduciaria verso il cliente, da considerare come prospettive non alternative, ma che si devono intendere convergenti.

Sul piano giurisprudenziale la reazione è stata chiara, con condanne per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.: il Trib. Siracusa, 20 febbraio 2026, ha sanzionato la parte che aveva citato quattro precedenti di Cassazione con massime virgolettate in realtà inesistenti - verificate dal giudice sul CED della Corte -, ricondotte a un uso dell’IA generativa senza controllo delle fonti primarie; il Trib. Latina, sez. lav., 23 settembre 2025, ha colpito un atto redatto con IA, fatto di citazioni “prive di ordine logico ed in gran parte inconferenti rispetto al thema decidendum”. E a Verona (Trib. Verona, sez. II civ., 10 febbraio 2026) l’uso non controllato dell’IA è stato smascherato da una frase del chatbot rimasta nell’atto introduttivo: “Se vuoi, posso proseguire con l’inserimento… Fammi sapere”.

Ma proprio qui sta il limite del sistema fondato sull’obbligo di dichiarare l’uso dell’IA. Stabilire, atto per atto, quando l’IA sia stata davvero “usata” è scivoloso, perché essa tende a dissolversi negli strumenti ordinari di scrittura e ricerca. E se ormai quasi ogni atto incorpora una qualche assistenza algoritmica, allora una dichiarazione generale finisce per non dire nulla di utile, mentre una dichiarazione selettiva dipende dall’arbitrio di chi sceglie, caso per caso, che cosa dichiarare.

Il punto è che la trasparenza sull’uso, per quanto utile, resta secondaria rispetto alla responsabilità personale: il vero presidio non è la dichiarazione d’uso, ma l’obbligo di verifica e la riconducibilità dell’atto a un soggetto umano che ne assuma paternità e responsabilità.

Le Linee guida, in conclusione, non porteranno, da sole, infrastrutture pubbliche di IA in alcun tribunale italiano; offrono però una grammatica disciplinata - sussidiarietà, valutazione ex ante, gradualità con rollback, responsabilità dello Stato, il giudice persona fisica come principio non negoziabile - utile proprio perché indifferente alla tecnologia del momento.

Quanto alle professioni intellettuali, l’art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132, stabilisce che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale è finalizzato esclusivamente allo svolgimento di attività strumentali e di supporto all’attività professionale, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. Al fine di preservare il rapporto fiduciario, il professionista deve inoltre comunicare al destinatario della prestazione le informazioni relative ai sistemi di IA utilizzati, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

La domanda decisiva, allora, non è se l’intelligenza artificiale entrerà nella giustizia, ma per quali funzioni, con quali garanzie e sotto la responsabilità di chi. L’IA generativa può ampliare le capacità cognitive e organizzative degli operatori del diritto; non può assumerne il giudizio né la responsabilità.

Allegati:

Linee guida CEPEJ sull’uso dell’intelligenza artificiale generativa per i tribunali (CEPEJ (2025)18Final, 19 dicembre 2025).

Scheda Assemblea nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile (Firenze 2026) - Gruppo Intelligenza artificiale e diritto

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli