Disabilità e “barriere digitali”: le nuove frontiere dell’accessibilità e dell’inclusione

di Avv. Rebecca Gelli

Alla fine degli anni 80, il legislatore italiano si preoccupava di garantire alle persone con disabilità l’accessibilità agli edifici pubblici e privati, varando una specifica normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche (l. n. 13/1989).

Nel ventunesimo secolo, in un mondo sempre più cibernetico e iperconnesso, l’accessibilità diventa un concetto variegato, riferito non solo agli spazi fisici, ma anche a quelli virtuali: a fronte di questa transizione dal mondo analogico a quello digitale, l’inclusione delle categorie più fragili si misura anche e soprattutto in rete.

Oggi, la branca del diritto informatico che si occupa di accessibilità digitale poggia sui seguenti pilastri:

  • la l. n. 4/2004, cd. “Legge Stanca”, che detta le disposizioni volte a favorire e semplificare l’uso degli strumenti informatici, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;
  • la l. n. 120/2020 di conversione del cd. “Decreto semplificazioni” che, introducendo il comma 1-bis all’art. 3 della legge di cui sopra, ha esteso l’ambito soggettivo ai soggetti del settore provato, con fatturato medio annuo superiore a 500 milioni, che offrono servizi al pubblico, attraverso il web;
  • la dir. UE n. 2019/882, cd. “European Accessibility Act”, con lo scopo di armonizzare le legislazioni comunitarie, al fine di favorire la piena partecipazione dei cittadini a una società più inclusiva, nonché di creare un mercato uniforme che faciliti le esigenze di vita indipendente delle fasce più deboli;
  • il d.lgs. n. 82/2022 che, recependo la predetta direttiva europea, ha introdotto specifici obblighi anche per le piccole e medie imprese.

Dal punto di vista soggettivo, tale ultima normativa si applica:

  • a carico degli operatori che erogano prodotti e servizi destinati ai consumatori (fabbricanti, importatori, distributori, fornitori);
  • a beneficio dei consumatori, non solo con disabilità, ma anche con limitazioni funzionali, come anziani, donne in gravidanza, viaggiatori con bagaglio.

Sono esonerate le cd. “microimprese” fornitrici di servizi che occupano meno di 10 dipendenti e realizzano un fatturato o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Dal punto di vista oggettivo, la disciplina riguarda prodotti destinati ai consumatori e strumenti informatici per la fornitura di servizi di pagamento, trasporto e commercio elettronico, compresi, ad esempio:

  • sistemi hardware e relativi software;
  • apparecchiature di accesso a media audiovisivi;
  • lettori e libri elettronici (e-reader e e-book);
  • terminali interattivi self-service;
  • siti web e applicazioni per dispositivi mobili.

Con il riferimento al “commercio elettronico”, la normativa si estende, dunque, a tutte le imprese che erogano servizi a distanza e per via elettronica, al fine di concludere un contratto di consumo, compreso lo shopping on line.

Il decreto si applica, inoltre, alla raccolta delle comunicazioni di emergenza, effettuate attraverso il numero unico europeo “112”.

In funzione dell’obbligo di adeguamento, i prodotti e i servizi devono essere progettati, realizzati e forniti in modo da ottimizzare l’uso prevedibile da parte di persone con disabilità, di talché tutte le informazioni devono essere rese disponibili, in modo immediatamente percepibile e comprensibile, con caratteri di dimensione, forma e cromatismo adatti a favorire la leggibilità e sempre attraverso più canali sensoriali.

Le istruzioni devono, inoltre, essere pubblicate in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi e accompagnate da una diversa presentazione degli eventuali contenuti non testuali: ad esempio, tecnologie di sintesi vocale o QR code con audio, per le persone cieche; traduzione in linguaggio easy to read o comunicazione aumentativa alternativa, per le disabilità intellettive.

L’interfaccia dev’essere intuitiva e deve consentire la comunicazione, offrendo una scelta tra mezzo visivo, uditivo, vocale e tattile, con facoltà di regolazione della luminosità e del volume, possibilità di ingrandimento delle immagini e riduzione delle interferenze uditive. I comandi devono prevedere alternative alla parola, ai colori, ai segnali acustici o a quelli manuali, in modo da essere fruibili anche per le persone sordomute, ipovedenti o con difficoltà nella motricità grossolana o fine.

Stante il principio di ragionevole accomodamento, l’adeguamento non può comportare l’imposizione di un onere sproporzionato per gli operatori economici interessati, salvo non ricevano appositi finanziamenti pubblici o privati, al fine di migliorare l’accessibilità. In ogni caso, non sono esigibili modiche che comportano una modifica sostanziale tale da snaturare il prodotto.

La vigilanza è affidata, quanto ai prodotti, al Ministero dello sviluppo economico, quanto ai servizi, all’Agenzia per l’Italia Digitale.

In caso di inottemperanza, salvo il fatto non costituisca reato, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da 2.500 a 40.000 euro, a seconda della gravità della violazione, dell’entità della non conformità, delle unità di prodotti e servizi, nonché del numero di utenti coinvolti.

Le Autorità possono, inoltre, adottare misure restrittive, come il ritiro del prodotto non conforme dal mercato, o inibitorie, come l’oscuramento del sito o la rimozione dell’applicazione dagli store digitali.

La normativa è entrata in vigore lo scorso 28 giugno 2025, termine entro il quale era necessario provvedere all’adeguamento.

Tuttavia, secondo una recente indagine condotta da Eye-Able, oggi, solo 1 sito su 10 raggiunge la soglia minima di accessibilità, mentre, nella stragrande maggioranza dei casi, le piattaforme evidenziano criticità che compromettono in maniera significativa la navigazione.

Di fronte alla disabilità, le nuove tecnologie possono, dunque, essere uno strumento di integrazione o un ostacolo, a seconda che vengano utilizzate o meno in maniera etica: sta alle imprese decidere se trasformare un onere in un’opportunità, evitando sanzioni e danni reputazionali e raccogliendo le nuove sfide culturali, poste dall’era digitare.

 

 

 

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