Adozione: un difficile equilibrio tra favor veritatis e favor minoris alla luce dell’interesse, in concreto, del minore

di Avv. Barbara Bottecchia

IL CASO. Il Tribunale per i minorenni di Catania, con sentenza emessa il 21.3.2022, dichiarava lo stato di adottabilità di un minore nato l’11.11.2019 contestualmente rigettando la domanda di adozione, proposta, ex art. 44 lett. a e b della l.n. 184/83, dalla moglie dell’uomo che aveva riconosciuto il minore al momento della nascita.

Nell’ambito del procedimento, tenuto conto della confusione esistente sulla paternità, su impulso del PM, veniva disposto l’accertamento della paternità con esito negativo e conseguente sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità.

Il TM provvedeva anche a sospendere la responsabilità genitoriale dell’uomo che aveva riconosciuto il minore alla nascita, nominando un tutore provvisorio ed incaricando i servizi sociali di accertare le condizioni di crescita e di cura del minore; e nominando altresì un ctu per approfondire lo stato del minore nell’ambito della coppia dei ricorrenti.

Secondo il ctu i ricorrenti pur dimostrando una buona capacità accudente mancavano però di progettualità in ordine alle modalità comunicative nei confronti del minore sulle sue origini. Nel frattempo il bambino era stato collocato, nel maggio del 2022, presso una famiglia affidataria nella quale, dopo una naturale iniziale difficoltà, si era integrato riconoscendo gli affidatari come figure genitoriali e frequentando la scuola. Gli affidatari avevano anche dimostrato sensibilità nel comunicare al minore la sua identità e la sua storia familiare.

L’uomo che aveva riconosciuto Il minore alla nascita e la moglie ricorrevano in appello chiedendo che fosse ritenuta prevalente il favor veritatis al favor minoris, richiedendo una nuova ctu e sostenendo la nullità del procedimento perché non era stato sentito il minore.

Con sentenza del luglio del 2024 la Corte d’appello respingeva l’impugnazione, ritenendo efficacemente contemperati, attraverso l’affidamento in corso, il favor veritatis e il favor minoris coniugandosi con la piena tutela del minore; riteneva altresì superfluo (e potenzialmente dannoso per l’equilibrio del minore) il suo ascolto e non necessaria un’ulteriore ctu.

Ricorrevano per Cassazione gli originari ricorrenti lamentando come la Corte d’Appello non avesse:

  • Considerato motivo di nullità il fatto che il Consigliere relatore fosse lo stesso magistrato che aveva giudicato la causa promossa in ordine all’adozione del minore;
  • Approfondito con ulteriore attività istruttoria la vicenda familiare in particolare la non sussistenza della condizione di abbandono del minore che era loro stato strappato all’età di due anni;
  • Ascoltato il minore senza un’accurata motivazione sul punto;

ed avesse, invece, dato un rilievo decisivo al mancato accertamento della paternità e alla mancanza di progettualità riguardo alle modalità di conoscenza delle origini del minore.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, preliminarmente rileva come il ricorso sia inammissibile per violazione dell’art. 366 c. 1 n. 3 cpc per essere lo stesso totalmente privo dell’esposizione sommaria dei fatti di causa oltre che dello svolgimento del processo, ma dichiara inammissibili i vari motivi anche sotto altri profili.

In particolare la corte di legittimità ha respinto:

  • il primo motivo precisando che l’obbligo di astensione del giudice si riferisce ai casi in cui egli abbia conosciuto della causa in altro grado del processo e non anche ai casi di cui abbia avuto conoscenza di una causa diversa su un oggetto analogo e che comporti la risoluzione di una medesma problematica;
  • il secondo e il terzo motivo in quanto diretti al riesame dei fatti e ribadendo che “in tema di disconoscimento di paternità il quadro normativo e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del favor veritatis sul favor minoris ma impone un bilanciamento tra il diritto all’identità personale legato all’affermazione della verità biologica –omissis- e l’interesse alla certezza degli status e alla stabilità dei rapporti familiari”, e precisando come “tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo invece un accertamento in concreo dell’interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano , con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all’esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo educativo e sociale. “
  • anche il quarto e ultimo motivo perché non autosufficiente sotto il profilo delle allegazioni delle relazioni della tutrice, e ritenendo viceversa sufficientemente motivata la scelta da parte della Corte del mancato ascolto del minore perché potenzialmente dannoso anche alla luce di quanto emerso in sede di ctu.

Il Supremo Collegio ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso confermando il provvedimento della Corte di Catania e condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.

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