Accettazione dell’eredità da parte del Curatore del fallito senza autorizzazione

30 LUGLIO 2026 | Successioni e donazioni

di Avv. Alessandra Buzzavo

Nell’ordinanza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione I° Sezione Civile in data 30.5.2026 è stato affrontato il caso dell’accettazione dell’eredità devoluta al fallito effettuata dal Curatore fallimentare senza preventiva autorizzazione.

IL CASO. Il Fallimento di Alfa s.r.l. ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento in estensione di Tizio avverso il rigetto della domanda ultratardiva di ammissione allo stato passivo del credito di circa 400 mila euro.

Questo credito trovava origine nella responsabilità per danni da mala gestio ex art. 146 L.F. di Caio, amministratore della società creditrice. Di tale debito avrebbe dovuto rispondere pro quota il figlio (erede) Tizio, dichiarato fallito in estensione con sentenza n. xx e poi deceduto anch’esso.

Il credito era stato escluso dal passivo per insussistenza di una pronuncia giudiziale di accertamento della responsabilità del de cuius. Il Tribunale di Roma ha parzialmente accolto l’opposizione e ritenuto provato in parte il credito.

Si è poi svolto il procedimento avanti la Corte di Cassazione, ove, per quanto qui interessa, con uno dei motivi di ricorso, è stata dedotta, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42 e 35 L.F..

Secondo il ricorrente, il Tribunale aveva attribuito valore giuridico all’asserita accettazione tacita di eredità di Caio da parte del Curatore del Fallimento di Tizio.

Secondo la parte ricorrente, potendo il Curatore accettare l’eredità con beneficio d’inventario, l’accettazione di eredità doveva ritenersi nulla, nullità che può essere fatta valere in ogni stato e grado del giudizio.

L’ORDINANZA. Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte ha ritenuto il terzo motivo del ricorso inammissibile. La Corte di legittimità ha al riguardo motivato che, nel giudizio di appello e in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione in via d’ufficio, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere a un siffatto rilievo (Cass. Sez. U., n. 26242/2014). Tuttavia, deve trattarsi di nullità e non di altra patologia genetica di un atto negoziale.

L'accettazione dell'eredità devoluta al fallito da parte del curatore del fallimento può essere anche tacita con il compimento di atti che presuppongano necessariamente la volontà di accettazione e che il curatore stesso non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella qualità di essere autorizzato ad accettare l'eredita in luogo del fallito. L'eventuale difetto di autorizzazione richiesto dall'art 35 l.fall. integra un difetto di un elemento integrativo della capacità del curatore e comporta non la nullità, bensì l’annullabilità dell’accettazione a norma dell'art 1425 cod. civ. (Cass., n. 2314/1963; Cass., n. 5334/1981; Cass., n. 13242/2015).

L’argomentazione secondo cui l’accettazione di eredità compiuta dal curatore puramente o semplicemente (in forma espressa o tacita) sarebbe viziata per l’assenza dell’autorizzazione giudiziale ex art. 35 l.fall. comporta, pertanto, il vizio genetico della mera annullabilità dell’accettazione, la cui deduzione non è rilevabile di ufficio e, pertanto, va dichiarata inammissibile ove formulata, come nella specie, per la prima volta nel giudizio di legittimità.

La Corte ha poi aggiunto, sempre sotto il profilo dell’inammissibilità della censura, che il vizio dedotto da parte ricorrente, proprio in quanto attinente a un vizio di omessa autorizzazione ex art. 35 l.fall. dell’atto di accettazione di eredità, in quanto atto potenzialmente dannoso per la massa del fallimento dell’erede (per l’aggravio che ne riceve a causa del concorso con i creditori del de cuius), si sarebbe, in ogni caso, dovuto far valere all’interno del procedimento in cui l'atto inficiato di annullabilità si inserisce e nei termini concessi per la proposizione delle necessarie impugnazioni (Cass. n. 8669/1995), non anche in sede di formazione dello stato passivo.

In sostanza la Corte ha concluso nel senso che l’accettazione dell’eredità che compete al Curatore fallimentare in luogo del fallito può essere espressa o tacita e pertanto nel secondo caso può prescindere dal beneficio d’inventario. Inoltre, la mancanza dell’autorizzazione non preclude l’effetto acquisitivo dei beni e dei diritti devoluti al fallito per successione, ma rende l’accettazione posta in essere dal Curatore annullabile.

 

 

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