Anche il Tribunale di Belluno si è dotato del Protocollo per le spese straordinarie per i figli

In data 21 ottobre 2021, la Presidente del Tribunale di Belluno, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Belluno e le Associazioni di avvocati APF, AIAF, Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, Camera Civile e CPO, hanno sottoscritto il Protocollo per la “…ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie (alias extra assegno) dei figli delle coppie non conviventi o non più conviventi…” che integra, con le recentissime disposizioni in materia di assegno unico per i figli, il Protocollo sottoscritto solo poche settimane prima.

Si tratta di un documento autonomo, non inserito, come spesso accade, all’interno di un più ampio Protocollo per le udienze o per il processo in materia di separazione e divorzio, volto a individuare le spese ordinarie e straordinarie per i figli in applicazione dei principi generali che regolano la materia, principi che, tra l’altro, qui vengono espressamente enunciati; viene, inoltre, disciplinata la modalità di comunicazioni tra genitori relativa alle spese straordinarie da sostenere, o sostenute, e previsto il silenzio assenso decorsi 10 giorni (salvo diverso accordo) senza che il genitore obbligato al rimborso manifesti un motivato dissenso.

Dalla lettura di questo Protocollo emerge subito la sua attualità, la capacità di fare sintesi delle diverse pronunce giurisprudenziali che si sono succedute in materia e di prevedere e prevenire i più frequenti argomenti di conflitto tra genitori. In poche parole è evidente la maggior completezza rispetto a molti Protocolli che lo hanno preceduto nei vari Tribunali, soprattutto rispetto ai primi sottoscritti oramai alcuni anni orsono, presi probabilmente come base di partenza, come canovaccio, per poi elaborare un documento certamente di pregio e particolarmente utile per le finalità che tali accordi perseguono.

Anzitutto va sottolineato, quanto all’ambito di applicazione, il riferimento testuale, espresso e non più implicito, alle spese relative ai figli delle “…coppie non conviventi o non più conviventi…”, a differenza della maggior parte dei Protocolli che fanno per lo più riferimento alle spese per i figli di genitori separati o divorziati o, i più recenti, genericamente a spese nell’interesse della prole.

Emerge, pertanto, subito l’attenzione posta al dato normativo nonché al dato sociologico/statistico, oramai numericamente molto rilevante, dei figli nati fuori dal matrimonio e, appunto, alla oramai completa parificazione dei figli operata dal legislatore.

Pregevole, poi, dal punto di vista pratico, sia per il difensore che per i genitori che faranno rifermento al protocollo nella suddivisione e nel recupero delle spese, è la cura e la tendenziale esaustività con cui sono state elencate sia le spese ordinarie (finanche le spese di mantenimento e cura dell’animale domestico) che quelle straordinarie.

E’ noto, infatti, che proprio la mancanza di alcun riferimento normativo per l’individuazione e la distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie per i figli è stata, e ancora è, la causa di un continuo ricorso all’autorità giudiziaria e ha costretto la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, a riempire questo vuoto normativo con i suoi provvedimenti decidendo, purtroppo, spesso in maniera non omogenea.

Di qui la necessità di elaborare dei Protocolli condivisi dagli Ordini degli Avvocati e dai Magistrati presso i vari Tribunali al fine di dare uniformità alle decisioni e prevenire il contenzioso in questa materia o, comunque, al fine di rendere possibile un giudizio prognostico sull’esito del giudizio relativo alle spese straordinarie.

In passato i primi Protocolli facevano per lo più riferimento ai caratteri distintivi delle spese straordinarie individuati dalla Suprema Corte (ovvero rilevanza, imponderabilità e imprevedibilità della spesa) e ne riportavano solo alcuni esempi, con il tempo e il proliferare delle decisioni, però, si è ritenuto preferibile individuare in maniera più precisa possibile le spese straordinarie, e a volte anche quelle ordinarie, poiché, va da sé, individuare il contenuto del mantenimento ordinario equivale anche ad individuare il contenuto di quello straordinario.

Il Protocollo del Tribunale di Belluno, come anticipato, passando davvero in rassegna pressoché tutte le spese che generalmente i genitori sostengono per figli, distinguendole tra ordinarie e straordinarie e queste divise in macro aree (spese per l’istruzione, spese per attività formative extrascolastiche, spese per l’assistenza morale e spese per l’accudimento dei figli più piccoli) a loro volta divise ancora in più parti, ha elaborato un documento con grande probabilità davvero in grado di prevenire e ridurre il contenzioso in materia.

Non manca la distinzione tra le spese straordinarie da concordare e quelle da rimborsare al genitore che le ha anticipate anche senza previo accordo, spese queste ultime che, con accuratezza semantica e molto efficacemente, vengono definite inevitabili.

In particolare, poi, per le spese straordinarie il Protocollo in esame riporta un principio per la giurisprudenza ormai pacifico ma che, se non citato specificamente dal Protocollo che andrà richiamato nel provvedimento giudiziario, potrebbe rischiare, in concreto, di essere disatteso da uno dei genitori e dare origine, ancora, a conflitti. Si legge infatti che “Anche nella individuazione delle spese extra assegno dovrà essere tenuta doverosa considerazione del tenore/stile di vita della famiglia al tempo della convivenza, delle capacità economiche dei genitori…nonché, nella ripartizione, dell’eventuale sproporzione tra i rispettivi redditi dei genitori”.

Interessante e utile ai fini deflattivi, anche l’aver specificato che le spese per esigenze prevedibili ma non quantificabili a priori sono da considerarsi straordinarie. La Suprema Corte, infatti, sul punto non è sempre stata univoca basti ricordare il caso emblematico delle tasse universitarie a volte ritenute dalla Corte spese ordinarie perché prevedibili, che potrebbero al più giustificare un ricorso per modifica delle condizioni in essere, a volte straordinarie perché di rilevante entità. Questa incertezza ha lasciato ampi margini di contenzioso atteso, tra l’altro, che ciò che può essere prevedibile e/o economicamente rilevante per una famiglia può non esserlo per un’altra.

Ancora, il documento in esame espressamente riconosce che le spese straordinarie sostenute dai genitori potranno essere compensate tra loro, con ciò implicitamente chiarendo anche che le spese straordinarie, al contrario, non possono essere compensate con il contributo al mantenimento ordinario dei figli.

Anche il riferimento all’assegno unico per i figli da accreditare a entrambi i genitori e il riferimento alle detrazioni/deduzioni per i figli a carico al 50% tra i genitori testimoniano l’attualità, l’attenzione e l’accuratezza con cui è stato redatto questo Protocollo che potremmo definire “di nuova generazione”.

Va riconosciuto il merito, infatti, a chi lo ha elaborato di aver recepito lo stato attuale della normativa e della giurisprudenza in materia e colto le lacune e i punti deboli dei Protocolli in essere da più tempo presso gli altri Tribunali anche alla luce del contenzioso che questi non sono stati in grado di prevenire o che, comunque, ad essi è sfuggito.

In buona sostanza il Protocollo del Tribunale di Belluno probabilmente ha perfezionato in molti casi i Protocolli più datati e, con estrema probabilità, quelli che verranno sottoscritti in futuro sanno a loro volta migliori il che induce a pensare che sarebbe auspicabile riuscire ad adottare non più Protocolli per i singoli Tribunali ma per un Protocollo per ciascun distretto di Corte d’Appello da aggiornare con cadenza periodica.

MMmm

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