Nella procedura per la dichiarazione di adottabilità ciascun genitore deve avere un proprio difensore

Il CASO. Il Tribunale dei Minorenni di Firenze, con sentenza del luglio 2018, pronunciava lo stato di adattabilità della figlia di C.D. E S.C, in accoglimento della richiesta promossa dal PM , nel contempo sospendendo la responsabilità genitoriale dei genitori e ordinando l’interruzione di ogni incontro con gli stessi. Confermava altresì la nomina del tutore provvisorio alla minore, indicandolo nel responsabile dei servizi sociali di Empoli e confermando inoltre la collocazione, a scopo adottivo, presso la famiglia in cui già la bambina viveva, disponendo il monitoraggio dei servizi sociali.

La madre impugnava la decisione innanzi la Corte d’appello di Firenze, esponendo di aver preso le distanze dal padre della bambina, ristretto in carcere, e di sentirsi responsabile ed adeguata a crescere la propria figlia; in ogni caso eccepiva che innanzi al TM, nonostante la manifesta incompatibilità delle posizioni materna e paterna, fosse stato nominato un solo difensore per entrambi i genitori.

La Corte d’appello respingeva l’ impugnazione sostenendo che la normativa vigente prevede la nomina di un difensore d’ufficio ai genitori, non disciplinando situazioni di eventuali incompatibilità e che comunque nel caso di specie l’eccezione appariva di natura meramente formale, non essendo stato dedotta alcuna concreta lesione del diritto di difesa della madre, anche in relazione alla circostanza che il difensore in primo grado aveva concluso per il rigetto del ricorso del PM e affinché la madre potesse intraprendere un percorso di sostegno insieme alla minore in una casa famiglia.

La madre ricorreva per cassazione per tre motivi :

  1. omesso esame circa un fatto decisivo, costituito dalla mancata acquisizione di nuove prove e, in particolare, dalla richiesta di ctu sulle competenze genitoriali della ricorrente, che non erano state prese in considerazione dalla Corte d’appello

  2. nullità del giudizio di primo grado per incompatibilità del difensore d’ufficio nominato in quella sede per entrambi i genitori;

  3. nullità del giudizio di primo grado per violazione dell’art. 1 della legge n.184 del 1983.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione ha affrontato prioritariamente il secondo motivo in ragione del fatto che questo risultava precedere, secondo un percorso logico, le altre doglianze.

Richiamando il proprio consolidato orientamento, essa ha ribadito la sussistenza di un conflitto di interessi, nel caso specifico insito nell’aver nominato un unico difensore per la coppia genitoriale, non essendo necessario che il conflitto sia attuale ed effettivo, ma essendo sufficiente che lo stesso sia anche solo virtuale.

Con la conseguenza che la costituzione in giudizio della parte risultava viziata e inammissibile e la violazione così commessa, investendo valori di rango costituzionale, era rilevabile anche d’ufficio.

La Suprema Corte precisa che, nel caso di specie, il conflitto virtuale discendeva proprio dal fatto di essere genitori del minore, del cui stato di adottabilità si sta discutendo, pur nel permanere gli stessi portatori di istanze e interessi separati e potenzialmente contrapposti. La Corte si é spinta anche oltre, sottolineando che il conflitto si riproponeva anche per altri aspetti, quale la diversità di tensione materna e paterna con le diverse specificità, che tradizionalmente si legano al diverso ruolo esercitato e, ancora, nel caso di specie, rilevava anche la mancata indipendenza della madre rispetto al padre, in un rapporto tra l’altro caratterizzato da violenza domestica e dipendenza psicologica della donna.

 

La Corte, quindi, in accoglimento del secondo motivo del ricorso ha cassato la sentenza impugnata, richiamando il seguente principio di diritto:

In tema di procedimento per lo stato di adottabilità di un minore, la posizione di ciascun genitore risulta in se stessa potenzialmente diversa da quella dell’altro, dandosi così luogo ad una situazione di conflitto d’interessi virtuale. Ne segue che la nomina del difensore d’ufficio deve procedere attraverso l’indicazione di altrettanti difensori, a pena di nullità delle attività processuali svolte dal giudice nel contraddittorio con un unico difensore portatore della difesa di sue posizioni in conflitto.

 

Ed ha rinviato la controversia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, la quale, stante la nullità degli atti di primo grado, dovrà provvedere alla rinnovazione degli atti medesimi, secondo quanto prescritto dalla norma della art. 354 c.p.c. comma quarto, con rinvio all’art. 356 del medesimo codice.

 


 

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