La riforma Cartabia: lavori eternamente in corso

14 MARZO 2024 | Persone e processo

di Avv. Monica Mocellin

Con decreto di data 20.1.2024 emesso in seguito a reclamo avverso un’ordinanza ex art. 473 bis 22 c. p. c. del Tribunale Ordinario di Parma, la Corte di Appello di Bologna ha avuto modo di esprimersi in ordine ad una serie di questioni processuali di particolare importanza.

Nell’impossibilità, in questa sede, di richiamarle tutte va comunque segnalato che il provvedimento offre una panoramica molto utile rispondendo ad alcuni quesiti, lasciati aperti dal dettato normativo, riguardo istituti quali, ad esempio, la nomina del curatore del minore, l’ascolto del minore, il piano genitoriale, l’ordine di protezione in pendenza di separazione, nonché riguardo la funzione e i limiti del reclamo avverso l’ordinanza adottata dal giudice di primo grado ex art. 473 bis 22 c.c.

Il caso trae origine dal ricorso con cui una signora chiedeva al Tribunale di Parma di pronunciare la propria separazione personale dal marito, con addebito in capo allo stesso per violazione degli obblighi e doveri discendenti dal vincolo matrimoniale, violazione consistente in violenze fisiche e verbali alla presenza dei figli.

Riferiva la ricorrente di avere anche sporto denuncia-querela contro il coniuge e che il conseguente procedimento penale era ancora pendente.

Nell’atto introduttivo la ricorrente chiedeva le fossero affidati in via esclusiva i due figli minori, con conseguente assegnazione della casa coniugale, un contributo al mantenimento ordinario dei figli, con spese straordinarie totalmente a carico del padre, e un assegno di mantenimento per sé stessa.

La signora chiedeva, inoltre, che il Tribunale di Parma adottasse un ordine di protezione che impedisse al coniuge di avvicinarsi a lei e ai figli e anche ai luoghi da loro frequentati.

Il giudice di primo grado, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti (sarebbe interessante capire come mai è stato esperito il tentativo di conciliazione a fronte delle allegazioni di violenza che lo impedirebbero), procedeva con l’emissione dei provvedimenti urgenti di cui all’art. 473 bis 22 c.c..

Il Tribunale accoglieva solo alcune delle richieste della ricorrente ma, in particolare, rigettava la richiesta di ordine di protezione, ritenendola inammissibile, e disponeva l’affido dei minori ai Servizi Sociali con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori.

Avverso l’ordinanza, la moglie proponeva reclamo per vari motivi, di rito e di merito, sostenendo la nullità-invalidità del provvedimento di primo grado per la mancata nomina del curatore speciale dei minori, per il mancato ascolto dei minori nonché per l’omessa acquisizione del fascicolo del procedimento penale riguardante i maltrattamenti familiari.

La reclamante sosteneva, inoltre, l’inammissibilità dell’avversa comparsa di costituzione in quanto priva del piano genitoriale, novità prevista dagli artt. 473 bis 12 co.4 e 473 bis 16 c.p.c..

La Corte d’Appello di Bologna rigettava in toto il reclamo.

Il giudice del reclamo, richiamando  l’orientamento della Suprema Corte secondo cui è necessario distinguere l’affidamento ai Servizi Sociali accompagnato dalla limitazione della responsabilità genitoriale da quello di un affidamento ai Servizi Sociali con compiti di vigilanza e supporto alla genitorialità senza limitazioni alla genitorialità (Cass, 32290/2023 anche in Newsletter n 90) ritiene necessaria la nomina del curatore solamente nella prima delle due ipotesi e ritiene che la natura urgente del provvedimento adottato ex art. 473 bis 22 giustifichi la mancata nomina del curatore.

Anche il mancato ascolto del minore prima dell’emissione dei provvedimenti urgenti è giustificata dalla natura, appunto, urgente e provvisoria degli stessi, ascolto demandato poi ai Servizi Sociali.

Entrambi gli incombenti, infatti, secondo la Corte ben potranno essere espletati in corso di causa dal giudice di primo grado, prima dell’emissione del provvedimento definitivo sulla separazione dei coniugi.

Quanto all’assenza del piano genitoriale a corredo dell’atto di costituzione, la Corte d’Appello sottolinea che il legislatore non ha previsto alcuna nullità o invalidità in caso venga omesso.

Viene, poi, confermata l’inammissibilità dell’ordine di protezione dichiarata dal giudice di primo grado, ribadendo che la competenza per l’adozione di tali provvedimenti è del Tribunale Ordinario in composizione monocratica del luogo di residenza della vittima, non quello competente per la separazione.

La Corte puntualizza, inoltre, anche che la competenza in ordine ai reclami relativi agli ordini di protezione spetta al Tribunale Ordinario in sede di reclamo ex art. 473 bis.71 c.p.c. “onde evitare la possibilità che l’impugnazione di una pronuncia su un ordine di protezione possa seguire binari diversi a seconda del fatto che la stessa sia adottata con un provvedimento ad hoc o nell’ambito di altri provvedimenti impugnabili con diversi rimedi”, quindi, comunque, anche sotto questo profilo la doglianza va rigettata.

Nel rigettare il reclamo anche nel merito, la Corte ha colto l’occasione per dichiarare l’applicabilità anche ai giudizi di reclamo ex art. 473 bis 24 c.p.c. dei criteri - di creazione giurisprudenziale - applicati in sede di reclamo avverso i provvedimenti emessi in sede presidenziale ex. art. 708 c.p.c..

Come noto, per risalente e costante giurisprudenza, il giudice chiamato a vagliare la correttezza dei provvedimenti presi ex art. 708 c.p.c. è tenuto a censurare soltanto le decisioni che risultino viziate da errori e iniquità macroscopiche ed immediatamente ravvisabili senza dover svolgere ulteriore istruttoria. Infatti, i provvedimenti, che siano stati adottati a seguito dell’udienza presidenziale (vecchio rito) o a seguito dell’udienza di comparizione delle parti (nuovo rito) sono entrambi intrinsecamente caratterizzati dalla loro temporaneità e urgenza, per cui potranno essere modificati naturalmente nel prosieguo del giudizio dal giudice di primo grado.

Il giudice del reclamo, quindi, non deve e non può sostituirsi al giudice di prime cure, dovendosi la Corte d’Appello solo limitare a elidere quanto risulti ictu oculi pregiudizievole per le parti o per i minori nelle more del giudizio.

In sintesi, è auspicabile de iure condendo che il moto perpetuo del legislatore avesse la capacità di perfezionare il suo movimento verso la razionalità normativa lasciando sul bordo della strada i punti di disordine che costituiscono ostacoli impervi all’attività dell’interprete.

L’incertezza normativa non richiede solo sforzi interpretativi agli addetti ai lavori ma si risolve anche in un grave onere sui tempi e sulle spese delle parti.

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli