Patrocinio a spese dello stato: il giudice può non applicare la diminuzione del compenso dell’ausiliario nel processo se le Tabelle ministeriali non sono aggiornate

di dott. Gianluca Conte

Il Tribunale di Paola, con ordinanza del 2 novembre 2020, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 del dpr 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) per contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

Il Giudice rimettente si era trovato a dover procedere alla liquidazione del compenso dell’ausiliario (nel caso di specie un medico legale) a cui aveva affidato l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio.

Per procedere a tale liquidazione il Giudice avrebbe dovuto fare riferimento alla Tabella allegata al decreto del Ministro della Giustizia 30 maggio 2002, che conduce ad una forbice di compenso liquidabile compresa fra 48,03 e 290,77 euro da determinarsi, ex art. 51 del d.P.R., in base alla difficoltà, alla completezza e al pregio della prestazione resa.

Tuttavia, tale compenso sarebbe risultato pesantemente decurtato dall’applicazione di alcune disposizioni del citato Testo Unico: il Giudice avrebbe dovuto diminuirla di un terzo, ex art 52 comma 2, in quanto il consulente era incorso in un ritardo; nonché applicare un’ulteriore decurtazione della metà perché la parte attrice era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 130 del d.P.R., disposizione di cui viene sollevata l’incostituzionalità.

Va precisato che l’art. 54 del Testo unico prevederebbe un aggiornamento agli indici ISTAT ogni tre anni. Dunque, secondo il Giudice remittente, la norma censurata, nella parte in cui non consente la disapplicazione delle decurtazioni in presenza di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 T.U., introdurrebbe una depauperazione di compensi già sproporzionati in difetto, perché calcolati su tabelle risalenti a vent’anni fa. La norma risulterebbe così “affetta da irragionevolezza”.

Peraltro, la Consulta si era già occupata di una disposizione analoga: l’art. 106-bis del Testo Unico, che prevede la riduzione di un terzo dei compensi liquidati all’ausiliario del Giudice e al CTP nel processo penale. Di tale disposizione è stata stabilita l’illegittimità costituzionale, nella parte in cui non esclude la decurtazione degli importi in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54, con due sentenze, una del 2015 e una del 2017, rispettivamente in relazione all’ausiliario e al CTP.

Secondo la Consulta il “plesso normativo” del T.U. è “orientato a contemperare il carattere pubblicistico della funzione di ausilio dell’attività giudiziaria con l’esigenza di non svilire l’impegno garantito dal professionista designato”. Si tratta, pertanto, di individuare un punto di equilibrio fra il contenimento delle spese di giustizia, l’interesse pubblicistico della prestazione (che può comportare un sacrificio per il professionista) e l’esigenza di remunerare adeguatamente la prestazione resa, senza svilire l’impegno profuso.

L’adeguamento triennale sulla base dell’indice ISTAT della variazione dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” previsto dall’art. 54 del T.U. svolge, dunque, una fondamentale funzione di riequilibrio perché “assicura la ragionevolezza della liquidazione pur di fronte a una riduzione delle tariffe”. E dunque, il mancato adeguamento recide la correlazione tra il compenso per l’attività svolta e i valori del mercato, rendendo l’attività, in presenza delle decurtazioni potenziali quali quella conseguente all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quasi a titolo gratuito.

Per tali ragioni la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui non esclude che la riduzione degli importi sia operato in caso di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 del medesimo d.P.R.

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