Per la Cassazione entrambi i coniugi devono contribuire al pagamento del mutuo. Il coniuge che ha pagato il mutuo per l’intero ha diritto alla restituzione della metà
Il trasferimento infraquinquennale dell’immobile in favore di un terzo non comporta la decadenza dai benefici “prima casa” se avviene nell’ambito degli accordi di separazione o divorzio
Corte di Giustizia dell'Unione Europea: le tutele della lavoratrice autonoma che cessa l'attività per la nascita del figlio
La prova della costituzione di una famiglia di fatto fa venir meno il diritto all’assegno divorzile e può essere data con la deposizione di un investigatore privato
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Nel contrasto tra i genitori sulla scelta della scuola pubblica o privata decide il Giudice senza ascoltare il minore
Il Tribunale per i Minorenni italiano è competente nei procedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale su un minore straniero residente abitualmente in Italia
Nei procedimenti de potestate la difesa tecnica delle parti è solo eventuale e la tutela del superiore interesse del minore è garantita dalla partecipazione del PM
Il Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta utilizza l’art. 25 del RD 1404/34 per disporre il monitoraggio di un giovane utilizzatore di wa anche al fine di verificare le capacità educative e di vigilanza della madre
Il collocamento di un minore in struttura si attua attraverso l’esecuzione forzata degli obblighi di fare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale decide il Tribunale (per i minorenni o ordinario) adito per primo
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Ammissibilità dell'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale tra favor veritatis e interesse del minore
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 291 c.c. permette di ridurre il divario di età previsto per l’adozione di maggiorenni
Il decreto di rimpatrio del minore sottratto (Convenzione dell’Aja 25 ottobre 1980) è revocabile in caso di sopravvenuto mutamento della situazione di fatto che lo ha originato
Accesso agli atti: il Consiglio di Stato rileva un conflitto in seno alle sue Sezioni e rimette la questione all’Adunanza plenaria
L’abbandono della casa coniugale non è motivo di addebito della separazione se il matrimonio è già in crisi
Irrilevante ai fini dell’assegno di mantenimento un aumento solo temporaneo dei redditi del marito separato
Provvedimenti in tema di mantenimento del coniuge e dei figli: quali limiti per la loro impugnabilità in Cassazione?
Condannato a risarcire il danno il padre che ostacola il rapporto tra il figlio e la moglie separata (che però non è senza colpe, e ne paga le conseguenze)
Deroghe all'affido condiviso per i figli nati fuori dal matrimonio: quando è possibile ridurre il diritto/dovere alla bigenitorialità
Il diritto del genitore al rimborso delle spese di mantenimento del figlio da parte dell’altro genitore inadempiente
L’assegnatario della casa familiare è tenuto al pagamento di tutte le spese correlate al suo utilizzo
Il minore è parte sostanziale del processo che lo riguarda ed ha diritto ad esser ascoltato, ma non è necessaria la sua partecipazione formale al processo
La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
La validità del vitalizio alimentare è condizionata dalla sussistenza dell’alea (che dev’essere valutata in concreto)
Secondo il GT del Tribunale di Vercelli può disporsi l’inserimento del beneficiario di ADS in una residenza sanitaria assistenziale nonostante il suo dissenso
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Amministrazione di sostegno e capacità di donare: il G.T. del Tribunale di Vercelli solleva questione di legittimità costituzionale
La diffamazione via internet integra l’aggravante dell’aver commesso il fatto col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
Per la Cassazione al prodigo, anche se non infermo di mente, può essere nominato un amministratore di sostegno, ma per il Tribunale di Modena non è così
Non può pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale nonostante le risultanze della CTU (favorevoli al genitore) e senza motivare adeguatamente in ordine all’interesse del minore
La Corte Costituzionale: il porto d’armi è un’eccezione al divieto di portare le armi, non un diritto
Mediazione obbligatoria, è dovuto il compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio?
Protezione per lo straniero con deficit cognitivo che si è integrato nella struttura di accoglienza in Italia
La prova del danno è indispensabile per il risarcimento del pregiudizio da responsabilità genitoriale
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Il valore preminente della disabilità in tema di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
In tema di prova della simulazione della donazione e di condizione di procedibilità del giudizio di divisione
L’acquisto del legato, con godimento dei beni, non implica la rinuncia a far valere i diritti del legittimario
L’azione del legatario in sostituzione di legittima con facoltà di chiedere il supplemento è qualificabile come actio in personam e non come azione di riduzione
Sottrazione di un minore dalla casa – famiglia: non può proporre querela il legale rappresentante della struttura
La proposta di legge governativa diretta ad abbassare l’imputabilità penale a 12 anni si confronta con la realtà
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Anche il genitore (già convivente more uxorio) che non versa l’assegno per il figlio minore è penalmente responsabile
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
L’art. 570 bis c.p. riguarda anche gli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
Commette reato chi usa le credenziali d’accesso a Facebook del coniuge per fotografare una chat privata
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Nuovo Processo di nullità del matrimonio: la Santa Sede apre agli avvocati non graduati in Diritto Canonico
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Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Il trasferimento di residenza del genitore affidatario del figlio senza il consenso dell’altro: è giusto sanzionare?
La Cassazione chiude la vicenda dei “genitori nonni”: la bambina resti coi genitori adottivi ( … ma comunque sarebbe rimasta con loro)
Il riconoscimento giudiziale può essere negato solo in caso di comprovato, gravissimo danno per il figlio
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Se i genitori vivono in continenti diversi la responsabilità genitoriale può essere esercitata per delega
Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
I provvedimenti stranieri di affidamento in kafalah sono riconoscibili in base alle norme sulla protezione dei minori
Solo il creditore degli alimenti può scegliere di applicare la legge dello Stato di residenza abituale del creditore in alternativa a quella del proprio Stato di residenza abituale
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La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
Il ruolo degli studenti nella costruzione di una società giusta e democratica. Dall’educazione civica all’educazione alla cittadinanza23 MARZO 2023 | Numero Speciale Progetto Scuola di avv. Rebecca Gelli Dal punto di vista etimologico, il termine “educazione civica” – coniato, per la prima volta, da Aldo Moro, Ministro della Pubblica istruzione all’epoca in cui introdusse l’obbligatorietà di tale insegnamento – racchiude al suo interno, una doppia anima. Da una parte, il binomio fa riferimento all’azione di educare, cioè di svolgere un’attività che ha come fine quello di sviluppare facoltà e attitudini, affinando la sensibilità, correggendo il comportamento, trasmettendo elementi culturali, estetici, morali; dall’altra, definisce l’obiettivo di tale attività educativa: cioè la formazione del cittadino. Ogni sistema pedagogico, in quanto proiezione di una struttura sociale, si propone ovviamente di veicolare agli adulti del futuro un certo sistema valoriale e/o di criteri di comportamento. L’educazione civica, pertanto, non è una prerogativa esclusiva degli Stati democratici: nei regimi autoritari o totalitari, il controllo politico si esercita anche nelle scuole, attraverso l’imposizione educativa di specifici comportamenti etico-sociali coerenti e funzionali agli obiettivi del potere pubblico. Può sembrare una provocazione, ma persino l’Opera nazionale Balilla per l’assistenza e per l’educazione fisica e morale della gioventù era una “scuola di coraggio fisico e patriottismo” che, come ipotizzato qualche anno prima da Filippo Tommasi Marinetti, nel suo programma futurista, in fin dei conti, svolgeva, secondo la morale nazionalistica del ventennio, una pretesa funzione educativa. L’educazione civica, dunque, è una materia quantomai duttile e in divenire, nel senso che risente ampiamente dei cambi di orientamento e dell’evoluzione della coscienza sociale. In pratica, è una sorta di recipiente vuoto, all’interno del quale possono essere riversati diversi contenuti, a seconda di quali siano i valori di riferimento e le regole del vivere civile considerati, di volta in volta, più convenienti, all’interno di una determinata comunità. Nell’odierna società, democratica e pluralista, l’insegnamento dell’educazione civica, come lo intendiamo oggi, vanta però una tradizione che, mossa dall’impulso di democratizzare la scuola (proprio dopo la liberazione dal regime nazifascista), affonda le sue radici sin dagli albori della Repubblica italiana, e trova il suo massimo punto di espressione nei principi fondamentali della Costituzione. I primi passi in questa direzione risalgono agli anni Cinquanta, sotto l’egida di un Governo espressione della Democrazia cristiana: prima con Giuseppe Ermini, poi con Aldo Moro alla Pubblica istruzione. Sono i cd. “Programmi dell’attivismo cattolico” che, con il d.P.R. n. 503/1955, attribuiscono all’insegnante delle scuole elementari una funzione di “educazione morale e civile”, intimamente connessa all’“educazione religiosa” e all’“educazione fisica” (nel senso di fair play). Sulla scia di tale indirizzo, nasce l’insegnamento obbligatorio di quella che verrà definitivamente battezzata come “educazione civica” dal d.P.R. n. 585/1958, dove si prevede che i programmi di storia, in vigore negli istituti di istruzione secondaria e artistica, siano integrati con lo studio di tale materia. L’obiettivo è quello di promuovere la formazione integrale della personalità dell’alunno, attraverso lo stimolo al dialogo e al confronto sugli episodi di vita quotidiana e di convivenza scolastica, oltre che su argomenti di attualità, anche attraverso un metodo di lavoro di gruppo, in una maieutica che stimoli le riflessioni e gli impulsi morali degli alunni, senza cadere nella retorica moralistica delle ammonizioni, dei divieti e delle censure. L’idea di fondo è che la scuola debba porsi come baluardo dei valori spirituali da trasmettere alle future generazioni, in modo che siano non solo preparate a una carriera, ma anche proiettate alla vita sociale, giuridica, politica, mediante l’adesione ai principi che reggono la collettività, con espresso riferimento alla Costituzione. L’insegnamento, inserito nel programma di studi obbligatorio per oltre trent’anni, fu, tuttavia soppresso, in una logica di taglio di spesa, dalla stessa Democrazia Cristiana al Governo, a partire dall’anno scolastico 1990-1991, perché considerato, in parte, superato, in una società ormai evoluta, in parte, ridondante, rispetto ad altre discipline affini. Non sono però mancati timidi tentativi di reintroduzione, in epoche più recenti. Il d.m. n. 58/1996, ribadiva che gli obiettivi dell’educazione civica devono essere perseguiti, da un lato, in tutti i momenti dell’attività didattica ed extracurriculare, dall’altra, nell’ambito dell’insegnamento specifico affidato all’insegnante di storia: esso è, tuttavia, rimasto “lettera morta” del diritto, in mancanza, a quanto consta, dei relativi decreti attuativi. Il d.l. n. 137/2008, convertito in l.n. 169/2008, ha, invece, attivato azioni di sensibilizzazione e formazione del personale, finalizzate all’acquisizione delle competenze relative al nuovo curriculo “Cittadinanza e Costituzione”: con tutti i limiti – delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili – derivanti dalla clausola di invarianza degli oneri, a carico dell’erario. Negli anni successivi, l’importanza dell’“educazione civica”, apparentemente sottovalutata in Italia, è stata, invece, sottolineata soprattutto dall’Europa che, in più occasioni, ha caldeggiato l’insegnamento della cosiddetta “educazione alla cittadinanza”. Tale ridenominazione della disciplina è frutto di una scelta lessicale che, ad avviso di chi scrive, evidenzia una vera e propria rivoluzione concettuale. Dal punto di vista letterale, infatti, si passa dall’educazione “di qualcuno” (il “civis”) all’educazione “a qualcosa” (la “civitas”): il punto, quindi, non è più “chi” viene educato, ma “che cosa” viene insegnato. L’educazione civica smette, pertanto, di essere un contenitore completamente vuoto e acquisisce un contenuto minimo, modellato in funzione di un obiettivo pedagogico preciso: quello di costruire un cittadino protagonista e consapevole. Nel 2010, il Comitato dei Ministri dell’Unione europea, nella seduta dell’11 maggio 2010, ha, dunque, adottato la Carta del Consiglio d’Europa sull’educazione per la cittadinanza democratica e l’educazione ai diritti umani che pone, tra gli obiettivi e i principi che gli Stati membri devono perseguire, nel modellare le loro politiche, legislazioni e pratiche, anche lo svolgimento di un’attività formativa che, attraverso il sistema di istruzione scolastica o altri canali educativi, miri a fornire ogni persona, nel territorio nazionale, di conoscenze, abilità e competenze tali da renderle capaci di difendere i propri diritti, di esercitare le proprie responsabilità democratiche, giocando un ruolo attivo nella società, e di contribuire alla costruzione di una cultura universale dei diritti e delle libertà fondamentali. In risposta agli attentati terroristici in Francia e Danimarca, al fine di prevenire la recrudescenza di fenomeni di estremismo, i Ministri dell’Istruzione dei vari Stati e la Commissione europea hanno, inoltre, firmato la Dichiarazione di Parigi del 17 marzo 2015 che invita ad agire, a tutti i livelli di governo globale e locale, per favorire una cultura dell’apprendimento democratica ed inclusiva, capace di sostenere l’istruzione dei bambini e dei giovani svantaggiati e di promuovere i valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione su cui si fonda l’Unione, combattendo le forme di xenofobia, radicalizzazione, indottrinamento e nazionalismo e rafforzando il dialogo interculturale, la coesione sociale, l’alfabetizzazione mediatica e il senso di identità e appartenenza a livello europeo. Si riaffermano così i principi stabiliti nel Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992: “L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze”. Nel Rapporto Eurydice su “L’educazione alla cittadinanza”, realizzato col patrocinio della Commissione europea e pubblicato nell’ottobre 2017, si evidenzia che problemi socio-economici, violenza e mancanza di fiducia nei processi democratici sono tra le minacce più gravi ai principi di pace, democrazia, libertà e tolleranza. Partendo dal presupposto che l’educazione alla cittadinanza è un concetto fluido, perché il modo di intenderla e le sue finalità variano, nello spazio e nel tempo, tale documento propone una definizione moderna del concetto, affermando che: “L’educazione alla cittadinanza è una materia che mira a promuovere la convivenza armoniosa e a favorire lo sviluppo mutualmente proficuo delle persone e delle comunità in cui queste stesse vivono. Nelle società democratiche, essa aiuta gli studenti a diventare cittadini attivi, informati e responsabili, desiderosi e capaci di assumersi responsabilità per loro stessi e le loro comunità a livello nazionale, europeo e internazionale”. Gli obiettivi di apprendimento spaziano, dunque, dallo sviluppo delle abilità connesse al pensiero critico e all’interazione efficace e costruttiva con gli altri, all’attitudine ad agire democraticamente e in modo socialmente responsabile. Negli ultimi anni, i moniti dell’Unione europea sono stati raccolti anche in Italia, sulla scia di un allarme sociale per il crescente fenomeno del bullismo e l’emergente problema del cyber-bullismo, con esponenziale aumento dei rischi per la salute dei bambini e degli adolescenti, in ragione dell’intrinseca pericolosità del web. Nel nostro ordinamento, l’attuale stato della legislazione è, dunque, rappresentato dalla l.n. 92/2019 che, insieme alle relative linee guida, adottate dal Ministro dell’Istruzione il 20 giugno 2020, ha interamente riformato la materia, tracciando una nuova disciplina organica. Scorrendo tale atto normativo, vediamo che gli articoli da 1 a 5 disciplinano i lineamenti essenziali, le modalità e gli obiettivi di apprendimento; gli articoli da 6 a 13 contengono, invece, la disciplina su aspetti di dettaglio, che poi saranno oggetto di specifica regolamentazione nei decreti attuativi: quali la formazione dei docenti, le interazioni tra scuola e territorio, l’istituzione di un albo telematico delle buone pratiche di educazione civica, i rapporti di collaborazione e il patto di corresponsabilità con le famiglie, nonché le norme attuative e la clausola di invarianza finanziaria. L’articolo 1, in particolare, fissa i principi dell’insegnamento, stabilendo che l’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. In particolare, l’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, per sostanziare la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. L’articolo 2 dispone che, sin dalla scuola dell’infanzia, siano avviate iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile, mentre, nei successivi cicli di istruzione, deve essere inserito un ciclo di minimo di trentatré ore di educazione civica, per ciascun anno di corso: nelle scuole primarie, la materia è trasversale e affidata ai docenti in contitolarità, mentre, nelle scuole secondarie, l’insegnamento è assegnato preferibilmente ai docenti di discipline giuridiche, se disponibili, senza che, dall’attuazione della norma, possano, comunque, derivare incrementi dell’organico o del monte orario obbligatorio. L’articolo 3 definisce gli obiettivi dell’apprendimento, con particolare riguardo alle seguenti aree tematiche: a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; c) educazione alla cittadinanza digitale; d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; h) formazione di base in materia di protezione civile. Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura. L’articolo 4 precisa che, a fondamento dell’insegnamento dell'educazione civica, è posta la conoscenza della Costituzione e degli Statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria e speciale, allo scopo di sviluppare competenze ispirate ai valori di responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. L’articolo 5 disciplina l’educazione alla cittadinanza digitale, ponendo l’accendo sull’obiettivo di affiancare gli alunni, perché sviluppino le capacità di valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti digitali e imparino a creare e gestire l’identità digitale, proteggendo e rispettando la propria e l’altrui riservatezza e reputazione, nonché ad interagire attraverso le tecnologie, in maniera, di volta in volta, appropriata al contesto, evitando rischi per il proprio benessere psicofisico e minacce all'inclusione sociale, con particolare attenzione al bullismo e al cyberbullismo. Cambiamenti climatici, transizione digitale, divari sociali e territoriali sono, dunque, gli argomenti che, anche in base alla recente Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2022, sull’attuazione delle misure di educazione civica, sono posti al centro della riflessione degli Stati membri, in ragione delle rispettive ripercussioni su scala locale e globale. Pertanto, il perno dell’educazione alla cittadinanza continua ad essere rappresentato dalla Costituzione italiana, in quanto riconosciuta non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese: “La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si svolgono”. La Costituzione italiana, tuttavia, oggi non costituisce l’unico riferimento normativo: l’esigenza di rafforzare la consapevolezza di una cittadinanza europea, in considerazione dell’appartenenza dell’Italia all’Unione, mette, infatti, al centro della disciplina anche lo studio della Carta di Nizza che consacra i valori comuni tra gli Stati membri, tracciando i lineamenti di una Costituzione, a livello sovranazionale e comunitario. Fermo il nucleo essenziale costituito dallo studio delle norme di rango costituzionale, l’attuale nozione di educazione civica ha, dunque, definitivamente perso ogni connotato confessionale e nazionalista, assumendo una connotazione laica ed europeista, ancorata alle preoccupazioni e alle sfide dell’era contemporanea, piuttosto che ai pericoli dell’autoritarismo e del totalitarismo, con una particolare sensibilità, rispetto alle nuove frontiere dell’“educazione ambientale” e dell’“educazione digitale”.
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