Per la Cassazione entrambi i coniugi devono contribuire al pagamento del mutuo. Il coniuge che ha pagato il mutuo per l’intero ha diritto alla restituzione della metà
Il trasferimento infraquinquennale dell’immobile in favore di un terzo non comporta la decadenza dai benefici “prima casa” se avviene nell’ambito degli accordi di separazione o divorzio
Corte di Giustizia dell'Unione Europea: le tutele della lavoratrice autonoma che cessa l'attività per la nascita del figlio
La prova della costituzione di una famiglia di fatto fa venir meno il diritto all’assegno divorzile e può essere data con la deposizione di un investigatore privato
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Nel contrasto tra i genitori sulla scelta della scuola pubblica o privata decide il Giudice senza ascoltare il minore
Il Tribunale per i Minorenni italiano è competente nei procedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale su un minore straniero residente abitualmente in Italia
Nei procedimenti de potestate la difesa tecnica delle parti è solo eventuale e la tutela del superiore interesse del minore è garantita dalla partecipazione del PM
Il Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta utilizza l’art. 25 del RD 1404/34 per disporre il monitoraggio di un giovane utilizzatore di wa anche al fine di verificare le capacità educative e di vigilanza della madre
Il collocamento di un minore in struttura si attua attraverso l’esecuzione forzata degli obblighi di fare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale decide il Tribunale (per i minorenni o ordinario) adito per primo
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Ammissibilità dell'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale tra favor veritatis e interesse del minore
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 291 c.c. permette di ridurre il divario di età previsto per l’adozione di maggiorenni
Il decreto di rimpatrio del minore sottratto (Convenzione dell’Aja 25 ottobre 1980) è revocabile in caso di sopravvenuto mutamento della situazione di fatto che lo ha originato
Accesso agli atti: il Consiglio di Stato rileva un conflitto in seno alle sue Sezioni e rimette la questione all’Adunanza plenaria
L’abbandono della casa coniugale non è motivo di addebito della separazione se il matrimonio è già in crisi
Irrilevante ai fini dell’assegno di mantenimento un aumento solo temporaneo dei redditi del marito separato
Provvedimenti in tema di mantenimento del coniuge e dei figli: quali limiti per la loro impugnabilità in Cassazione?
Condannato a risarcire il danno il padre che ostacola il rapporto tra il figlio e la moglie separata (che però non è senza colpe, e ne paga le conseguenze)
Deroghe all'affido condiviso per i figli nati fuori dal matrimonio: quando è possibile ridurre il diritto/dovere alla bigenitorialità
Il diritto del genitore al rimborso delle spese di mantenimento del figlio da parte dell’altro genitore inadempiente
L’assegnatario della casa familiare è tenuto al pagamento di tutte le spese correlate al suo utilizzo
Il minore è parte sostanziale del processo che lo riguarda ed ha diritto ad esser ascoltato, ma non è necessaria la sua partecipazione formale al processo
La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
La validità del vitalizio alimentare è condizionata dalla sussistenza dell’alea (che dev’essere valutata in concreto)
Secondo il GT del Tribunale di Vercelli può disporsi l’inserimento del beneficiario di ADS in una residenza sanitaria assistenziale nonostante il suo dissenso
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Amministrazione di sostegno e capacità di donare: il G.T. del Tribunale di Vercelli solleva questione di legittimità costituzionale
La diffamazione via internet integra l’aggravante dell’aver commesso il fatto col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
Per la Cassazione al prodigo, anche se non infermo di mente, può essere nominato un amministratore di sostegno, ma per il Tribunale di Modena non è così
Non può pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale nonostante le risultanze della CTU (favorevoli al genitore) e senza motivare adeguatamente in ordine all’interesse del minore
La Corte Costituzionale: il porto d’armi è un’eccezione al divieto di portare le armi, non un diritto
Mediazione obbligatoria, è dovuto il compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio?
Protezione per lo straniero con deficit cognitivo che si è integrato nella struttura di accoglienza in Italia
La prova del danno è indispensabile per il risarcimento del pregiudizio da responsabilità genitoriale
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Il valore preminente della disabilità in tema di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
In tema di prova della simulazione della donazione e di condizione di procedibilità del giudizio di divisione
L’acquisto del legato, con godimento dei beni, non implica la rinuncia a far valere i diritti del legittimario
L’azione del legatario in sostituzione di legittima con facoltà di chiedere il supplemento è qualificabile come actio in personam e non come azione di riduzione
Sottrazione di un minore dalla casa – famiglia: non può proporre querela il legale rappresentante della struttura
La proposta di legge governativa diretta ad abbassare l’imputabilità penale a 12 anni si confronta con la realtà
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Anche il genitore (già convivente more uxorio) che non versa l’assegno per il figlio minore è penalmente responsabile
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
L’art. 570 bis c.p. riguarda anche gli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
Commette reato chi usa le credenziali d’accesso a Facebook del coniuge per fotografare una chat privata
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Nuovo Processo di nullità del matrimonio: la Santa Sede apre agli avvocati non graduati in Diritto Canonico
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Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Il trasferimento di residenza del genitore affidatario del figlio senza il consenso dell’altro: è giusto sanzionare?
La Cassazione chiude la vicenda dei “genitori nonni”: la bambina resti coi genitori adottivi ( … ma comunque sarebbe rimasta con loro)
Il riconoscimento giudiziale può essere negato solo in caso di comprovato, gravissimo danno per il figlio
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Se i genitori vivono in continenti diversi la responsabilità genitoriale può essere esercitata per delega
Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
I provvedimenti stranieri di affidamento in kafalah sono riconoscibili in base alle norme sulla protezione dei minori
Solo il creditore degli alimenti può scegliere di applicare la legge dello Stato di residenza abituale del creditore in alternativa a quella del proprio Stato di residenza abituale
Solo il creditore degli alimenti può scegliere di applicare la legge dello Stato di residenza abituale del creditore in alternativa a quella del proprio Stato di residenza abituale
La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
L’art.25 RDL n. 1404/34 (come modificato dalla legge 888/56): applicazioni concrete e dubbi di compatibilità con il rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio22 APRILE 2021 | Numero speciale Malaeducazione e responsabilità dei genitoridi Barbara Bottecchia, avvocato in Venezia Il Tribunale per i Minorenni, ha tuttora anche una competenza in materia di rieducazione dei minori che diano manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere. Gli artt. da 25 a 31 del r.d.l. n. 1404/ 1934 e successive modificazioni disciplinano, infatti, la c.d. competenza amministrativa dell’autorità giudiziaria minorile. La competenza amministrativa del TM riguarda interventi educativi a favore di adolescenti in difficoltà. Il TM, nell’esplicazione di questa funzione, si avvale della collaborazione dei servizi socio assistenziali territoriali, dei servizi delle Aziende sanitarie locali e di tutti gli organismi del terzo settore; se il minore ha già violato la legge e commesso un reato, si avvale anche dei servizi sociali del Ministero della Giustizia. L’intervento sul minore non è caratterizzato da spirito sanzionatorio, ma attiene all’adozione di misure rieducative che si rivolgono a minorenni la cui condotta è sintomo di grave disadattamento e disagio, a prescindere dalla commissione di un reato, a titolo appunto preventivo. Cosa si debba intendere per "irregolarità della condotta e del carattere" risulta di difficile interpretazione. L'irregolarità della condotta e del carattere deve essere messa in relazione col dovere implicito di obbedienza che ricorre in capo ai figli nei confronti dei genitori (art. 358 c.c.), anche in relazione alla sussistenza del correlativo dovere di questi ultimi di istruire ed educare la prole (art. 147 c.c.). Essa tuttavia si riferisce ad un ambito più ampio rispetto a quello endofamiliare, in considerazione della legittimazione attiva dell'istituto e degli obblighi di obbedienza ai quali il minore è tenuto in qualsiasi ambito sociale di cui entra a far parte. Ne consegue che, per irregolarità della condotta del minorenne, deve intendersi una violazione rilevante all'obbligo di obbedienza ed, in generale, di buona condotta. La "condotta" si riferisce a quelle componenti del comportamento che si manifestano in modo occasionale, mentre per "carattere" deve intendersi l'insieme delle indoli morali volte a costituire la persona nella sua individualità, formate sia da elementi caratteriali persistenti che evolutivi. Deve ritenersi, invece, a seguito del riconoscimento anche nel nostro ordinamento in capo ai minori dei diritti della personalità, specificamente previsti dalla costituzione e dalle convenzioni internazionali in materia di diritti umani (in particolare, dalla convenzione di New York del 20.11.1989, rat. l. 27.5.1991 n. 176), del tutto caducata la possibilità di ricorrere all’art. 25, r.d. l.n. 1404/1934 per far fronte a tutte quelle situazioni in cui il minore manifesti una propria volontà in modo difforme da quella dei genitori o di coloro che ne facciano le veci. Presupposto per l’applicazione della misura rieducativa è la sussistenza di manifesta prova di irregolarità del carattere e della condotta: la normativa è diretta ad incidere su situazioni di disagio che rappresentino un ostacolo al pieno sviluppo evolutivo del giovane, pregiudicandone il diritto a formare la sua personalità: alcoolismo, dipendenze da internet, fughe da casa, abbandoni scolastici, bullismo, autolesionismo, incapacità a rispettare le regole della famiglia, della scuola e dei gruppi sociali. Nel momento in cui il ragazzo ha già assunto una condotta irregolare ed entra quindi nel circuito della giustizia minorile, il Tribunale per i Minorenni, come si è detto, in collaborazione con gli uffici del servizio sociale per i minori e i servizi territoriali, prende in carico il minore ed interviene, attraverso un percorso rieducativo rivolto anche al sostegno della genitorialità, al fine di ridurre il rischio che tali comportamenti si cristallizzino nel minore fino alla commissione di un reato. Le misure applicabili sono: l’affidamento al servizio sociale, il collocamento in una casa di rieducazione o in un istituto medico-psico-pedagogico (ora, dopo la soppressione di questi istituti, a far data dal 1° gennaio 1978, in strutture comunitarie attive nell’ambito delle competenze degli Enti locali o spesso gestite dal privato sociale). Tali misure hanno perso ogni carattere repressivo o contenitivo esistente nelle norme originarie, avendo ora solo una finalità educativa. I dirigenti delle strutture ospitanti, in esecuzione della misura del collocamento in casa di rieducazione, hanno obbligo di relazione sul percorso del minore e i servizi sociali devono mantenere i rapporti tra la famiglia, il minore e il suo ambiente di vita, ed informarne il Tribunale per i Minorenni. Legittimati a ricorrere al Tribunale per i Minorenni per chiedere l’applicazione di queste misure sono il Pubblico Ministero, il servizio sociale, i genitori, il tutore e gli organismi per la protezione dell’infanzia. Il Tribunale per i Minorenni deve svolgere un’approfondita indagine sulla personalità del minore. Tale indagine viene delegata al giudice onorario, il quale si avvale della collaborazione dei servizi socio-sanitari del territorio. I servizi chiamati a svolgere tale accertamento devono anche cercare di rintracciare le risorse comunitarie disponibili sul territorio per tentare l’azione di recupero. Al termine e sulla base dell’inchiesta sociale il Tribunale decide in camera di consiglio, alla presenza del minore e di chi esercita la responsabilità genitoriale. Queste misure possono intervenire anche in aiuto e a sostegno dei genitori, in quanto in molti casi i comportamenti devianti del minore non sono direttamente riferibili alle figure genitoriali deficitarie, ma sono tali da richiedere un intervento diretto a responsabilizzare il minore stesso. In ogni caso, il progetto rieducativo che coinvolge quest’ultimo individua le modalità della sua attuazione, le strutture di sostegno, gli strumenti di recupero da impiegare, il tutto sotto il controllo del servizio sociale, che ha una molteplice funzione di sostegno, di osservazione, di trattamento e di controllo. Art. 25 bis Con la legge 3.8.1998 n.269 contro lo sfruttamento della prostituzione è stata introdotta una nuova ipotesi di intervento amministrativo del Tribunale dei Minorenni; tale legge ha, infatti, inserito un nuovo articolo (25 bis) dopo l’art. 25 del r.d.l n. 1404/34 secondo il quale, qualora un minore straniero, privo di assistenza in Italia, sia indotto alla prostituzione, il Tribunale dei Minorenni “adotta in via d’urgenza” i provvedimenti utili alla sua assistenza, anche di carattere psicologico, recupero e reinserimento sociale, Detti strumenti (che almeno nelle fasi inziali potrebbero ancora essere anche coercitivi e limitativi della libertà) sono tuttavia stati ritenuti da alcuni incostituzionali perché reprimerebbero comportamenti non costituenti reato. Ma, se vengono visti e letti alla luce dell’obiettivo della garanzia del diritto all’educazione del minorenne, non si può non condividere che si tratti di interventi correttivi sui fenomeni del disagio e del disadattamento minorile, anche a tutela della società: si tratta, come scrive Aberto Carlo Moro “di attuare diritti fondamentali della persona e, conseguentemente, di difendere la comunità sociale attraverso l’integrazione di quei soggetti che, per cause diverse, ne sono estraniati”. (così in Manuale di Diritto Minorile Zanichelli Editore 2019 ,pag. 588) I principi ispiratori delle misure rieducative nei confronti del minore trovano il loro fondamento negli artt. 2,3, e 38 della Costituzione, che garantiscono un aiuto al cittadino (e ora anche allo straniero) minore in difficoltà, perché possa superare quelle condizioni negative che impediscono il pieno ed armonico sviluppo della sua personalità individuale e sociale. Il ruolo del TM e dell’ascolto competente del minore in questa sede si colloca in questa prospettiva e può diventare per molti ragazzi un momento unico ed insostituibile per essere presi sul serio nella dimensione pedagogica o addirittura neuropsichiatrica per sé e per la famiglia. Il minore, mediante un ascolto competente ed efficace, dovrebbe essere inserito in una rete di rapporti sociali diversi da quelli che lo hanno portato al disagio. L’importante è che queste tipologie di interventi non siano imposte, ma, attraverso una presa in carico sia del minore che del nucleo familiare, servano ad accompagnare il minore stesso a prendere consapevolezza del proprio disagio e a motivarlo al cambiamento, avviando un progetto educativo individualizzato di recupero che lo coinvolga efficacemente. La panoramica dei Tribunali Minorili, come spesso accade, non è uniforme e mentre in alcuni di essi si è ritenuta l’obsolescenza di tali misure amministrative, in quanto valutate come uno strumento autoritario e paternalistico del giudice minorile, in altre (ad esempio il Tribunale dei Minorenni di Bologna) si reputa opportuno “far ricorso ai procedimenti amministrativi allorchè l’età del minore e la situazione familiare sono tali da far ritenere che i genitori abbiano ormai definitivamente perso il loro ruolo educativo e solo il ragazzo, ormai prossimo alla maggiore età, possa essere l’interlocutore di un provvedimento che sollecita le sue energie e la sua collaborazione per aiutarlo a costruire una vita adulta di cui egli può non essere il soggetto determinante” (così TM Bologna 9 luglio2004). Tali misure vengono applicate soprattutto nei casi in cui l’irregolarità delle condotte non sembra riconducibile a carenze educative dei genitori. In altri casi, come ad esempio per il Tribunale dei Minorenni di Venezia, che ha ritenuto sussistenti le condizioni di cui all’art. 25 LM per un ragazzo “dimesso dal reparto di pediatria con la diagnosi di contenimento per episodio di aggressività eterodiretta …. con grave disturbo della condotta associato a disturbo dell’umore prevalente in senso disforico protezione per abuso sessuale” disponendo pertanto l’affidamento ai Servizi affinché, previo consenso del ragazzo stesso, provvedessero al suo inserimento in una comunità “adeguata alle sue esigenze educative e/o terapeutiche e per un intervento di controllo e sostegno della sua situazione evolutiva” (così TM Venezia 17.6.2016) A Milano il dato statistico (nell’anno 2018 sono stati 629 i ricorsi inoltrati dalla Procura al TM mentre nel primo semestre del 2019 il numero è stato di 425) testimonia un uso molto diffuso delle misure rieducative anche nelle forme del prosieguo amministrativo (dai 18 ai 21 anni) che si traduce in una serie di progetti educativi che vengono annualmente attivati dai servizi sociali a favore di adolescenti “irregolari” (devianti o meno) che necessitano di essere accompagnati in un percorso educativo. Durata .Per entrambe le norme è possibile in forza del combinato disposto dell’art. 29 r.d.l. n. 1404/34, in base al quale i provvedimenti minorili proseguono fino al 21° anno di età, ed all’art. 23 delle legge n. 39/75 che abbassando a 18 anni la maggiore età, ha mantenuto il 21° anno come limite entro cui l’interessato ha diritto ad usufruire delle provvidenze assistenziali previste dalle leggi. Ne consegue che, se vi è in atto un progetto di sostegno per un giovane e se lui richiede di proseguire questo percorso, potrà farlo fino al compimento del 21° anno di età. La competenza amministrativa del Tribunale per i Minorenni dunque per quanto bisognosa di una nuova fisionomia, continua a rappresentare un prezioso strumento di intervento sui fenomeni del disagio e disadattamento giovanile. Allegati Art. 25 bis Regio Decreto Legge 1404 del 1934 Art. 25 Regio Decreto Legge 1404 del 1934 Decreto TM Bologna Decreto TM Venezia
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