I diritti dei bambini e degli adolescenti in rete

Arianna Thiene - Professoressa associata presso l'Università di Ferrara

I ragazzi oggi si tengono costantemente in contatto attraverso siti di socializzazione e messaggistica istantanea. Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest, Instagram, Whatsapp vengono utilizzati per scambiare opinioni, foto, video, canzoni, commentare avvenimenti, organizzare uscite con gli amici etc. La rete è parte integrante della quotidianità di tutti noi. 
Nei confronti di queste nuove comunità virtuali si riscontrano atteggiamenti differenti da parte degli esperti (pediatri, psicologi, sociologi, educatori). 
Molti elogiano la rete come fonte di opportunità, di accesso al sapere, di comunicazione, di sviluppo delle competenze; considerano le amicizie di rete una risorsa perché permettono un allargamento delle sfere personali, anche se siamo di fronte a legami lontani dalla concezione umanistica di amicizia, intesa come rapporto disinteressato, privato, intriso dei valori della solidarietà. 
Esiste anche un atteggiamento più cauto e forse pessimista. Sono in molti a temere che il mondo digitale possa incidere negativamente sullo sviluppo cognitivo dei giovani, anche perché spesso si rivela un mezzo per arginare la solitudine che isterilisce la loro vita. Le opportunità che offre la rete sono fortemente connesse ai rischi che i giornali ci rammentano quasi tutti i giorni. Concreta è la possibilità che i ragazzi vengano in contatto con contenuti non adatti perché troppo violenti o con persone sconosciute e male intenzionate (l’allarme è dato soprattutto dal fenomeno del grooming, l’adescamento dei minori in rete). Sempre più frequenti anche gli episodi di cyberbullismo e di sexting (cioè lo scambio di immagini a sfondo sessuale). 
I nativi digitali vengono spesso – non si sa bene se a torto o a ragione – bollati come una generazione che non attribuisce grande considerazione alla riservatezza perché considera la privacy un concetto anacronistico, un po’ logoro, superato in nome della condivisione. Ma bisogna stare attenti perchè nei meandri della rete si può perdere facilmente non solo il controllo dei propri dati personali (foto, post, tag, commenti, video), ma anche la propria reputazione. 
Senza contare che il WEB, o meglio il rarefarsi di contatti reali, allenta i freni inibitori: le persone si mettono a nudo tra gioie e dolori, con una forma di spontaneismo, forse preziosa ed efficace, ma certo pericolosa. È noto che i siti di socializzazione, ma oggi anche i gruppi su Whatsapp, creano un (falso) senso di intimità che può spingere gli utenti (specie se giovani) ad esporre troppo la loro vita privata, a rivelare informazioni di carattere strettamente personale, che possono provocare effetti collaterali anche a distanza di anni.  Concreto è anche il rischio di ledere la sfera privata di terzi (amici, familiari, conoscenti), perché troppo spesso ci si dimentica che non siamo liberi di inserire fotografie e in genere dati personali altrui. Soprattutto perché si tratta di informazioni che possono essere ripubblicate da altri utenti e indicizzate su motori di ricerca, destinate a rimanere per sempre in rete dove tutto viene decontestualizzato e dove il passato non passa mai. 
Ciò che un tempo poteva passare di bocca in bocca ed era destinato a rimanere confinato nella cerchia del proprio ambito sociale, ora è astrattamente suscettibile di rimanere intrappolato eternamente in internet e soprattutto di essere divulgato senza limiti. All’interno di una platea sconosciuta di utenti il diritto all’identità personale e il diritto al rispetto della vita privata, solennemente proclamati agli artt. 8 e 16 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, vivono in una condizione di estrema fragilità. 
Per favorire un ambiente on line costruttivo ed arricchente occorre incoraggiare i fanciulli alla creatività e all’uso positivo di internet. È la stessa Convenzione ONU a riconoscere espressamente ai fanciulli il diritto di esprimere la loro opinione e di essere ascoltati (art. 12), il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 14); la libertà di associazione e di riunione (art. 15); il diritto all’istruzione e all’educazione, alla formazione umana e professionale (art. 28). Senza dimenticare l’art. 31, che proclama il diritto al riposo e al tempo libero. 
È necessario che i ragazzi sviluppino un pensiero critico e consapevole circa le opportunità di conoscenza che offre la rete. L’alfabetizzazione digitale e l’istruzione circa i media sono compiti che spettano oggi alla scuola, agli insegnanti, ma anche ai genitori, che non possono farsi trovare impreparati o peggio distratti di fronte agli inediti pericoli che possono sfuggire ai piccoli utenti. 
Un primo passo per un’effettiva protezione dei diritti della personalità di bambini e adolescenti è stato fatto grazie all’approvazione della legge n. 71/2017 per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, definito come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (art. 1, comma 2). 
Viene espressamente prevista per i minori ultraquattordicenni (e ovviamente anche per i genitori) la possibilità di inoltrare automaticamente al titolare del trattamento dei dati personali, al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione, il blocco dei contenuti (post, immagini, video, informazioni) oggetto delle condotte aggressive avvenute on line. Nel caso di inerzia del gestore, sarà possibile rivolgersi all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, che entro 48 ore dovrà intervenire (art. 2).
La legge – che è un esempio di buon diritto – prevede al fine di responsabilizzare i ragazzi un procedimento di ammonimento, che consente al questore di convocare il minorenne autore della condotta illecita. Gli effetti di questo provvedimento amministrativo sono destinati a cessare al compimento della maggiore età (art. 7). 
La Scuola viene investita di un ruolo educativo decisivo per l’intero gruppo sociale: ogni Istituto scolastico è tenuto ad individuare tra i suoi docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi delle forze di polizia. 
Anche il Regolamento (UE) 2016/679 contiene un’importante previsione per la protezione dell’identità personale dei bambini e degli adolescenti. L’art. 8 fissa con esclusivo riguardo ai servizi offerti dalla società dell’informazione (Facebook, gli altri siti di socializzazione, di messaggistica istantanea, ma anche Youtube) a sedici anni l’età in cui il ragazzo acquista la capacità per dare il consenso al trattamento dei dati personali. Nel caso in cui il minore abbia un’età inferiore, tale trattamento è lecito se e nella misura in cui il consenso è prestato dal titolare della responsabilità genitoriale. Viene tuttavia riconosciuta agli Stati membri la possibilità di abbassare fino a tredici anni la soglia per l’accesso autonomo al mondo virtuale. 
Nonostante il contrario avviso dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza che – dopo aver sentito il parere di esperti altamente qualificati e afferenti alle diverse discipline coinvolte nella tematica in esame e l’opinione dei rappresentanti delle principali Associazioni genitoriali e della Consulta dei ragazzi - è giunta alla conclusione che «porre in capo a ragazze e ragazzi con meno di 16 anni il dovere di essere consapevoli circa le conseguenze del consenso al trattamento dei dati personali significa caricarli di un onere conoscitivo e di comprensione eccessivamente gravoso»,
il legislatore italiano con decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 ha scelto di abbassare la soglia di età per l’accesso autonomo in rete. Secondo l’art. 2-quinquies (Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell’informazione) del Codice della Privacy, il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati in relazione all’offerta diretta dei servizi della società dell’informazione. 
Nonostante la corale raccomandazione dei gestori delle piattaforme di non mentire sull’età al momento dell’inserimento dei dati personali, non vi è in concreto nessuna politica di controllo. Recenti indagini dimostrano che le famiglie molte volte non sono a conoscenza degli account virtuali dei figli (anche preadolescenti), la cui vita scorre on line in parallelo con quella reale all’insaputa degli adulti. 
La presenza fattiva dei genitori è fondamentale per rendere i figli consapevoli del fatto che i dati non sono qualcosa di algido e sterile, ma sono frammenti della nostra identità personale e della nostra sfera privata. In concreto deve essere un punto di riferimento al momento dell’iscrizione quando si tratta di comprendere le condizioni contrattuali dei siti di socializzazione e di scegliere le impostazioni di privacy, che vanno dal livello tutti, a quello intermedio amici degli amici, a quello più restrittivo, e per questo più auspicabile, amici.

 

Per approfondire: 
Annoni, A. e Thiene, A. (a cura di), Minori e privacy. La tutela dei dati personali dei bambini e degli adolescenti alla luce del Regolamento (UE) 2016/679, Napoli, 2019;
Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, La Convenzione delle nazioni unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Conquiste e prospettive a 30 anni dall’adozione, in www.garanteinfanzia.org, 2019;
Benetton, M. (a cura di), “Il cielo è di tutti”, la terra è di tutti. Gianni Rodari, l’educazione e i diritti dell’infanzia, Pisa, 2020;
Cerato, M. e Turlon, F. (a cura di), Scuola famiglia e minori. Profili normativi e psicologici, Pisa, 2018;
Lamarque, E., Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale, Milano, 2016;
Marescotti, E. e Thiene, A. (a cura di), La relazione tra Scuola e Famiglia nel segno del superiore interesse del minore, in Annali online della Didattica e della Formazione Docente, n. 15-16, 2018 (http://annali.unife.it/adfd/issue/view/256);
Milani, P., Educazione e famiglie. Ricerche e nuove pratiche per la genitorialità, Roma, 2018;
Senigaglia, R. (a cura di), Autodeterminazione e minore età. Itinerari di diritto minorile, Pisa, 2019;
Thiene, A. e Marescotti, E. (a cura di), La scuola al tempo dei social network, in Annali online della Didattica e della Formazione Docente, n. 13, 2017 (http://annali.unife.it/adfd/issue/view/241);

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