Niente assegno divorzile per l’ex coniuge che si licenzia

IL CASO. All’esito del giudizio di divorzio tra Tizio e Caia, il Tribunale di Verbania aveva affidato al padre i due figli, posto a carico della madre un contributo mensile di € 200 per il loro mantenimento, e previsto in favore della moglie un assegno divorzile di pari importo.
La Corte d’appello di Torino, in accoglimento del gravame proposto da Tizio, aveva revocato l’assegno divorzile, respingendo invece l'appello incidentale di Caia “inteso a ottenere un aumento dell'assegno divorzile da 200 a 350 Euro mensili e l'affidamento condiviso dei figli, dichiarando di essere disposta ad accoglier[li] presso la propria residenza”.
Il Giudice di secondo grado aveva, infatti, rilevato che Tizio, “maresciallo dei CC, percepi[va] uno stipendio netto annuo di 37.000 Euro”, mentre Caia “percepiva dalla sua attività di commessa in un supermercato circa 10.000 Euro annui sino a quando [aveva] deciso di trasferirsi da Verbania in Calabria, presso i suoi genitori, dove [era] rimasta priva di occupazione lavorativa”, ma era “ancora in giovane età e [aveva] dimostrato di avere piena capacità lavorativa”.
Ciò che, per la Corte d’appello, attestava da un lato un “atteggiamento dismissivo nei confronti dei figli da parte [di Caia] che non li ha visti dal 2014 e non ha mai contribuito al loro mantenimento” e, dall’altro, l’insussistenza di “uno stato di bisogno che giustific[asse] il contributo al mantenimento da parte dell'ex coniuge”, perché, “semmai esistente, esso [era] stato causato da una precisa volontà della sig.ra [Caia] che ben avrebbe potuto continuare a svolgere la sua attività lavorativa ed eventualmente cercarne nel frattempo una più redditizia o consona alle sue esigenze personali”.
Caia aveva proposto ricorso per cassazione, denunciando “la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 c. 6 L. div. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per erronea valutazione dei presupposti per la revoca dell'assegno divorzile”.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26594/2019, ha ritenuto il ricorso “infondato”.
Ha, infatti, rilevato che “sebbene la Corte di Appello faccia riferimento alla sentenza n. 11504 del 2017 di questa Corte, che ha ribadito la funzione esclusivamente assistenziale dell'assegno di divorzio e la sua giustificazione al fine di garantire esclusivamente l'autosufficienza economica al coniuge che non è in grado di procurarsela con la propria capacità lavorativa e/o patrimoniale, deve ritenersi che anche alla luce della giurisprudenza successiva delle Sezioni Unite del 2018 (Cass. civ. S.U. n. 18287 dell'11 luglio 2018) la decisione appare fondata perché le S.U. hanno ribadito anche esse che

il riconoscimento dell'assegno di divorzio, in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

Inoltre secondo la pronuncia delle SS.UU.

la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi e in particolare al riconoscimento delle aspettative professionali sacrificate per dedicarsi alla cura della famiglia”.

Il Giudice di legittimità ha, quindi, ritenuto che la decisione della Corte d’appello di Torino di revocare l’assegno divorzile fosse “conforme all'art. 5 della legge n. 898/1970 come interpretato dalla recente giurisprudenza delle Sezioni Unite”, con la seguente motivazione:
nella specie la Corte di appello ha rilevato che l'impossibilità, semmai esistente, di procurarsi i mezzi adeguati di cui all'art. 5 citato non dipende da incapacità lavorativa o da fattori esterni alla volontà del coniuge richiedente l'assegno ma dalla libera scelta della sig.ra [Caia] che ha deciso di abbandonare l'occupazione lavorativa che le assicurava un reddito fisso. Né la Corte di appello ha potuto riscontrare, in base alle deduzioni difensive e probatorie della odierna ricorrente, un particolare contributo alla formazione del patrimonio familiare e alla cura della famiglia ovvero un sacrificio delle sue aspettative lavorative in funzione delle esigenze familiari”.
La Corte di Cassazione ha, pertanto, respinto il ricorso, compensando però le spese del giudizio “in considerazione dei recenti mutamenti della giurisprudenza in materia di assegno divorzile”.

 

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli