Niente assegno al marito separato in possesso di abilità professionali di investigatore privato

Con ordinanza n. 15166, depositata l’11 giugno 2018, la Cassazione ha negato al marito separato il diritto all’assegno di mantenimento, considerata la sua attitudine al lavoro, avendo egli esercitato, in passato, la professione di investigatore privato.

La Corte d’Appello di Roma, accogliendo parzialmente il gravame proposto dalla moglie, che aveva censurato la valutazione delle potenzialità economiche del coniuge effettuata dal tribunale, aveva “escluso che il marito avesse diritto all’assegno di mantenimento”.
Avverso tale sentenza il marito aveva interposto ricorso per Cassazione lamentando, tra l’altro la “…violazione e falsa applicazione degli artt. 143,156….c.c.”.
La Cassazione  ha rigettato il ricorso condividendo la valutazione del Giudice del merito “… secondo cui il ricorrente non ha diritto all’assegno di mantenimento…”, avendo la “possibilità di svolgere attività lavorativa, per avere esperienza pluriennale nel campo delle investigazioni private, e tale valutazione di fatto è incensurabile in questa sede di legittimità ed è idonea, già da sola, a sorreggere la conclusione …”.
In proposito deve essere richiamato il principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui

l'attitudine al lavoro proficuo …, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche…” (Cass. Civ.: sentenza n. 789/17; ordinanza n. 5817/18).

La Corte di Cassazione ha, tra l’altro, affermato il diritto del coniuge ad ottenere l’assegno di mantenimento, dando atto “…delle opportunità connesse al titolo di studio universitario e l'abilitazione professionale di cui la donna è in possesso, ma avendone anche ridimensionato la portata, alla luce delle difficoltà…, che ella è verosimilmente destinata ad incontrare nell’inserimento del mondo del lavoro, a causa dell’età e della mancanza di precedenti esperienze professionali…” (Ordinanza n. 6427/16).

 

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