Assegno sociale: la coabitazione dei coniugi separati rafforza la presunzione di superamento dello stato di bisogno effettivo

30 LUGLIO 2026 | Mantenimento del coniuge

di Avv. Chiara Curculescu

IL CASO. Nel 2014 veniva presentata domanda di percezione dell’assegno sociale da parte di una signora che si era separata dal marito, pur continuando a coabitare con lo stesso nella casa familiare. L’INPS rigettava la richiesta proprio alla luce della perdurante convivenza, che sarebbe stata sintomatica dell’assenza di una reale separazione dei coniugi, rilevato altresì che nell’accordo di separazione la signora aveva rinunciato al riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore.

La domanda volta all’ottenimento dell’assegno sociale veniva poi ripresentata e accolta nel 2018 ed il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sul punto, ne estendeva il riconoscimento sin dal 2014. Successivamente, la Corte d’Appello di Roma accoglieva l’impugnazione proposta dall’INPS ritenendo che fino alla data di cessazione della coabitazione – risultante dal cambio di residenza della moglie avvenuto solo nel 2018 – si dovesse presumere che il marito avesse provveduto al sostentamento della signora. L’oggetto del contenzioso riguardava quindi il riconoscimento dell’assegno nel periodo ricompreso tra il 2014 e il 2018, quello di coabitazione tra coniugi.

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per Cassazione la signora richiedente l’assegno sulla base di un unico motivo, avente ad oggetto la violazione e falsa applicazione della L.335/1995 (riforma del sistema presidenziale), art. 38 Cost., art. 156 c.c., art. 433 e ss. c.c., art. 5 L.898/70 mod. da L. n.74/1987. Secondo la signora, infatti, la stessa era in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa, nello specifico l’età anagrafica ed il reddito inferiore al limite legale. Inoltre, dalla rinuncia all’assegno di mantenimento in sede di separazione, non avrebbe potuto farsi discendere un’assenza dello stato di bisogno, ben potendo la rinuncia derivare da altre ragioni.

È opportuno ricordare che i requisiti per ottenere l’assegno sociale (prestazione economica di € 546,24 per l’anno 2026, erogata dall’INPS a soggetti che si trovino in condizioni economiche disagiate) sono i seguenti: 67 anni di età (65 fino all’1.1.2019), stato di bisogno economico, cittadinanza italiana o situazioni equiparate, residenza effettiva in Italia, 10 anni di soggiorno legale e continuativo in Italia. Ai fini della percezione dell’assegno sociale, si distingue a seconda che il soggetto richiedente sia coniugato (con previsione della soglia di reddito annuo di € 14.202,24) o meno (il reddito annuo deve essere inferiore ad € 7.101,12). Inoltre, l’assegno viene percepito in misura intera unicamente se il reddito coniugale è inferiore ad € 7.101,12, mentre laddove sia ricompreso tra tale importo e l’importo di € 14.202,24, l’assegno viene percepito in misura ridotta. Come previsto dall’art. 3 comma 6 L. 335/1995, il reddito di riferimento è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.

LA DECISIONE. Con ordinanza n. 22291 depositata il 29.6.2026 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso.

La Suprema Corte ha anzitutto precisato che la questione centrale del contenzioso riguarda la rinuncia all’assegno di mantenimento da parte del coniuge e se tale rinuncia comporti o meno il superamento dello stato di bisogno in presenza di coabitazione con l’altro coniuge. Richiamati alcuni precedenti, la Corte ha precisato che non "assume rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole".

Tuttavia, non è escluso che vengano presi in considerazione ulteriori elementi ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito dello stato di bisogno effettivo. Proprio per tale motivo, secondo la Suprema Corte, la pronuncia d’appello è stata emessa nel rispetto di tali principi. Infatti, può presumersi che il coniuge impossidente che coabita con l’altro coniuge tragga beneficio dai redditi di quest’ultimo e che la rinuncia all’assegno di mantenimento finché perdura la coabitazione costituisca elemento presuntivo che indebolisce la presenza dello stato di bisogno: “lo stato di bisogno effettivo richiede, pertanto, un accertamento di fatto che non si ferma alla sola insussistenza di redditi, ancorché fiscalmente esenti, ma richiede un'analisi di vari elementi che il giudice prende in considerazione nell'ambito di un accertamento di fatto che non si basa sulla sola certificazione reddituale ma che può svolgersi anche su altri dati, presuntivi e documentali”.

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