Anche il coniuge separato con addebito ha diritto alla pensione di reversibilità

Con l’ordinanza n. 2606 pubblicata il 2 febbraio 2018, la Corte di Cassazione torna sul tema della riconoscibilità della pensione di reversibilità in favore del coniuge separato con addebito o per colpa, ribadendo la piena equiparazione di quest’ultimo al coniuge superstite.  

IL CASO. Con sentenza di primo grado veniva riconosciuto il diritto a godere della pensione di reversibilità ad una vedova separata con addebito. Tuttavia, la Corte di Bologna accoglieva l’appello promosso dall’INPS, affermando che detto trattamento previdenziale può operare soltanto in favore dei terzi che hanno diritto al mantenimento, sottolineando quindi il venir meno della c.d. presunzione di vivenza a carico qualora si tratti di coniuge separato con addebito.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento giurisprudenziale formatosi alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 1987, che aveva dichiarato l’illegittimità della l. 30 aprile 1969 n. 153 e dell’art. 23, comma 4, l. 18 agosto 1962 n. 1357 nella parte in cui escludevano il coniuge separato per colpa o con addebito, con sentenza passata in giudicato, dagli aventi diritto all’erogazione della pensione di reversibilità.
In particolare, la Corte di legittimità ha ribadito che

tale pensione va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte”,

sottolineando che la ratio di un tale trattamento previdenziale è quella di scongiurare il rischio che il coniuge superstite si trovi in stato di bisogno, senza però che detta condizione di bisogno ne divenga il presupposto.
Ne è emersa una chiara interpretazione della tutela spettante al coniuge, separato o meno, laddove ha ritenuto quindi che “non sia più giustificabile il diniego, al coniuge cui fosse stata addebitata la separazione, di una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornirgli”.
Va sottolineato che la decisione della Suprema Corte non incide per nulla sul chiaro disposto dell’art. 9 della Legge sul Divorzio (Legge 1 dicembre 1970, n. 898), che esclude esplicitamente il diritto alla pensione di reversibilità a favore dell’ex coniuge non titolare dell’assegno di divorzio.

Il coniuge separato ha diritto alla pensione di reversibilità indipendentemente dalla titolarità dell’assegno (quindi anche se gli sia stata addebitata la separazione), l’ex coniuge solo se sia titolare dell’assegno (anche se la titolarità sia accertata dopo la morte del debitore).

La decisione della Cassazione offre l’occasione per sottolineare alcuni aspetti giuridici sottesi alla materia che alcuni commenti disponibili nel web hanno trascurato.
L’ambigua espressione “ex coniuge”, spesso impiegata nella trattazione della materia in oggetto, non evidenzia adeguatamente il diverso status giuridico esistente a seconda che sia intervenuta la sola separazione personale o il divorzio.
Infatti la separazione sospende, e non scioglie, il vincolo matrimoniale, i cui effetti cessano solamente con il divorzio. Più precisamente, con essa vengono meno solo alcuni obblighi derivanti dal matrimonio (come quello di fedeltà, assistenza e coabitazione), permanendo invece, qualora ne ricorrano i presupposti, quello di mantenimento e, in caso di separazione con addebito, quello alimentare.
Inoltre l’addebito, sebbene comporti il venir meno del diritto all’assegno di separazione, non esclude automaticamente l’eventualità che il Giudice del divorzio ritenga sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile.
In altre parole, sebbene un coniuge cui sia stata addebitata la separazione non possa essere titolare dell’assegno di mantenimento, ciò non preclude al Giudice del divorzio di ritenere sussistenti le condizioni per attribuirgli l’assegno divorzile.
Qualora sia intervenuta una sentenza di divorzio, però, la titolarità dell’assegno divorzile è imprescindibile ai fini dell’attribuzione della pensione di reversibilità, poiché l’art. 9 della Legge sul divorzio (l. 1 dicembre 1970, n. 898) esclude esplicitamente dal suo godimento il coniuge divorziato che non sia titolare dell’assegno.
Ne consegue che il principio applicato dalla pronuncia della Cassazione si riferisce esclusivamente al caso del coniuge separato con addebito, il quale, sebbene sia stato ritenuto responsabile del fallimento del matrimonio, non vede pregiudicato il proprio diritto a godere della pensione di reversibilità del defunto coniuge. Essa non riguarda, invece, il diverso caso del coniuge divorziato.


 

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