Trasferimenti immobiliari tra coniugi in sede separativa e assegno divorzile nella sentenza n. 13152/2026 della Corte di Cassazione

di Avv. Valentina Alberioli

IL CASO. Il Tribunale di Catania, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Tizio e Caia, rigettava la domanda di assegno divorzile proposta da quest’ultima, escludendo che ne sussistessero i presupposti sotto il profilo sia assistenziale che perequativo-compensativo.

Il Giudice di primo grado era pervenuto a tale esito dando rilievo alle operazioni compiute dai coniugi in esecuzione degli accordi separativi, in base ai quali Tizio aveva trasferito a titolo gratuito alla moglie la metà indivisa di un immobile, che il Tribunale aveva reputato “pienamente idoneo a soddisfare le esigenze abitative della ricorrente”. Secondo il Tribunale di Catania, da un lato tale attribuzione patrimoniale aveva eliminato lo squilibrio patrimoniale tra le parti, malgrado la mancanza di occupazione della donna; dall’altro, era mancata la prova che lo squilibrio nella situazione reddituale fosse l’effetto del sacrificio, da parte del coniuge debole, diretto a soddisfare i bisogni della famiglia.

Caia interponeva gravame innanzi alla Corte d’Appello di Catania, la quale, in riforma della sentenza di primo grado, riconosceva il diritto della ricorrente a percepire un assegno divorzile di euro 500,00 mensili, con decorrenza dalla domanda di divorzio, rilevando come il diritto all’assegno di divorzio andasse “riconosciuto, o negato, sulla base dei presupposti riscontrati, hic et nunc, all’atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza che alcun rilievo possano assumere eventuali liberalità pregresse intercorse tra le parti, non avendo esse valenza o funzione solutoria”.

La Corte d’Appello aveva, inoltre, considerato le seguenti circostanze: - l’immobile oggetto del trasferimento tra coniugi era stato poi alienato da Caia e il ricavato (pari ad euro 55.000,00) era stato donato al figlio della coppia perché acquistasse un’abitazione familiare; - Tizio percepiva una pensione netta pari ad euro 1.550,00 mensili e aveva potuto godere di significativi incrementi reddituali, avendo percepito, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro come pubblico dipendente, il trattamento di fine servizio; - sussisteva una sperequazione reddituale tra le parti; - Caia versava in uno stato di bisogno.

Erano, inoltre, stati valorizzati la durata del matrimonio e il contributo fornito da entrambi al consorzio coniugale. In particolare, la Corte d’Appello aveva ritenuto sufficiente l’allegazione, non contestata, riguardante il fatto che Caia, durante l'intera vita matrimoniale, non aveva lavorato e si era dedicata alla cura della famiglia e all’accudimento dei figli.

Averso tale decisione Tizio proponeva ricorso per Cassazione, sulla base di tre motivi.

Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 L. 898/1970 e successive modifiche e integrazioni), il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello di Catania avesse riconosciuto a Caia il diritto all’assegno divorzile sull’erroneo presupposto della sussistenza di uno squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, “senza tenere in debita considerazione la circostanza che il marito aveva ripristinato l’equilibrio economico trasferendo [in favore della moglie] a proprie cure e spese, l’immobile costituente unica espressione dell’incremento patrimoniale della coppia in costanza di matrimonio, facendosi inoltre carico del pagamento dell’intera quota del mutuo contratto da entrambi i coniugi in costanza di matrimonio”.

Con il secondo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 L. 898/1970 sotto il profilo della ritenuta prevalenza del criterio assistenziale dell’assegno divorzile.

Con il terzo motivo, infine, Tizio lamentava violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 L. 898/1970 e dell’art. 2697 c.c., con riguardo all’onere probatorio, per aver il giudice dell’appello ritenuto non necessaria, ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, la dimostrazione, da parte della richiedente, di avere rinunciato, in accordo con il coniuge, a serie e realistiche opportunità professionali, reputando per contro sufficiente l’allegazione, non contestata, riguardante il fatto che Caia durante l’intera vita matrimoniale non avesse lavorato e si fosse dedicata alla cura della famiglia ed all’accudimento dei figli.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13152/2026, nell’esaminare congiuntamente i motivi, ha ritenuto infondate le censure sollevate dal ricorrente alla sentenza impugnata, alla luce dei “dati di fatto accertati dalla sentenza della Corte d'Appello”.

Innanzitutto, l’accordo regolatorio intervenuto in sede di separazione (in base al quale Tizio ha trasferito alla moglie la metà indivisa di un immobile) “guarda al presente e non si proietta nel futuro, perché non disciplina l’assetto dei futuri rapporti patrimoniali tra i coniugi nell’eventualità del divorzio, né è volto a comporre, sin da subito e preventivamente, i diversi e reciproci interessi delle parti in relazione allo scioglimento del vincolo”.

Inoltre, “il bene donato … per la destinazione finale in concreto ricevuta (essendo stato alienato [da Caia] a terzi per ricavarne la somma necessaria per finanziare l’acquisto della casa familiare da parte del figlio), non risulta suscettibile di produrre reddito in favore della donataria né di assicurarne l’autosufficienza”.

In terzo luogo, “dallo stesso accordo omologato in sede di separazione si ricava che l’intento dei coniugi non è stato quello di affidare, al trasferimento a titolo gratuito della quota indivisa, una valenza di atto idoneo, di per sé solo, ad assicurare il superamento dello squilibrio patrimoniale, con il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita del coniuge più debole”, tanto che già in quella sede era stato concordato un assegno di mantenimento di euro 550,00 mensili.

La Corte di Cassazione ha concluso che la decisione impugnata non avesse errato “né là dove ha escluso di poter ravvisare, nella donazione della metà indivisa dell’immobile intervenuta nell’ambito della separazione, una valenza preclusiva del sorgere del diritto all’assegno di divorzio, ricorrendone i relativi presupposti di legge; né quando ha attribuito rilevanza giuridica alla componente assistenziale e alla funzione perequativo-compensativa al fine di riconoscere la spettanza dell’assegno divorzile”.

La Corte d’Appello di Catania aveva, quindi, correttamente considerato quali fattori idonei a giustificare il riconoscimento dell’assegno divorzile “il mancato esercizio di attività lavorativa esterna da parte della coniuge richiedente durante tutti gli anni del matrimonio e il suo dedicarsi alla cura della famiglia e all’accudimento dei figli, il suo attuale stato di bisogno, la lunga durata del matrimonio e della convivenza, l’età della richiedente, lo squilibrio patrimoniale”, in questo modo valorizzando la funzione assistenziale e, al tempo stesso, compensativa e perequativa dell’assegno stesso.

E ciò ha fatto in conformità all’orientamento giurisprudenziale di legittimità, in base al quale “nell’art. 5, comma 6, L.div. … è possibile ravvisare una duplice declinazione alternativa della solidarietà post-coniugale, che può manifestarsi, anzitutto, in una funzione assistenziale minima, nella quale l’adeguatezza dei mezzi del richiedente viene parametrata in considerazione dello stato di bisogno o dell’autosufficienza economica; ma anche in una funzione assistenziale che si arricchisce, in pari tempo, di una curvatura compensativa e perequativa, in ragione della quale alla parte che si trovi in condizione di dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare può essere attribuito un assegno la cui misura è rapportata al decisivo apporto endofamiliare (Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287; Cass., Sez. I, 15 giugno 2025, n. 15986; Cass., Sez. I, 17 dicembre 2025, n. 32910)”.

Con specifico riferimento alla funzione perequativa e compensativa dell’assegno divorzile, la Corte di Cassazione ha precisato che questa presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, “restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l’assegno di divorzio mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all’impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale”.

La Corte di Cassazione ha, quindi, rigettato il ricorso, condannando Tizio al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente.

 

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