Il tempo del processo e l’interesse del minore alla conservazione dell’habitat domestico

di Avv. Chiara Curculescu

IL CASO. Il Tribunale di Frosinone nel 2022 pronunciava la separazione personale tra due coniugi, disponendo l’affidamento condiviso della figlia e il suo collocamento presso la madre, nonché l’obbligo del padre di versare un contributo al mantenimento per la figlia pari ad € 250,00 mensili oltre spese straordinarie, ed un assegno di mantenimento per la moglie di € 200,00. Tale provvedimento veniva impugnato dalla moglie nella parte in cui invece il Tribunale non accoglieva la sua domanda di assegnazione della casa coniugale, posto che madre e figlia, sin dal 2018, non vi vivevano più, ma si erano trasferite presso l’abitazione della nonna materna.

La Corte d’Appello di Roma, infatti, aveva ritenuto che nel caso di specie non dovesse soddisfarsi l’esigenza di conservazione dell’habitat familiare a favore di madre e figlia, poiché entrambe si erano precedentemente allontanate dalla casa familiare. Inoltre, tale casa non costituiva più per la minore il centro dei suoi interessi ed anzi, un nuovo trasferimento avrebbe comportato l’allontanamento dal suo domicilio e quindi dal suo habitat, con conseguente modifica delle sue abitudini di vita.

La signora proponeva ricorso per Cassazione basato sull’unico motivo della violazione e falsa applicazione delle norme sull’assegnazione della casa coniugale: la Corte d’appello non avrebbe correttamente applicato i principi già sanciti dalla Suprema Corte e le lungaggini processuali, tenuto conto che il trasferimento presso la nonna era avvenuto “solo” nel 2018 e il deposito del ricorso nel 2019, non avrebbero potuto legittimare una situazione di fatto a suo dire antigiuridica.

LA DECISIONE. Con ordinanza n. 14460 depositata il 30.5.2025 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dalla moglie.

La Suprema Corte ha infatti ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente applicato i principi già espressi in precedenza dalla Suprema Corte, e peraltro richiamati dalla stessa ricorrente, costituenti il consolidato orientamento della giurisprudenza: “Nei casi di crisi familiare ai sensi dell’art. 337bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l’abitazione in cui quest’ultimo ha vissuto, quando la famiglia era unita, deve essere di regola assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore” (Ord. Cass. 23501/2023).

Nel caso specifico, diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente che lamentava il mancato rispetto del suddetto principio - poiché la casa coniugale era rimasta in godimento esclusivo del padre nonostante la figlia fosse ancora minorenne e collocata presso la madre e nonostante al momento del deposito del ricorso per la separazione fosse trascorso poco più di un anno dal trasferimento di abitazione di mamma e figlia - il nuovo trasferimento presso l’ex casa coniugale non sarebbe stato conforme all’interesse della minore. La bambina, sin dal 2018, aveva consolidato nuove abitudini di vita sia domestiche, che affettive e scolastiche, che non potevano essere certamente recise.

La riflessione ulteriore della Suprema Corte riguarda il “tempo del processo” e come questo influisca sulle decisioni riguardanti, nel caso specifico, i minori e le scelte che li riguardano: “se è vero che il tempo del processo non deve ridondare in danno dell’attore e che, pertanto, la fondatezza della domanda deve essere valutata, in linea di principio, al momento in cui la stessa viene formulata, è altresì vero che l’interesse cui la Corte di merito doveva far riferimento è quello della minore, nel contesto fattuale e temporale in cui tale interesse deve trovare tutela, il quale è soggetto nel tempo ad evoluzioni e mutamenti che vanno tenuti in considerazione dal giudice di merito secondo un prudente apprezzamento che ne attualizzi la tutela”. E tale prudente apprezzamento, argomentato in modo ragionevole e coerente, non può essere sindacato dalla Suprema Corte.

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli