Per la Cassazione entrambi i coniugi devono contribuire al pagamento del mutuo. Il coniuge che ha pagato il mutuo per l’intero ha diritto alla restituzione della metà
Il trasferimento infraquinquennale dell’immobile in favore di un terzo non comporta la decadenza dai benefici “prima casa” se avviene nell’ambito degli accordi di separazione o divorzio
Corte di Giustizia dell'Unione Europea: le tutele della lavoratrice autonoma che cessa l'attività per la nascita del figlio
La prova della costituzione di una famiglia di fatto fa venir meno il diritto all’assegno divorzile e può essere data con la deposizione di un investigatore privato
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Nel contrasto tra i genitori sulla scelta della scuola pubblica o privata decide il Giudice senza ascoltare il minore
Il Tribunale per i Minorenni italiano è competente nei procedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale su un minore straniero residente abitualmente in Italia
Nei procedimenti de potestate la difesa tecnica delle parti è solo eventuale e la tutela del superiore interesse del minore è garantita dalla partecipazione del PM
Il Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta utilizza l’art. 25 del RD 1404/34 per disporre il monitoraggio di un giovane utilizzatore di wa anche al fine di verificare le capacità educative e di vigilanza della madre
Il collocamento di un minore in struttura si attua attraverso l’esecuzione forzata degli obblighi di fare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale decide il Tribunale (per i minorenni o ordinario) adito per primo
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Ammissibilità dell'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale tra favor veritatis e interesse del minore
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 291 c.c. permette di ridurre il divario di età previsto per l’adozione di maggiorenni
Il decreto di rimpatrio del minore sottratto (Convenzione dell’Aja 25 ottobre 1980) è revocabile in caso di sopravvenuto mutamento della situazione di fatto che lo ha originato
Accesso agli atti: il Consiglio di Stato rileva un conflitto in seno alle sue Sezioni e rimette la questione all’Adunanza plenaria
L’abbandono della casa coniugale non è motivo di addebito della separazione se il matrimonio è già in crisi
Irrilevante ai fini dell’assegno di mantenimento un aumento solo temporaneo dei redditi del marito separato
Provvedimenti in tema di mantenimento del coniuge e dei figli: quali limiti per la loro impugnabilità in Cassazione?
Condannato a risarcire il danno il padre che ostacola il rapporto tra il figlio e la moglie separata (che però non è senza colpe, e ne paga le conseguenze)
Deroghe all'affido condiviso per i figli nati fuori dal matrimonio: quando è possibile ridurre il diritto/dovere alla bigenitorialità
Il diritto del genitore al rimborso delle spese di mantenimento del figlio da parte dell’altro genitore inadempiente
L’assegnatario della casa familiare è tenuto al pagamento di tutte le spese correlate al suo utilizzo
Il minore è parte sostanziale del processo che lo riguarda ed ha diritto ad esser ascoltato, ma non è necessaria la sua partecipazione formale al processo
La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
La validità del vitalizio alimentare è condizionata dalla sussistenza dell’alea (che dev’essere valutata in concreto)
Secondo il GT del Tribunale di Vercelli può disporsi l’inserimento del beneficiario di ADS in una residenza sanitaria assistenziale nonostante il suo dissenso
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Amministrazione di sostegno e capacità di donare: il G.T. del Tribunale di Vercelli solleva questione di legittimità costituzionale
La diffamazione via internet integra l’aggravante dell’aver commesso il fatto col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
Per la Cassazione al prodigo, anche se non infermo di mente, può essere nominato un amministratore di sostegno, ma per il Tribunale di Modena non è così
Non può pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale nonostante le risultanze della CTU (favorevoli al genitore) e senza motivare adeguatamente in ordine all’interesse del minore
La Corte Costituzionale: il porto d’armi è un’eccezione al divieto di portare le armi, non un diritto
Mediazione obbligatoria, è dovuto il compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio?
Protezione per lo straniero con deficit cognitivo che si è integrato nella struttura di accoglienza in Italia
La prova del danno è indispensabile per il risarcimento del pregiudizio da responsabilità genitoriale
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Il valore preminente della disabilità in tema di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
In tema di prova della simulazione della donazione e di condizione di procedibilità del giudizio di divisione
L’acquisto del legato, con godimento dei beni, non implica la rinuncia a far valere i diritti del legittimario
L’azione del legatario in sostituzione di legittima con facoltà di chiedere il supplemento è qualificabile come actio in personam e non come azione di riduzione
Sottrazione di un minore dalla casa – famiglia: non può proporre querela il legale rappresentante della struttura
La proposta di legge governativa diretta ad abbassare l’imputabilità penale a 12 anni si confronta con la realtà
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Anche il genitore (già convivente more uxorio) che non versa l’assegno per il figlio minore è penalmente responsabile
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
L’art. 570 bis c.p. riguarda anche gli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
Commette reato chi usa le credenziali d’accesso a Facebook del coniuge per fotografare una chat privata
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Nuovo Processo di nullità del matrimonio: la Santa Sede apre agli avvocati non graduati in Diritto Canonico
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Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
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Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Il trasferimento di residenza del genitore affidatario del figlio senza il consenso dell’altro: è giusto sanzionare?
La Cassazione chiude la vicenda dei “genitori nonni”: la bambina resti coi genitori adottivi ( … ma comunque sarebbe rimasta con loro)
Il riconoscimento giudiziale può essere negato solo in caso di comprovato, gravissimo danno per il figlio
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Se i genitori vivono in continenti diversi la responsabilità genitoriale può essere esercitata per delega
Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
I provvedimenti stranieri di affidamento in kafalah sono riconoscibili in base alle norme sulla protezione dei minori
Solo il creditore degli alimenti può scegliere di applicare la legge dello Stato di residenza abituale del creditore in alternativa a quella del proprio Stato di residenza abituale
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La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
Linguaggio, giurisdizione e violenza di genere: il contributo dell’Osservatorio permanente del Ministero della Giustizia 17 MARZO 2026 | Persone e processo | Varie | Diritto penale e penale minoriledi Avv. Massimo Osler L’analisi del linguaggio utilizzato nelle sentenze in materia di violenza di genere costituisce oggi un osservatorio privilegiato per comprendere non soltanto l’evoluzione del diritto contemporaneo, ma anche – e soprattutto – il modo in cui la tutela giuridica si costruisce concretamente attraverso la parola. Sul tema, il documento dell’Osservatorio permanente del Ministero della Giustizia, Linguaggio e violenza di genere nella giurisdizione: un cantiere aperto, pubblicato in data 08.03.2025, si colloca esattamente in questa prospettiva: non tratta la lingua come un mero involucro tecnico, bensì come un dispositivo che incide sulla rappresentazione della violenza, sulla credibilità della vittima, sulla percezione dell’autore e, in definitiva, sulla fiducia nelle istituzioni. La premessa esplicita è, infatti, che “la lingua non ha […] soltanto il potere di descrivere la realtà, di certo contribuendo anche a plasmarla, dunque a condizionarla, finendo per assumere un ruolo anche performativo.” (Cfr. p. 12). In ambito giurisdizionale questa performatività assume un significato peculiare, perché le parole con cui vengono redatti sentenza e provvedimenti non producono soltanto effetti nel processo, ma contribuiscono a plasmare l’immaginario pubblico su temi quali la violenza, determinando quali aspetti emergano come centrali e quali, invece, vengano eclissati o attenuati. È in questo orizzonte che va letto il senso dell’espressione “cantiere aperto”. Il documento precisa, infatti, che la pubblicazione non si pone come vademecum o linee guida, ma vuole “offrire una piattaforma di riflessione” nello spirito di un “cantiere (necessariamente) aperto”, capace di accogliere spunti da un confronto continuo (Cfr. pp. 5 - 6). Tale scelta metodologica si pone, pertanto, come una presa di posizione: la violenza di genere non è un oggetto stabile, ma un fenomeno che si modifica con le trasformazioni sociali, culturali e linguistiche; di conseguenza, la giurisdizione non può limitarsi ad applicare norme e misure di tutela, ma deve interrogarsi sul modo in cui le proprie pratiche discorsive possano riprodurre stereotipi o addirittura generare ulteriore violenza. Proprio per questo il documento chiarisce che non intende occuparsi “della legittimità e della correttezza” delle decisioni – tema estraneo alle competenze dell’Osservatorio – ma mira a “concentrare l’attenzione sulle modalità della narrazione giudiziaria”, mettendo a fuoco “quali e quanti stereotipi e pregiudizi di genere siano – non sempre consapevolmente – veicolati, causando […] forme di vittimizzazione secondaria” (Cfr. p. 9). Il collegamento tra linguaggio e vittimizzazione secondaria rappresenta, invero, l’oggetto centrale dell’intero impianto argomentativo della ricerca, in cui si afferma che: “viene individuata proprio nel linguaggio la causa principale della vittimizzazione secondaria, in ambito processuale” (Cfr. p. 6). Questa affermazione sposta l’attenzione dal solo contenuto della decisione alla forma della sua argomentazione: non è sufficiente che l’ordinamento preveda tutele, se poi il modo in cui la vittima viene narrata, interrogata, descritta o valutata finisce per produrre una “seconda ferita”, istituzionale e simbolica. In tal senso, il documento individua come obiettivo prioritario la necessità di “favorire un uso non stereotipico e di innalzare il livello di consapevolezza quanto al rischio di utilizzare espressioni sessiste e moralizzanti raccogliendo così gli spunti giunti dalla Corte Edu e dal Comitato Cedaw e mirando al comune obiettivo di eliminare le forme di vittimizzazione secondaria che gravano sulla vittima in ragione dello stare nel processo” (Cfr. p. 10). Tra i meccanismi linguistici più insidiosi che producono questa vittimizzazione secondaria, è dato ampio spazio alla confusione semantica che attraversa molte pronunce: la tendenza a sovrapporre conflitto e violenza, discussione e prevaricazione, litigio e sopraffazione. Si osserva come alcune “pronunce confondano talvolta forme di conflittualità e violenza”, trattando di conseguenza allo stesso modo fenomeni diversi (Cfr. p. 26). Questa confusione altera la struttura narrativa del fatto. In sintesi, se la violenza viene descritta come una forma di conflittualità di coppia, allora il rapporto sottostante tende a essere percepito come simmetrico, mentre la violenza di genere è, per sua natura, fondata su asimmetria, controllo e dominio. Proprio per questo il documento sottolinea che tale slittamento “normalizza la violenza – tipicamente nella forma domestica – come modalità espressiva del rapporto fra i generi” “e alimenta un fenomeno ulteriore, definito “evitamento linguistico” ed “eufemizzazione del discorso sulla violenza” (Cfr. p. 26). Infatti, attraverso il cd evitamento linguistico (“una tecnica, deliberata o inconsapevole, grazie alla quale i principali autori delle violenze su donne e minori, gli uomini, spariscono dai discorsi e dai testi sulla violenza maschile” Cfr. p. 26) e la cd eufemizzazione (“una tecnica […] che permette di etichettare un fenomeno in modo impreciso e fuorviante, tale da offuscarne la gravità o la responsabilità di chi l’ha compiuto” Cfr. p. 26) si incide in modo strutturale sulla narrazione, in quanto, in tal modo, l’autore del fatto tende a scomparire dal discorso e la violenza si trasforma in un fatto privo di agente. Quando si parla, ad esempio, di femminicidio spesso l’evento viene descritto come epilogo di una situazione che è giunta al “culmine di una lite”, ma tale formula produce – in realtà - un effetto attenuante, contribuendo a “offuscare la gravità dei fatti” e a consolidare “un immaginario in cui la violenza viene sotto rappresentata” (Cfr. p. 26). Sul punto, si osserva, infatti, che nelle pronunce in tema di femminicidio e violenza sulle donne si riscontrano termini come “gelosia” (spesso “morbosa”), “amore” (accompagnato da aggettivi come “deluso, malato, profondo, sincero”) e richiami a stati emotivi dell’imputato, talvolta mediante espressioni come “soverchiante tempesta emotiva e passionale” (Cfr. p. 31). Si stigmatizza, inoltre, un linguaggio, spesso fuori contesto, che utilizza termini quali “delitto passionale”, “perdita di controllo”, “esasperazione”, fino a “omicidio altruistico” in caso di malattia o disabilità della donna, con il rischio di “giustificare la condotta” (Cfr. p. 31). Come chiarito nel testo in commento, tale registro narrativo, tipico della “sfera sentimentale”, produce un effetto di spostamento: concentra l’attenzione sul dolore dell’autore e sul “dramma umano” della rottura, trasformando la violenza in un epilogo quasi tragico di una storia affettiva, anziché in un’aggressione radicata in intenti di possesso. Proprio per evitare l’ambiguità di tali formule, il documento richiama la Cassazione più recente (Cass. n. 32042/2024) che ha riconosciuto “il preciso disegno discriminatorio che guida gli autori dei reati di violenza nei confronti delle donne, il cui nucleo è costituito, non dalla gelosia o da perdita di controllo, ma da deliberati intenti di possesso e dominazione [...]” (Cfr. p. 31). L’utilizzo di tali tecniche espressive comporta, quindi, che la violenza appaia come un accadimento, una tragedia, un incidente del destino, e non come un atto umano imputabile, ancorato a scelte e intenzioni. In tal modo, la violenza perde la sua dimensione relazionale e diventa un evento quasi naturale, e questo produce conseguenze sia sulla percezione pubblica sia sulla stessa efficacia della tutela. Su questa linea, la ricerca mette in evidenza altre modalità narrative che concorrono alla (de)responsabilizzazione dell’autore. Da un lato, viene segnalata la tendenza delle pronunce a recepire unicamente la prospettiva dell’autore: “spesso nelle pronunce la descrizione del fatto si rifà alle parole dell’autore”, che tende a offrire “una versione volta a de-responsabilizzarlo” e ad “enfatizzare la casualità di quanto verificatosi”, come se fosse un evento “quasi fortuito” (Cfr. p. 31). Emerge, poi, dal documento un ulteriore punto di riflessione, tra i più delicati: la romanticizzazione della violenza, cioè la tendenza a spiegare la condotta attraverso categorie sentimentali e psicologiche tratte dal “sentire comune”, come amore, gelosia, tradimento, raptus. Un ulteriore importante aspetto del lavoro dell’Osservatorio riguarda l’ampliamento del perimetro del problema oltre la sola scrittura giudiziaria, estendendolo ai comunicati stampa. Questa scelta è giustificata dalla constatazione che, spesso, la cronaca replica fedelmente il contenuto dei comunicati, ma, essendo essi caratterizzati da linguaggio tecnico, la stampa li reinterpreta per renderli più comprensibili, e ciò comporta il “rischio di una veicolazione inappropriata dell’informazione” (Cfr. p. 13). È un passaggio importante, perché riconosce che la violenza di genere è anche un fenomeno narrativo pubblico: ciò che la giustizia scrive e comunica viene rielaborato e diffuso, contribuendo a consolidare o a contrastare stereotipi sociali. In questo senso, il documento richiama la Relazione finale (2018) della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, che valorizza la previsione di “un’attenzione ai temi della violenza di genere, della discriminazione e del contrasto agli stereotipi di genere” e l’avvio di “un lavoro con l’ordine dei giornalisti” per individuare, non in via impositiva ma attraverso un lavoro condiviso, linee guida capaci di riservare “un linguaggio e un’attenzione diversi anche al racconto dei casi di femminicidio o di violenza” (Cfr. p. 13). In conclusione, quindi, il linguaggio della giustizia non opera in un vuoto, ma entra nel circuito sociale e mediatico, e può fungere da presidio di consapevolezza o da moltiplicatore di distorsioni. In tale senso, il “Un cantiere aperto” rende evidente come la trasformazione delle pratiche linguistiche in ambito giurisdizionale non sia un tema marginale o meramente stilistico, ma una condizione di effettività della tutela. Se è vero – come afferma il testo – che occorre “innalzare il livello di sensibilità” degli operatori della giustizia e della cittadinanza (Cfr. p. 8), è perché la lingua delimita e costruisce l’orizzonte di senso entro cui la violenza viene riconosciuta, interpretata e giudicata. La consapevolezza linguistica diventa così una responsabilità istituzionale: significa evitare di chiamare “conflitto” ciò che è dominio, evitare l’eufemizzazione che dissolve l’autore, evitare la casualizzazione che attenua l’imputazione morale e giuridica, evitare la romanticizzazione che trasforma la sopraffazione in sentimento. Ed è per questo che l’Osservatorio indica come “sfida” la necessità di raccogliere gli spunti che hanno evidenziato come “proprio l’ambito processuale e comunicativo generi una delle forme più marcate di vittimizzazione secondaria” (Cfr. p. 8): se il processo può diventare luogo di seconda violenza, allora lavorare sul linguaggio significa lavorare sul cuore stesso della funzione garantista della giurisdizione, affinché la parola che giudica non ferisca, ma protegga. Allegato: Documento “Un cantiere aperto” dell’Osservatorio permanente del Ministero della Giustizia Allegati "Un cantiere aperto"
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