Lo ius corrigendi genitoriale postula la liceità dei mezzi

Il Tribunale di Monza aveva condannato Sempronio per il reato di lesioni personali aggravate, ex artt. 582, 583 c.p., in danno dell'allora moglie e della loro figlia, alla pena di mesi 8 di reclusione.

La Corte d’appello di Milano, investita del gravame proposto sia dall’imputato che dal Pubblico Ministero, aveva rideterminato in peius la pena nella misura di anni 3 e mesi 1 di reclusione.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il solo imputato.

In particolare e con specifico riferimento alle lesioni in danno alla figlia, Sempronio assumeva di aver agito nel legittimo esercizio dello ius corrigendi a fronte delle condotte irrispettose ed irriguardose della minore nei suoi confronti.

Contestava, pertanto, la sussistenza dell’elemento psicologico del reato di lesioni e comunque l’omessa riqualificazione dei fatti contestatigli a mente della previsione di cui all’art. 571 c.p. (abuso dei mezzi di correzione).

La Suprema Corte, con sentenza n. 26366/2019, ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato.

Nell’affrontare il tema devoluto, gli Ermellini ricordano che

la struttura del reato di cui all’art. 582 c.p. richiede quale elemento psicologico il dolo generico, costituito dalla mera consapevolezza della propria condotta e degli effetti che questa può causare alla vittima, non occorre invece che la volontà dell’agente sia diretta alla produzione di determinate conseguenze lesive.

Pertanto, quand’anche fosse provata la finalità educativa, essa costituirebbe comunque un fattore irrilevante ai fini della configurabilità del dolo, rappresentando al più il movente della condotta e non certo “il fuoco del coefficiente soggettivo di attribuibilità di essa al suo autore”.

Per quanto attiene, invece, alla pretesa riqualificazione giuridica della fattispecie contestata in quella di abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.), la Suprema Corte evidenzia come correttamente i giudici di merito avevano escluso la configurabilità di quest’ultima, in quanto non ravvisabile  in un contesto  in cui il padre avesse agito contro la figlia in uno scatto gratuito di violenza nei suoi confronti, azioni che peraltro accadevano di frequente a causa del suo carattere autoritario ed irascibile, acuito dall’abituale stato di ubriachezza e dall’aver perso il lavoro.

Osserva la Suprema Corte che, a mente dell’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. pen. n. 39927/2005),

“l’intenzione dell’agente di agire esclusivamente per finalità educativa non costituisce più elemento dirimente per far rientrare gli abituali atti di violenza posti in essere ai danni dei figli minori nella previsione dell’abuso di cui all’art. 571 c.p., poiché gli atti di violenza devono ritenersi oggettivamente esclusi dalla fattispecie in oggetto".

Rappresenta un retaggio culturale risalente e non più condivisibile nella moderna prospettiva dei rapporti familiari l’idea che costituiscano mezzi educativi tutti i mezzi, di qualunque specie, che vengano utilizzati a tale fine.

L’abuso di cui all’art 571 c.p. presuppone l’uso consentito e legittimo dei mezzi correttivi che tradiscano l’importante e delicata funzione educativa, mentre il ricorso ad uno strumento oggettivamente non consentito, anche se utilizzato con finalità “correttiva”, non rientra nella previsione dell’art. 571 c.p., ma integra, a seconda degli effetti che produce, altre fattispecie incriminatrici.

Sullo sfondo resta il delicato problema di circoscrivere il perimetro dei mezzi leciti, soprattutto in ambito endofamiliare.

Ancor oggi sul punto si registrano oscillazioni interpretative tra chi ritiene legittima una vere modicissima vis (es: uno scappellotto) e chi sposa le soluzioni interpretative più intransigenti.

 

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