La scelta se “avvalersi” o meno dell’ora di religione in caso di famiglia separata spetta al Giudice

di avv. Barbara Bottecchia

IL CASO. La madre collocataria di una bambina di 6 anni, secondogenita, si oppone a che la figlia si avvalga, come desiderato dal padre, all’insegnamento della religione cattolica nella scuola primaria.

Il Tribunale di Vicenza, decreta che la decisione spetti al padre ritenendolo il genitore più idoneo a curare l’interesse della figlia che, con il consenso della madre, aveva già seguito tale materia alla scuola per l’infanzia paritaria.

Di diverso e opposto avviso la Corte d’Appello di Venezia che nel gennaio del 2022, in riforma della decisione di primo grado, affida alla madre tale scelta precisando che i genitori per la sorella maggiore non avevano optato per l’ora di religione a scuola, che non ritenevano di dover ascoltare la minore stante la sua tenera età  e di non doversi sostituire ai genitori in tale scelta potendo il giudice al più ricostruire “un’eventuale scelta già compiuta dai genitori e di cui uno negasse ingiustificatamente l’esistenza”.

Avverso tale decreto propone ricorso per cassazione il padre con tre motivi: a. per violazione della Convenzione per i diritti del fanciullo per non essere stata ascoltata la minore capace di discernimento; b. per violazione della libertà religiosa in relazione al diritto del padre, professante la religione cattolica, di tramandare le proprie credenze alla figlia minore anche attraverso la scelta dell’ora dell’insegnamento della religione cattolica  nella scuola primaria, avendo il giudice d’appello affidato tale scelta solo alla madre senza motivare sul perché la scelta del padre, che avrebbe optato per la frequenza dell’ora di religione a scuola, potesse comprometterne il benessere psico-fisico; c. per aver omesso di verificare  le aspirazioni della minore in relazione al dato incontestato della sua frequentazione alla scuola dell’infanzia  dell’ora di religione cattolica frequentazione che si era rivelata, a suo dire, di grande utilità ai fini del suo benessere psico- fisico.

LA DECISIONE In accoglimento del ricorso del padre, la prima sezione civile della Suprema Corte, ha cassato il decreto della Corte d’Appello di Venezia e, con l’ordinanza n.6802 del 2023, ha rinviato alla medesima Corte che, in diversa composizione, dovrà sostituendosi ai genitori risolvere la questione uniformandosi ai seguenti principi di diritto:

  1. Anzitutto sarà il Giudice a dover operare la scelta essendo applicabile al caso di specie non l’art. 316 c.c. come deciso erroneamente sia dal Tribunale di Vicenza che dalla Corte d’Appello di Venezia, bensì il 337 ter c.c. che prevede che in caso di disaccordo su alcune scelte importanti tra le quali la scelta religiosa, in ipotesi di separazione o divorzio, la decisione è rimessa al giudice;
  2. Inoltre, la Corte in sede di rinvio dovrà provvedere all’ascolto della minore poiché il Supremo collegio non ritiene sufficiente la motivazione del Giudice d’Appello sul suo mancato ascolto e che anzi sia necessario “procedere ad un’osservazione della minore, proprio al fine di meglio individuare l’inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli cui si richiama l’art. 337 ter c.c. eventualmente attraverso anche l’intervento di un consulente psicologico, al fine di meglio comprendere quali fossero le effettive esigenze della bambina: ad esempio se le mancava la frequentazione dell’ora di religione insieme alla classe (che ella aveva inizialmente avviato, sulla base della decisione di primo grado) e cosa ella facesse nel (e come vivesse il) tempo in cui non era impegnata in tale attività scolastica.

Ma il Supremo collegio si spinge oltre, e “rimprovera” la Corte d’Appello di Venezia di non conoscere o di aver volto ignorare lo statuto pedagogico attuale della cosiddetta ora di religione, che sarebbe “sempre più orientato non all’adesione ad un credo religioso specifico ma al confronto con il momento spirituale della religiosità, al punto che qualcuno parla di ora delle religioni” e ancora “la crescita del multiculturalismo nelle scuole spinge proprio nella direzione di un esame complessivo del fenomeno religioso, senza particolari gerarchie, alla comune ricerca di premesse per una dimensione spirituale da coltivare nei modi che matureranno singolarmente.”

Si coglie, tuttavia, una contraddizione in tale ultima affermazione: nel caso concreto l’opzione offerta dalla scuola era quella di avvalersi dell’ora di religione cattolica (e gli insegnanti di tale materia non vengono assunti per concorso ma nominati dalla Curia, cfr allegato Ministero dell’Istruzione); inoltre la motivazione del padre era proprio finalizzata alla frequentazione e alla conoscenza della religione cattolica da lui praticata.

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