La Cassazione privilegia, in ambito successorio, lo status filiationis rispetto al semplice dato biologico

di Avv. Barbara Bottecchia

IL CASO. La questione riguarda una persona che aveva richiesto al Tribunale di Pisa, previo accertamento incidentale del rapporto di filiazione naturale del de cuius, il riconoscimento dell’assegno vitalizio previsto dall’art. 580 c.c., nei confronti dell’unico erede del padre biologico, commisurato alla rendita della quota ereditaria che gli fosse spettata se la filiazione fosse stata riconosciuta, con decorrenza dall’apertura della successione.

Tale domanda è stata accolta in tutti i gradi di merito e in cassazione ma il procedimento riapproda in Cassazione con cinque motivi; vista la complessità della vicenda ci limiteremo alla disamina delle due questioni principali poste a fondamento dei motivi:

  • la sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 cc proposta dal ricorrente con riferimento agli artt. 2, 3 e 30 comma terzo Cost. e 1,21 e 22 della Carta di Nizza, per disparità di trattamento tra coloro che acquisiscano lo status di figlio naturale riconosciuto e i figli non riconoscibili, essendo ai primi riconosciuto il diritto a concorrere senza limitazioni nella successione dei genitori, mentre i figli non riconoscibili possono ottenere esclusivamente la rendita vitalizia e non instaurano un rapporto di parentela con i parenti del de cuius agli effetti successori;
  • la natura del diritto riconosciuto ai sensi del richiamato art. 580 c.c.;

gli altri motivi riguardano per lo più la decorrenza della rendita e la prescrizione dei ratei.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15833/2026, ha ritenuto la questione manifestatamente infondata per i seguenti motivi:

Innanzitutto Il Supremo collegio ha precisato:

  • che il ricorrente era già stato ritenuto, con sentenza della medesima Corte n.31672/2022, legittimato a richiedere l’assegno vitalizio ex art. 580 c.c , pur non rientrando nella categoria dei figli non riconoscibili, in senso stretto, ma avendo la Corte ricondotto la sua volontà di non recidere i rapporti con la famiglia di origine, al diritto all’ identità personale: il principio ivi enunciato, vincola in questo processo, e afferma quindi che il diritto all’assegno compete anche al figlio che non intenda recidere i legami con la famiglia di appartenenza e che perciò abbia lo status di figlio di un soggetto terzo, e non abbia richiesto il disconoscimento della paternità e il successivo riconoscimento dello status del genitore biologico.
  • La riforma della filiazione non ha inciso sull’art. 580 c.c., norma che continua a presupporre l’assenza dello status di figlio nei rapporti con il de cuius: l’assegno previsto non ha natura alimentare perché prescinde dal bisogno del beneficiario in cui il parametro di quantificazione è la quota astratta che gli sarebbe spettata se avesse chiesto il riconoscimento di figlio.

Il Supremo collegio, quindi, precisa che nel caso concreto il ricorrente aveva consapevolmente scelto di mantenere lo status di figlio di altro padre, pur potendo chiedere il disconoscimento, e il successivo riconoscimento al padre biologico.

Trattandosi di una scelta consapevole e non forzata, in quanto la strada per ottenere i pieni diritti successori gli era concessa dall’ordinamento giuridico, il diverso trattamento rispetta il sistema normativo derivando da un’opzione del soggetto richiedente che, scegliendo di non divenire figlio naturale ne accetta la conseguenza di non poter ottenere i pieni diritti successori.

La sentenza richiama infatti l’art. 573 c.c che dispone che i figli naturali hanno i diritti successori se e in quanto diventino figli del de cuius riconosciuti spontaneamente o giudizialmente: tale norma risulta centrale nel sistema e prevale sull’equiparazione tra figli. In sostanza non è sufficiente il puro dato biologico per avere i diritti successori ma è indispensabile l’acquisizione dello status di figlio.

In concreto la situazione di fatto deve corrispondere a quella di diritto e per avere una piena tutela successoria, che comporta non solo diritti ma anche doveri, è necessario essere erede del de cuius.

Se si sceglie di non diventare figlio, non si è eredi e ci si deve accontentare della tutela assicurata dall’art. 580 c.c. che, in via eccezionale e derogatoria, assicura al figlio biologico un diritto di credito senza attribuirgli la qualità di erede, che - lo ripetiamo - porta con se non solo diritti ma anche obblighi.

Questa scelta e il diverso trattamento previsto dall’ordinamento giuridico sono, per la Cassazione, rispettosi del dettato costituzionale.

La decisione è sicuramente apprezzabile per la chiarezza espositiva e per la novità della questione ma non potrà che avere un’applicazione limitata ai minori nati tra il 1 gennaio 2007 e il 2.6.2022.

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli