Dichiarazione di adottabilità: il giudice deve verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali in base ad un giudizio prognostico

IL CASO. Con sentenza del 6.6.2014, la Corte d’appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale per i minorenni con la quale era stato dichiarato lo stato di adottabilità di un minore, stante l’accertata e comprovata incapacità genitoriale di entrambi i genitori, a causa, tra l’altro, dell’abuso di sostanze stupefacenti e alcool.
La decisione del gravame veniva impugnata con ricorso per cassazione e in quella sede annullata con rinvio. Secondo la Suprema Corte, infatti, il giudice di secondo grado aveva omesso di tenere in considerazione i miglioramenti dei rapporti genitori-figli, i risultati negativi delle analisi sul padre circa l’utilizzo di stupefacenti e il percorso di recupero intrapreso dalla madre, nonché la disponibilità del nonno paterno di prendersi cura del nipote.
Sulla base di tali rilievi e dell’adeguatezza delle funzioni genitoriali nel frattempo constatata, la Corte d’appello, nel giudizio di riassunzione, dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta di dichiarazione di adottabilità del minore.   
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la tutrice del minore sulla base di tre motivi: l’omesso esame circa le capacità genitoriali del padre del minore, la motivazione apparente o comunque contradditoria in ordine alla sussistenza di dette capacità, la mancata considerazione del diritto del minore alla continuità affettiva con la famiglia affidataria.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24790 del 21 maggio-3 ottobre 2019, ha rigettato il ricorso ritenendo infondati tutti e tre i motivi.
Quanto al primo, la Suprema Corte ha ritenuto non emergesse alcuna omissione valutativa riguardo alle capacità genitoriali.
Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte ha ritenuto sussistere adeguata motivazione tanto in ordine al miglioramento delle capacità genitoriali, quanto relativamente al diritto alla continuità affettiva del minore rispetto alla famiglia affidataria.
Soffermandosi in particolare sull’aspetto del bilanciamento di due distinti diritti – quello alla continuità affettiva del minore e quello del genitore ad esercitare la propria capacità genitoriale – la Cassazione ha ribadito alcuni principi già consolidati con riguardo alla dichiarazione dello stato di adottabilità:

-    il ricorso alla dichiarazione di adottabilità è praticabile solo come “soluzione estrema”
-   “il prioritario diritto dei minori a crescere nell’ambito della loro famiglia di origine non esclude  la dichiarazione di adottabilità quando, nonostante l’impegno profuso del genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l’adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l’esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psicofisica (Cass., n.16357/18)”.

È quindi compito del giudice di merito “operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali”, giudizio che nel caso specifico era stato reso, favorevolmente, dalla Corte d’appello, che aveva altresì motivato in modo esaustivo sul punto.

 

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