Adozione dei minori: la Cassazione esclude l’affidamento ai nonni quando non vi è un rapporto significativo e preesistente

10 MAGGIO 2018 | Adozione | Filiazione e adozione

IL CASO. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n.1175/2017 depositata in data 21.2.2017, confermava, previo accertamento del persistere delle condizioni di abbandono morale e materiale in cui si trovavano due minori, la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma che ne aveva dichiarato l’adottabilità.
Il giudice di secondo grado aveva altresì ritenuto inammissibile l’intervento dei nonni materni, egiziani ma disponibili a trasferirsi in Italia per prendersi cura delle bambine: era infatti stata constatata la mancanza di rapporti significativi tra le nipoti e i nonni, che erano sempre rimasti in Egitto ed erano stati coinvolti solo tardivamente nelle travagliate vicende familiari.
La sentenza veniva impugnata per cassazione dai genitori delle minori sulla base di tre motivi: l’assenza di motivazione circa l’esclusione dei nonni materni dal novero dei soggetti adottanti, l’omesso esame di un fatto decisivo (consistente nella significatività del rapporto anche solo potenziale tra nonni e nipoti), e la violazione dell’art. 8 Cedu.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, I Sezione Civile, con ordinanza n.9021/2018, ha rigettato il ricorso dei genitori delle minori esaminando congiuntamente i tre motivi.
La Suprema Corte ha anzitutto rilevato che, qualora emerga che l’impossibilità di stabilire rapporti con i minori da parte di parenti fino al quarto grado sia incolpevole, il requisito della significatività dei rapporti, previsto dalla legge 184/1983, può essere valutato anche sotto il profilo potenziale. Infatti, come già affermato nella sentenza della Cassazione n. 2102/2011, “la mancanza di rapporti significativi pregressi può non essere assunta come elemento di valutazione dell’idoneità dei parenti ad assicurare l’assistenza e la crescita del minore in modo adeguato quando quest’ultimo sia stato allontanato subito dopo la nascita e la richiesta dei parenti sia stata ragionevolmente tempestiva”.
Nella fattispecie presa in considerazione, tuttavia, non poteva riscontrarsi quella condizione di incolpevole impossibilità nello stabilire rapporti significativi con i minori da parte dei nonni. Questi, infatti, erano rimasti totalmente estranei alle vicende familiari e assenti dalla vita delle nipoti fino a quando non avevano comunicato la propria disponibilità all’adozione.

La totale assenza di rapporti significativi tra nonni e nipoti, nonché la “mancanza di potenzialità di recupero non traumatiche in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della personalità delle minori” avrebbe determinato, nel caso in esame, un “oggettivo radicale cambiamento contestuale e linguistico” per le due minori, cambiamento che “non è affrontabile senza un riferimento relazionale preesistente e significativo così come richiesto dalla legge” sull’adozione.

 

 

 

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