Il curatore speciale del minore con poteri sostanziali sulle scelte terapeutiche

di dott. Gianluca Conte

La vicenda

Tizio aveva agito avanti al Tribunale di Treviso nei confronti dell’ex moglie Caia per ottenere una modifica delle condizioni di divorzio, che originariamente prevedevano un affido condiviso dell’unico figlio, con tempi di collocamento paritari presso i genitori.

L’iniziativa era stata assunta in quanto Tizio lamentava una condotta pregiudizievole della madre nei confronti del minore, avendolo esposto ad atteggiamenti violenti del nuovo compagno. E perché il bambino, soffrendo di un disturbo del comportamento, aveva bisogno di un supporto formativo.

Caia si era costituita nel giudizio affermando di aver troncato la relazione e allontanato da casa il compagno, non appena erano emersi i comportamenti pregiudizievoli messi in atto da questi. Inoltre, secondo Caia il padre aveva sempre negato la patologia di cui soffre il figlio, rifiutando gli interventi terapeutici suggeriti dai professionisti che avevano in cura il bambino.

Nel corso del giudizio è stata svolta una CTU avente ad oggetto la verifica delle “migliori condizioni di affidamento, collocazione e ripartizione dei turni di responsabilità” del minore.

Il Collegio ha, infine, ritenuto di aderire alle conclusioni formulate dalla Ctu che accertava “una sostanziale adeguatezza di ciascuno dei genitori singolarmente considerati”, pur evidenziando le notevoli criticità manifestate dai genitori nelle interazioni fra loro.

I genitori, infatti, hanno assunto nei confronti delle problematiche del figlio due atteggiamenti diametralmente opposti, che hanno comportato “l’assoluta difficoltà (quasi impossibilità) di condividere tra i genitori le risposte e gli interventi più adeguati ai bisogni specifici” del figlio.

Il Tribunale ha, quindi, disposto un affidamento del minore ai Servizi Sociali, affinché possano consentire la prosecuzione degli interventi e dei supporti già attivati, e attivino un sostegno per il nucleo familiare.

Ai Servizi, che dovranno relazionare al G.T. con cadenza annuale, viene affiancato un “curatore speciale del minore con poteri che travalichino l’ambito squisitamente processuale e involgano la sfera quotidiana del bambino, con il preciso intento di supplire alle gravi difficoltà emerse in sede di CTU”.

Il curatore speciale

La nuova figura del Curatore speciale con poteri sostanziali è stata introdotta con la l.n. 206/2021 che ha, invero, positivizzato una prassi già seguita da alcuni (anche “autorevoli” Tribunali di nominare un curatore speciale del minore, con poteri da esercitare sia nell’ambito procedimentale sia al di fuori del processo, per supplire alle difficoltà (spesso paralizzanti l’azione di cura e di accudimento concreto) dei genitori in ipotesi di esasperato conflitto.

Peraltro, è opportuno rilevare come la norma di modifica della disciplina codicistica (cfr. comma 31 dell’unico articolo della l.n. 206/2021) preveda l’applicabilità solo ai procedimenti instaurati dopo il 22 giugno 2022: ai sensi del successivo comma 37 “le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.

L’evoluzione di questa figura, che, come si è detto, trova nella legge di riforma una mera stabilizzazione normativa, è ben riassunta anche nel provvedimento commentato e muove dalla Sentenza della Consulta n. 83 del 2011.

La Corte, chiamata a stabile se la mancata previsione della facoltà di nomina di un curatore speciale nei giudizi ex art. 250 cc fosse contraria a Costituzione, risolse la questione fornendo un’interpretazione ampia della disposizione dell’art. 78 cpc.

Tale decisione venne assunta anche alla luce delle disposizioni della “Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo” che, all’art. 9, prevede “nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno i detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interessi, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti”.

Possibilità estesa ad ogni procedimento che riguardi un minore.

L’art. 78 cpc non rappresenta, dunque, il mero precipitato processuale delle norme che prevedono la possibilità di nomina di un Curatore speciale all’incapace o alla persona giuridica, qualora manchi il rappresentante o vi sia conflitto d’interessi, ma è espressione di un principio generale dell’ordinamento.

Ma la vera novità, per quel che qui ci riguarda, non sta tanto nel nuovo ultimo comma dell’art. 78 cpc “In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minorequanto nel combinato disposto con il “nuovo” art. 80 cpc.

Tale norma ora prevede espressamente la possibilità per il giudice di dotare il curatore speciale di “specifici poteri di rappresentanza sostanziale”. E la possibilità di valutare quali poteri attribuire e come modularli, in ragione delle specificità del caso concreto, è rimessa all’organo decidente.

Nel provvedimento allegato, l’attività del curatore speciale afferirà alle “decisioni inerenti gli interventi di sostegno e/o terapeutici, anche ove gli stessi siano suggeriti dal SEE, dalla scuola, dai Servizi Sociali affidatari o dai professionisti che hanno in cura il minore”.

Inoltre, al Curatore è fatto obbligo di relazionare annualmente il Tribunale sull’attività svolta.

Diversamente, nell’altra decisione oggetto di questo numero della newsletter APF al curatore speciale sono stati affidati poteri attinenti all’ordinaria gestione dei minori.

Qui, invece, l’area nella quale il curatore dovrà esplicare la sua attività sarà quella delle decisioni inerenti agli interventi terapeutici e di sostegno, previa convocazione dei Servizi affidatari e dei genitori.

Il Tribunale ha, dunque, inteso intervenire in quello che ha appurato essere l’ambito di maggior criticità dei genitori: la loro incapacità di concordare una linea comune in relazione alle problematiche del figlio.

Sull’effettiva portata dei poteri del curatore sorgono però dei dubbi.

Nel dispositivo si legge, infatti, che “in caso di contrasto, i Servizi Sociali affidatari – sollecitati dal curatore speciale – potranno rivolgersi al Giudice deputato alla vigilanza, il quale provvederà compatibilmente con i suoi poteri”.

Pare dunque che il curatore non possa adottare in autonomia le scelte qualora vi sia un contrasto, ma debba comunque rivolgersi al Giudice Tutelare o meglio, sollecitare i Servizi affinché lo facciano.

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