Genitorialità tra affidamento condiviso e collocamento

Con un provvedimento che manifesta un nuovo orientamento, la Cassazione (sez. Sesta – 1 n.  5096 del 05/03/2018) riconosce  come possibile e incensurabile l’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori anche nel caso in cui uno di questi abbia manifestato “disturbi della personalita”.  

La vicenda prende origine dalla richiesta avanzata da un padre per la modifica delle condizioni di separazione consensuale in punto affidamento dei figli minori, allo scopo di ottenerne l’affidamento esclusivo e la collocazione presso di sé.
La richiesta è fondata sulle condizioni di salute della madre, affetta da disturbo della personalità .
La Corte d’Appello, adita dalla madre, riforma  parzialmente il provvedimento del Tribunale e ne  accoglie il ricorso, ripristinando il regime di affido condiviso, confermando invece la collocazione dei minori presso il padre.
Questi impugna il decreto per la sua cassazione, lamentando l’omessa valutazione di numerose risultanze attestanti l’incapacità genitoriale della madre

affetta da disturbi della personalità, manifestatasi in più occasioni con condotte aggressive  e violente nei confronti dei figli”.


Il ricorso viene ritenuto infondato.
La Corte  precisa che il Giudice del  gravame, diversamente da quanto assunto dal ricorrente, ha  valutato le condotte della madre, ritenendole però ininfluenti ai fini della deroga al regime ordinario di affidamento.
Nella motivazione si legge che

il regime dell’affidamento condiviso non involge il rapporto quotidiano fra genitori e figli  e rileva soltanto nelle sporadiche occasioni di decisioni di particolare importanza; decisioni  che, nel caso di specie, secondo il giudice, la  madre può compiere nonostante la patologia da cui è affetta, atteso che questa si manifesta soltanto in situazioni di grave stress”.


A garanzia dei minori vi è il collocamento degli stessi presso il padre e le modalità di svolgimento degli incontri settimanali dei minori con la madre: due sotto la vigilanza del Servizio Sociale presso la residenza materna; uno presso il Servizio di neuropsichiatria infantile.
Il regime di affidamento condiviso, si legge nella decisione, non  involge il rapporto quotidiano tra genitori e figli, ma “rileva soltanto nelle specifiche occasioni di decisioni di particolare importanza”, che evidententemente secondo la Corte possono essere assunte in “situazioni” tali da non implicare alcuno “stress”.
In buona sostanza la Suprema Corte  qualifica come rilevante non la modalità di esercizio della genitorialità, ma, piuttosto, valorizza il collocamento dei minori: è  la quotidianità a costituire il vero terreno in cui il genitore esplicita concretamente il proprio ruolo educativo e garantisce qualità alla relazione genitore-figli .

L’esercizio della bigenitorialità e la bigenitorilaità in sé vengono relegati così dalla Cassazione a “sporadiche occasioni di decisioni di particolare importanza”.

Dopo circa 12 anni dall’adeguamento della normativa iltaliana a quella della maggior parte dei Paesi Europea ed alla Convenzione di New York  in tema di relazioni genitoriali, il modello proposto da questa decisione pare, da un lato, ridimensionare la portata dell’istituto, dall’altro, identificare ciò che di fatto è il motore della relazione tra genitori e figli: la, così, apparentemente semplice, quotidianità.
   

 

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