Unioni civili e adozione internazionale: l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Venezia di rinvio alla Corte Costituzionale

di Avv. Massimo Osler

Con ordinanza dell’11.03.2026, il Tribunale per i minorenni di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 29-bis della legge n. 184/1983, nella parte in cui non consente ad una coppia unita civilmente di presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale e, conseguentemente, non permette al giudice di emettere il relativo decreto di idoneità.

Il nucleo centrale dell’ordinanza si fonda sul mutamento del quadro ordinamentale determinato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2025, in virtù della quale è oggi consentita l’adozione internazionale alle persone di stato civile libero.

Dunque, vi è una disparità di trattamento tra le persone di stato civile libero, che possono ottenere decreto di idoneità all’adozione internazionale e le persone che, per il solo fatto di essere unite civilmente, non lo possono ottenere.

È proprio tale asimmetria a costituire, nella prospettiva del Collegio, il punto di frizione con il principio di uguaglianza. L’ordinamento, da un lato, reputa compatibile con l’interesse del minore l’accesso all’adozione internazionale da parte del singolo; dall’altro, continua a precluderlo a una coppia stabilmente riconosciuta dall’ordinamento, pur quando la stessa sia stata positivamente valutata sotto il profilo dell’idoneità genitoriale. Ne deriva una differenziazione che non appare più sorretta da una ragionevole base giustificativa.

L’ordinanza prospetta in tal senso un articolato quadro di possibili profili di contrasto con i parametri costituzionali e convenzionali, richiamando gli artt. 2, 3 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nonché – per rilievo ex officio del Collegio – gli artt. 1, 2 e 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

Innanzitutto, si richiama il collegamento tra l’idoneità concretamente accertata e il vulnus costituzionale dedotto, che rappresenta uno dei passaggi centrali dell’iter argomentativo della decisione. L’accertamento istruttorio preliminare disposto nei confronti della coppia, conclusosi positivamente, è servito infatti a radicare la rilevanza della questione nel giudizio a quo, evitando che la rimessione assumesse carattere meramente astratto o eventuale. Invero, secondo il Tribunale, “la prospettata questione di legittimità costituzionale ha, nel procedimento che ne occupa, un’incidenza attuale e non meramente eventuale, poiché l’applicazione dell’art. 29 bis, della legge n. 184/1983, è essenziale per la compiuta definizione del giudizio”.

Ciò posto, l’ordinanza dedica ampio spazio all’analisi delle conseguenze paradossali dell’assetto vigente. Ove il divieto permanesse, infatti, “si andrebbe a favorire la possibile prassi, che avrebbe i caratteri dell’irragionevolezza, dello scioglimento dell’unione civile al solo e unico scopo di acquisire lo stato civile libero, legittimamente l’adozione, in virtù della sentenza della Corte costituzionale sopra richiamata”.

Invero, se l’unione civile è ritenuta ex lege (art. 2 Cost. e art. 1, comma 1, L. n. 76/2016) formazione sociale meritevole di tutela, imporre alle parti di rinunciare allo status giuridicamente acquisito per poter accedere alla genitorialità adottiva significa trasformare la tutela in un onere, producendo “una regressione delle tutele in dispregio alle scelte di realizzazione delle persone”. Non a caso, il Tribunale sottolinea che tale scenario “comporterebbe il venir meno/assenza di tutele sotto diversi profili, esemplificativamente si pensi alla tutela successoria e alla pensione di reversibilità, così costringendo chi voglia impegnarsi in un progetto di adozione, progetto impegnativo che necessita di ogni supporto, a vivere, paradossalmente, in uno stato di minor tutela”.

L’argomentazione del Collegio si sviluppa, quindi, lungo una duplice direttrice: da un lato, la tutela del diritto della coppia a costruire un progetto genitoriale senza dover rinunciare allo status acquisito; dall’altro, e con rilievo ancora maggiore, la tutela dell’interesse superiore del minore.

In tale prospettiva, l’ordinanza richiama il principio - foyer stable et harmonieux - elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, inteso quale diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile, armonioso e adeguato.

Il Tribunale osserva, infatti, che “non prevedere la possibilità di adottare da parte di aspiranti genitori uniti civilmente, in grado di fornire al minore ‘un foyer stable et harmonieux’, comporterebbe una riduzione dei suoi diritti, garantendo l’instaurazione del rapporto con un solo genitore, pur a fronte di un ambiente familiare che nei fatti viene supportato anche da un altro ‘genitore’, che viene relegato quantomeno temporaneamente a punto di riferimento meramente intenzionale, di fatto”.

In sostanza, la permanenza del divieto non danneggia soltanto gli aspiranti adottanti, ma incide direttamente sulla posizione del minore, privandolo della pienezza di tutele derivanti dal riconoscimento giuridico di un progetto familiare già esistente sul piano sostanziale.

Un ulteriore aspetto di particolare rilievo riguarda l’estensione del vaglio costituzionale oltre i parametri formalmente invocati dai ricorrenti. Il Collegio ha infatti richiamato anche la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, osservando che “il preminente interesse di un minore, che versi nella situazione di abbandono, a vivere in un contesto familiare sereno, tutelante ed accogliente, appare ugualmente meritevole di tutela, sia rispetto all’adozione da parte di una coppia unita in matrimonio o di un singolo, che all’adozione da parte di una coppia unita in unione civile”.

Tale richiamo chiarisce che la compatibilità costituzionale del divieto deve essere valutata, prima ancora che dalla prospettiva degli adulti, dal punto di vista del minore. Ciò che viene in rilievo non è soltanto il diritto a realizzarsi come genitori, ma il diritto del bambino ad accedere, attraverso il superamento della “restrizione della platea dei potenziali adottanti”, al maggior numero possibile di contesti familiari idonei.

Si tratta dell'argomento che il Collegio ricava direttamente da Corte cost. n. 33/2025, ove si è chiarito che l'esclusione per legge di intere categorie di soggetti dal novero dei possibili adottanti non costituisce un fatto neutro per il minore, poiché la possibilità di incidere sull'effettività della tutela dei bambini in stato di abbandono rappresenta, in generale, un rischio riconducibile anche alla restrizione della platea dei potenziali adottanti. Si configura, dunque, un primo nesso causale tra la preclusione censurata e il pregiudizio del minore: meno coppie ammesse al vaglio di idoneità, minori sono le occasioni, per il bambino in stato di abbandono, di accedere a un foyer stable et harmonieux.

A questo profilo, di carattere "quantitativo", l'ordinanza affianca un'argomentazione di ordine "qualitativo", che misura il pregiudizio arrecato al minore dalla legislazione vigente. Oggi, infatti, l'unica via residua per chi voglia comunque accedere all'adozione internazionale è quella patologica dello scioglimento dell'unione civile, seguito dall'adozione internazionale ex art. 29 bis da parte del solo partner ormai in stato libero e, successivamente, dall'adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d), L. n. 184/1983 da parte dell'altro – il c.d. genitore d'intenzione, ossia colui che ha condiviso il progetto genitoriale ma non risulta giuridicamente genitore – con eventuale ricostituzione dell'unione civile.

Il Collegio definisce tale percorso, come un "iter progressivo e senza (parte) delle tutele": il minore entra nella famiglia in modo giuridicamente asimmetrico, divenendo ab initio figlio di un solo genitore, pur vivendo de facto in un nucleo bigenitoriale, e raggiungendo la piena bigenitorialità giuridica soltanto all'esito – non automatico né immediato – di un secondo procedimento. Si tratta, peraltro, di un esito reso ancor più incerto laddove dovesse sopravvenire il dissenso del genitore già adottante all'adozione ex art. 44, lett. d), il cui superamento richiede oggi, ove ingiustificato, una specifica verifica giudiziale.

Su tale fragile architettura si innesta poi il rischio – rappresentato dal Tribunale come scenario tutt'altro che remoto – dell'eventuale premorienza dell'aspirante adottante "figura intenzionale" prima del perfezionamento dell'adozione ex art. 44, lett. d). In tale ipotesi, il rapporto affettivo del minore con la figura intenzionale resta privo di riconoscimento giuridico e – ciò che più rileva – privo di ogni futura possibilità di riconoscimento, poiché il decesso preclude in radice il completamento dell'adozione in casi particolari, con conseguente venir meno di ogni diritto successorio e previdenziale, segnatamente sotto il profilo della pensione di reversibilità, verso quel "genitore" mai divenuto tale per l'ordinamento. Per il partner superstite, già adottante ex art. 29 bis, l'avvenuto scioglimento dell'unione civile – necessitato dalla disciplina vigente – preclude l'accesso alle tutele tipiche della formazione sociale ormai dissolta, residuando soltanto, nei limitati casi previsti, l'eventuale assegno divorzile. Per il nucleo adottivo nel suo complesso, infine, la pianificazione successoria e previdenziale risulta sostanzialmente azzerata, a fronte di un progetto genitoriale che era invece maturo, condiviso e positivamente vagliato dagli organi competenti.

Si delinea, in tal modo, un duplice ordine di pregiudizi che convergono tutti sull'interesse del minore: a monte, la riduzione della platea degli aspiranti idonei; a valle, la frammentazione delle tutele lungo un iter spezzato e particolarmente esposto al rischio della premorienza della figura intenzionale. Entrambi i profili confluiscono nelle censure di violazione degli artt. 3 e 117, comma 1, Cost. – quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU – nonché degli artt. 1, 2 e 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, parametri quest'ultimi richiamati ex officio dal Collegio proprio per ancorare la rilevanza costituzionale al punto di vista del minore.

L’ordinanza in commento in materia di accesso agli istituti della genitorialità adottiva offre, dunque, un punto di osservazione particolarmente utile per cogliere non solo l’evoluzione del diritto di famiglia, ma anche il modo in cui l’ordinamento sta progressivamente riconoscendo, ex art. 2 della Costituzione, formazioni sociali diverse dal modello matrimoniale.

 

Allegato: Tribunale per i Minorenni di Venezia, ordinanza 11 Marzo 2026

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