Per la Cassazione entrambi i coniugi devono contribuire al pagamento del mutuo. Il coniuge che ha pagato il mutuo per l’intero ha diritto alla restituzione della metà
Il trasferimento infraquinquennale dell’immobile in favore di un terzo non comporta la decadenza dai benefici “prima casa” se avviene nell’ambito degli accordi di separazione o divorzio
Corte di Giustizia dell'Unione Europea: le tutele della lavoratrice autonoma che cessa l'attività per la nascita del figlio
La prova della costituzione di una famiglia di fatto fa venir meno il diritto all’assegno divorzile e può essere data con la deposizione di un investigatore privato
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Nel contrasto tra i genitori sulla scelta della scuola pubblica o privata decide il Giudice senza ascoltare il minore
Il Tribunale per i Minorenni italiano è competente nei procedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale su un minore straniero residente abitualmente in Italia
Nei procedimenti de potestate la difesa tecnica delle parti è solo eventuale e la tutela del superiore interesse del minore è garantita dalla partecipazione del PM
Il Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta utilizza l’art. 25 del RD 1404/34 per disporre il monitoraggio di un giovane utilizzatore di wa anche al fine di verificare le capacità educative e di vigilanza della madre
Il collocamento di un minore in struttura si attua attraverso l’esecuzione forzata degli obblighi di fare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale decide il Tribunale (per i minorenni o ordinario) adito per primo
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Ammissibilità dell'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale tra favor veritatis e interesse del minore
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 291 c.c. permette di ridurre il divario di età previsto per l’adozione di maggiorenni
Il decreto di rimpatrio del minore sottratto (Convenzione dell’Aja 25 ottobre 1980) è revocabile in caso di sopravvenuto mutamento della situazione di fatto che lo ha originato
Accesso agli atti: il Consiglio di Stato rileva un conflitto in seno alle sue Sezioni e rimette la questione all’Adunanza plenaria
L’abbandono della casa coniugale non è motivo di addebito della separazione se il matrimonio è già in crisi
Irrilevante ai fini dell’assegno di mantenimento un aumento solo temporaneo dei redditi del marito separato
Provvedimenti in tema di mantenimento del coniuge e dei figli: quali limiti per la loro impugnabilità in Cassazione?
Condannato a risarcire il danno il padre che ostacola il rapporto tra il figlio e la moglie separata (che però non è senza colpe, e ne paga le conseguenze)
Deroghe all'affido condiviso per i figli nati fuori dal matrimonio: quando è possibile ridurre il diritto/dovere alla bigenitorialità
Il diritto del genitore al rimborso delle spese di mantenimento del figlio da parte dell’altro genitore inadempiente
L’assegnatario della casa familiare è tenuto al pagamento di tutte le spese correlate al suo utilizzo
Il minore è parte sostanziale del processo che lo riguarda ed ha diritto ad esser ascoltato, ma non è necessaria la sua partecipazione formale al processo
La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
La validità del vitalizio alimentare è condizionata dalla sussistenza dell’alea (che dev’essere valutata in concreto)
Secondo il GT del Tribunale di Vercelli può disporsi l’inserimento del beneficiario di ADS in una residenza sanitaria assistenziale nonostante il suo dissenso
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Amministrazione di sostegno e capacità di donare: il G.T. del Tribunale di Vercelli solleva questione di legittimità costituzionale
La diffamazione via internet integra l’aggravante dell’aver commesso il fatto col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
Per la Cassazione al prodigo, anche se non infermo di mente, può essere nominato un amministratore di sostegno, ma per il Tribunale di Modena non è così
Non può pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale nonostante le risultanze della CTU (favorevoli al genitore) e senza motivare adeguatamente in ordine all’interesse del minore
La Corte Costituzionale: il porto d’armi è un’eccezione al divieto di portare le armi, non un diritto
Mediazione obbligatoria, è dovuto il compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio?
Protezione per lo straniero con deficit cognitivo che si è integrato nella struttura di accoglienza in Italia
La prova del danno è indispensabile per il risarcimento del pregiudizio da responsabilità genitoriale
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Il valore preminente della disabilità in tema di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
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In tema di prova della simulazione della donazione e di condizione di procedibilità del giudizio di divisione
L’acquisto del legato, con godimento dei beni, non implica la rinuncia a far valere i diritti del legittimario
L’azione del legatario in sostituzione di legittima con facoltà di chiedere il supplemento è qualificabile come actio in personam e non come azione di riduzione
Sottrazione di un minore dalla casa – famiglia: non può proporre querela il legale rappresentante della struttura
La proposta di legge governativa diretta ad abbassare l’imputabilità penale a 12 anni si confronta con la realtà
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Anche il genitore (già convivente more uxorio) che non versa l’assegno per il figlio minore è penalmente responsabile
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
L’art. 570 bis c.p. riguarda anche gli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
Commette reato chi usa le credenziali d’accesso a Facebook del coniuge per fotografare una chat privata
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Nuovo Processo di nullità del matrimonio: la Santa Sede apre agli avvocati non graduati in Diritto Canonico
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Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Il trasferimento di residenza del genitore affidatario del figlio senza il consenso dell’altro: è giusto sanzionare?
La Cassazione chiude la vicenda dei “genitori nonni”: la bambina resti coi genitori adottivi ( … ma comunque sarebbe rimasta con loro)
Il riconoscimento giudiziale può essere negato solo in caso di comprovato, gravissimo danno per il figlio
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Se i genitori vivono in continenti diversi la responsabilità genitoriale può essere esercitata per delega
Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
I provvedimenti stranieri di affidamento in kafalah sono riconoscibili in base alle norme sulla protezione dei minori
Solo il creditore degli alimenti può scegliere di applicare la legge dello Stato di residenza abituale del creditore in alternativa a quella del proprio Stato di residenza abituale
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La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
Per il Tribunale per i Minorenni di Brescia il “genitore sociale” può adottare i figli dell’ex convivente06 FEBBRAIO 2019 | Adozione | Adozione in casi particolari | Filiazione e adozione | Persone e processoIL CASO. Tizio aveva adito il Tribunale per i Minorenni di Brescia, esponendo di “essere il padre di [Caia], nata … dalla relazione more uxorio da lui intrattenuta con la sig.ra [Mevia]”, che “successivamente alla cessazione della convivenza, la sig.ra [Mevia] aveva avuto due figli, [Tizietto] e [Caietto], … riconosciuti dalla sola madre”, che “sin dalla nascita di [Tizietto] e [Caietto] …, stanti gli ottimi rapporti esistenti con la ex compagna, aveva tenuto con sé o minori con i medesimi tempi e modalità adottati per le frequentazioni con la figlia [Caia]”, che “si era, inoltre, occupato dei due bambini, collaborando con la sig.ra [Mevia], in funzione dei rispettivi impegni lavorativi, per tutte le loro necessità, sia sul piano scolastico … sia sul piano medico … che su quello sportivo-ricreativo”, che, “oltre a contribuire al mantenimento e all’educazione dei due minori, egli aveva instaurato rapporti affettivi significativi con entrambi, trascorrendo insieme agli stessi … le principali festività, spesso anche in compagnia dei propri genitori e fratelli, chiamati dai ragazzi nonni e zii”. Per tali motivi, Tizio aveva proposto istanza di adozione di Tizietto e Caietto a’ sensi dell’art. 44, lett. d) della L. n. 184/1983, spinto dal “desiderio di stabilizzare il legame costruito negli anni con i minori, garantendo loro la propria presenza ed assistenza anche sul piano giuridico e formalizzando il ruolo di figura genitoriale di riferimento, di fatto già assunto nei loro confronti”. Sia l’ex compagna, che la figlia, oramai maggiorenne, avevano aderito all’istanza adottiva. La causa veniva istruita mediante l’audizione dei minori e con l’assunzione di informazioni tramite il servizio sociale territoriale ed i carabinieri di competenza. LA DECISIONE. Il Tribunale per i Minorenni di Brescia, con la sentenza in data 11.09.2018, ha accolto la domanda del ricorrente, dopo aver analizzato la vicenda da un duplice “punto di vista”, quello “fattuale” e quello “giuridico”. Quanto al primo aspetto, il Tribunale ha osservato che “l’indagine psico-sociale espletata ha confermato l’importante legame di attaccamento esistente tra il sig. [Tizio] ed i minori, dei quali il medesimo si è sempre occupato da tutti i punti di vista, svolgendo di fatto il ruolo genitoriale sostitutivo, tanto da essere riconosciuto come figura di riferimento per i minori anche dai rappresentanti delle istituzioni di cui è costantemente interlocutore (scuola, parrocchia, operatori sanitari). Tale ruolo … è riconosciuto pienamente anche dai ragazzi, come risulta evidente dalle dichiarazioni rese dagli stessi al Giudice relatore nel corso dell’udienza dell’1.02.2018”. Ed ha soggiunto che, “in conclusione, è risultato accertato, dal punto di vista fattuale, … che si è creato tra il sig. [Tizio] ed i minori un rapporto del tutto equivalente a quello che si instaura normalmente con un genitore biologico e ciò anche dal punto di vista della riconoscibilità sociale del legame; non solo [Tizietto] e [Caietto] si sentono figli del ricorrente ma anche l’ambiente in cui gli stessi vivono riconosce nel sig. [Tizio] una figura genitoriale”. Quanto al “piano giuridico”, il Tribunale ha motivato la propria decisione premettendo che “non può negarsi che la fattispecie, del tutto singolare, non sia prevista esplicitamente dall’art. 44 lett. d) L. 184/83”. Nel farlo, ha, quindi, colto l’occasione per una disamina delle “forme di adozione” previste dall’ordinamento italiano, e cioè della cd. adozione “legittimante” e di quella “in casi particolari”. Ha precisato che la prima tipologia recide ogni legame parentale ed è “consentita, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 184 del 1983, a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità” da parte dei “coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni”, e solo eccezionalmente del “singolo” (nei casi di cui all’art. 24, quarto comma). L’adozione “in casi particolari” di cui all’art. 44, invece, non ha “effetto risolutivo nei confronti della famiglia d’origine” ed “estende l’adozione anche ai minori che non siano in stato di abbandono, bensì in situazioni particolari, espressamente indicate dalla norma e meritevoli di tutela”. Quindi il Tribunale si è soffermato sul caso di cui alla lettera d), ovverosia la “constatata impossibilità di affidamento preadottivo”, rilevando che “sull’interpretazione di tale requisito… si sono sviluppati diversi orientamenti giurisprudenziali”. In particolare, l’“orientamento tradizionale limita le fattispecie ai casi in cui sussista un’effettiva situazione di abbandono e l’impossibilità di collocare il minore sia determinata da una condizione soggettiva dello stesso (quale ad es. l’età avanzata) che rende introvabile una coppia, avente i requisiti di legge, disponibile all’adozione; ovvero sia inopportuno procedere in tal senso a causa di una situazione di fatto …, la cui interruzione produrrebbe gravi ed irreparabili danni al minore stesso; o ancora in ipotesi specifiche in cui sia opportuno mantenere i legami con la famiglia d’origine, nonostante il rientro sia divenuto ormai impensabile”. Al contrario, in base al “diverso orientamento c.d. ‘estensivo’, l’adozione ex art. 44 lett. d) avrebbe carattere residuale e dovrebbe estendersi a tutti i casi in cui sia, non solo di fatto, ma anche giuridicamente impossibile pronunciare una dichiarazione di adottabilità per mancanza dei presupposti di cui all’art. 7 L. 184/83 (stato di abbandono del minore) sempre che l’adozione corrisponda al concreto interesse del minore”. In particolare, il Tribunale ha osservato come questo secondo orientamento si sia “venuto affermando nella giurisprudenza di merito, in linea con l’indirizzo espresso dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 383/99 e dalla Cassazione, nella nota sentenza n. 12962 del 24/05/2016” e risponda all’“interesse del minore a vedere riconosciuti, anche formalmente, i legami affettivi consolidati con chi si è preso cura di lui”, come nel caso del “convivente ‘more uxorio’ della madre ovvero relativamente a minori cresciuti nell’ambito di una coppia dello stesso sesso”. Pertanto, il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha ritenuto che “la fattispecie in esame … [potesse] rientrare nel disposto dell’art. 44 lett. d), nell’interpretazione estensiva sopra richiamata, rispondendo pienamente alla ratio della norma in esame, che è quella, da un lato di mantenere i legami con la famiglia d’origine e, dall’altro, di rispondere all’esigenza di favorire il consolidamento dei rapporti instaurati dal minore con parenti o persone che, pur in mancanza di un legame biologico, sono da lui vissuti come figure genitoriali e tali sono riconosciuti, di fatto, anche a livello sociale (c.d. ‘genitori sociali’), ove ciò sia rispondente al preminente interesse del minore stesso, evitando così che si protraggano sine die situazioni di fatto cui non corrisponda uno statuto giuridico adeguato alle esigenze di crescita del fanciullo”. Nel manifestare la propria adesione all’orientamento cd. estensivo, il Tribunale per i Minorenni ha precisato che “l’interpretazione evolutiva prospettata è in linea con la normativa convenzionale che vincola in modo sempre più stringente l’interprete … a scegliere … quella più idonea a perseguire il migliore interesse del minore ed, in particolare, con l’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali del 1950 che stabilisce, tra l’altro, il rispetto della ‘vita familiare’ …; nozione di vita familiare che, secondo l’interpretazione che ne ha dato la Corte EDU, a partire dallo storico caso Marckx c. Belgio del 1979, va estesa al legame familiare anche solo de facto”. Secondo il Tribunale, tale orientamento parrebbe conforme al dictum della sentenza 198/1986 della Corte Costituzionale, che “aveva già chiarito … l’esigenza di adeguata considerazione dei legami di fatto”, “appare, altresì, conforme alle linee ispiratrici degli interventi legislativi di riforma della filiazione operati negli ultimi anni”, quali “le nuove norme in tema di prescrizione dell’azione di disconoscimento, … la L. n. 76/2016 …, come pure la L. n. 173/2015”. In definitiva, per il Tribunale per i Minorenni di Brescia, l’interpretazione adottata è “in linea con l’evoluzione socio-culturale e con il mutamento del concetto e del modo di ‘essere famiglia’, per il quale viene considerato genitore non necessariamente colui che ha generato il figlio, bensì colui che effettivamente si comporta come tale, se ne prende cura ed è legato a lui da una relazione affettiva ed educativa positiva e stabile, a prescindere dai rapporti che legano lo stesso al genitore biologico e dalle genesi della relazione filiale”. Pertanto, il Tribunale minorile bresciano, in accoglimento della domanda proposta da Tizio, ha dichiarato farsi luogo all’adozione, da parte di quest’ultimo, di Tizietto e Caietto, rilevando altresì l’“indubbio” interesse degli adottati, in quanto “la formalizzazione anche sul piano giuridico del rapporto di tipo parentale che si è instaurato tra l’istante ed i minori non potrà che giovare a questi ultimi, assicurando loro diritti e vantaggi, non solo sul piano economico ma anche sotto il profilo morale e psicologico, garantendo agli stessi stabilità e certezze, con presumibili effetti positivi anche sui delicati processi di identificazione e di integrazione sociale”. OSSERVAZIONI. In realtà, l’interpretazione dell’art. 44, lettera d) secondo la quale l’adozione “in casi particolari” (da parte del singolo) sarebbe possibile anche in caso di “impossibilità di diritto” dell’affidamento preadottivo è stata assoggettata a severe critiche da una parte della giurisprudenza e della dottrina (Cass. Civ. 22/06/2016, n. 12962, in Foro it., 2016, 7-8, 2342, con nota di CASABURI; Trib. Min. Milano, 20 ottobre 2016, n. 268, con nota di MIOTTO, Adozione del convivente e diritto positivo: un matrimonio impossibile, in Familia 2017, 245; CIPRIANI, La prima sentenza italiana a favore dell’adozione nelle famiglie omogenitoriali, in Dir. fam. e pers., 2015, 179; RUSCONI, L’adozione in casi particolari: aspetti problematici nel diritto vigente e prospettive di riforma, http://jus.vitaepensiero.it, 26.11.2015, 4.; CARRARO e PONZANI, L’adozione del minore da parte del convivente omosessuale tra interesse del minore e riconoscimento giuridico di famiglie omogenitoriali, in Dir. fam. e pers., 2014, 1554…). A prescindere dall’evidente distonia di una simile interpretazione rispetto al tenore letterale della disposizione, che presuppone una “constatata impossibilità” dell’affidamento, la nozione stessa di “impossibilità di diritto” risulta intimamente contraddittoria laddove consente l’adozione di qualsiasi minore (anche se non “adottabile”) a qualunque persona e, dunque, pure al singolo che non si trovi nelle eccezionali condizioni previste dalla legge (agli artt. 24 e 44). Di particolare evidenza risulta lo stridente contrasto di una simile lettura della disposizione di cui alla lettera d) dell’art.44 con quella di cui alla lettera b), posto che non si vede per qual motivo la legge si sarebbe preoccupata di consentire l’adozione semplice al solo coniuge del genitore dell’adottando quando, invece, con un’altra disposizione la consenta a chiunque e, dunque, pure a chi tale non sia. Al contrario di quanto sostiene la sentenza bresciana, pertanto, proprio una lettura “coordinata” della lettera d) dell’art. 44 “con l’intero testo dell’articolo” indurrebbe ad escludere l’ammissibilità l’interpretazione che la medesima sentenza ne ha accolto. Allegati Tribunale per i Minorenni di Brescia 11 settembre 2018
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