Istruzione parentale e monitoraggio dei servizi sociali

di avv. Rebecca Gelli

Con l’ordinanza n. 23802 del 4.08.2023, la Cassazione ha accolto il ricorso promosso dai genitori contro il decreto della Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, che - pur revocando il provvedimento con cui si imponeva loro di iscrivere la figlia minore a una scuola che svolgesse attività didattica in presenza - confermava la prescrizione di collaborare con i servizi sociali, incaricati di vigilare sull’adempimento degli obblighi di istruzione.

Tale monitoraggio, finiva, infatti, per assumere la valenza di una misura limitativa della potestà dei genitori che può essere adottata solo in esito all’accertamento di un possibile pregiudizio per il minore: rischio che non può ravvisarsi nella scelta, in sé legittima, da parte dei genitori, di provvedere direttamente all’istruzione della figlia, senza affidarla agli istituti scolastici.

In tal senso, l’istruzione parentale (cd. “homeschooling” o “home education”), svolta nel rispetto delle regole e sotto il controllo degli organi a ciò deputati, costituisce una valida alternativa alla frequenza delle aule scolastiche, rappresentando un modo attraverso cui si esplica l’esercizio della responsabilità genitoriale.

L’art. 30 Cost. stabilisce, infatti, il diritto-dovere dei genitori di istruire la prole, ponendo un’obbligazione che essi sono tenuti ad assolvere con discrezionalità nei mezzi, tenuto conto che l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento, in base all’art. 33 Cost.

L’art. 111 del d.lgs. n. 297/1994 e l’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 76/2005, dispongono, in particolare, che coloro che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei figli devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica, e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.

L’art. 23 del d.lgs. n. 62/2017, a sua volta, precisa che, in caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

L’art. 114 del d.lgs. n. 297/1994 e l’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 76/2005 aggiugono che, alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, provvedono il comune di residenza e il dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale gli studenti sono iscritti.

Alla luce di tali disposizioni, per la Corte i genitori, nell’ambito della propria potestà genitoriale, sono, dunque, liberi di scegliere se provvedere direttamente all’istruzione dei figli. L’istruzione parentale non è soggetta a monitoraggio o obblighi di collaborazione con i servizi sociali, salvo non sussista uno specifico rischio di pregiudizio per i minori.

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