Trasferimenti immobiliari nell’accordo di “negoziazione assistita”: niente trascrizione senza l’autentica del notaio

E’ possibile trascrivere nei registri immobiliari la cessione di un diritto prevista dalle parti con accordo di negoziazione assistita  in materia familiare?
Nella vicenda definita dalla Corte d’appello di Trieste con un’ordinanza emessa il  6/6/2017 i due coniugi ne erano assolutamente convinti.
Reclamarono dunque  avanti il Tribunale di Pordenone il provvedimento con cui il Conservatore aveva rifiutato la trascrizione, ritenendo l’accordo di negoziazione un “titolo inidoneo per difetto dell’autenticazione prevista dalla legge”.
Il Tribunale di Pordenone aveva accolto la loro tesi: l’autenticazione delle firme delle parti, certificata dagli avvocati doveva considerarsi sufficiente, dato che l’art 6 del D.L. 132/2014 equipara gli accordi di negoziazione ai provvedimenti che definiscono i procedimenti in materia di famiglia (nella fattispecie esaminata, ad una sentenza di separazione).
Di contrario avviso però è stata la Corte giuliana avanti la quale il provvedimento del Tribunale era stato impugnato dall’Agenzia delle Entrate.
La Corte ha infatti accolto l’impugnazione dell’Agenzia con un’ordinanza ampiamente motivata.


Il caposaldo argomentativo della decisione è rappresentato dall’assunto per cui l’equiparazione dell’accordo di negoziazione ai provvedimenti che definiscono le controversie familiari previsto dall’art. 6, terzo comma del D.L. 132/2014 non implica l’equiparazione del potere di autentica delle sottoscrizioni  degli avvocati a quello  attribuito in linea  generale ad altri pubblici ufficiali.


Anche se molto ampliato dall’art 16 bis del D.L. 179/2012 sul processo telematico, osserva la Corte,  «il potere di autentica degli avvocati resta un potere speciale e non generale» ed è attribuito all’avvocato limitatamente a determinate categorie di atti e  con ben specifiche finalità.
Nel caso dell’accordo di negoziazione, si legge ancora nell’ordinanza, la finalità della certificazione di autenticità della sottoscrizione delle parti è solo la  trasmissione dell’accordo all’ufficiale dello stato civile per le trascrizioni anagrafiche.


«Non risulta infatti che l’ordinamento contempli ipotesi in cui al difensore della parte venga attribuito un potere certificativo per attività di carattere privato dovendosi viceversa distinguere tra effetti dell’atto e forma dello stesso ai fini della pubblicità immobiliare secondo il disposto dell’art. 2657 c.c. secondo cui “la trascrizione non si può eseguire se non in forma di sentenza atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autentica o accertata giudizialmente”».


La Corte d’appello esclude che l’accordo di negoziazione rientri nel novero di tali atti, rivestendo piuttosto natura di accordo transattivo privato, sottoposto solo al  controllo successivo del PM, che non è neppure organo giurisdizionale.
In conclusione l’accordo di negoziazione può essere trascritto, secondo i Giudici giuliani, solo se l’autenticità delle firme è certificata dal notaio.                                                                                                                                                                        

                                                                                             

 

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli