Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 774 c.c. : il beneficiario di ADS - salvo espressa limitazione da parte del Giudice Tutelare - conserva la capacità di donare

IL CASO. Con istanza depositata in data 1.12.2017 un amministratore di sostegno, sorella della beneficiaria, chiedeva al Giudice tutelare del Tribunale di Vercelli di essere autorizzata a compiere, in sostituzione della beneficiaria, una donazione di modico valore in occasione delle nozze della figlia, dichiarando di voler “mettere a riserva” il medesimo importo donato nell’interesse dell’altro figlio.

La beneficiaria, ascoltata dal Giudice Tutelare, rilasciava una serie di dichiarazioni a tal punto coerenti con la propria volontà di fare un regalo alla figlia in procinto di sposarsi (regalo consistente, appunto, in un aiuto economico), che la richiesta veniva descritta dal Giudice Tutelare, nella stessa ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del 19.2.2018, come “ammantata da intrinseca congruità, genuinità, e passibile di sicura condivisione”.

A prescindere dalla evidenziata situazione di fatto, tuttavia, il GT riteneva che “per il nostro Ordinamento giuridico non possa affermarsi la possibilità, per i beneficiari di amministrazione di sostegno, di effettuare valide donazioni, neppure per il tramite dell’amministratore di sostegno” e che l’univoco tenore letterale della norma gli imponesse di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 774 co.1 c.c. “nella parte in cui non prevede che siano consentite con le forme abilitative richieste, le donazioni da parte del beneficiario di amministrazione di sostegno”.

Discostandosi da alcuni precedenti giurisprudenziali (Trib. La Spezia 1.10.2010), il giudice rimettente riteneva che il problema consisterebbe nella mancanza di una espressa disciplina al riguardo e nella impossibilità di riconoscere in capo ai beneficiari di amministrazione di sostegno una piena capacità di disporre dei propri beni.

Secondo il GT di Vercelli, ragioni tanto di ordine letterale, quanto di ordine sistematico indurrebbero a far ritenere che l’apertura dell’amministrazione di sostegno comporti “necessariamente la privazione, anche solo minima, ma inevitabile, della capacità di agire del beneficiario” e che, dunque, quest’ultimo “non può per definizione dirsi titolare di una integra capacità di agire, e dunque, della piena capacità di disporre dei propri beni”, non potendo proprio per tale motivo stipulare donazioni.

Ebbene, la circostanza che i beneficiari di amministrazione di sostegno non possano stipulare valide donazioni confliggerebbe, secondo il GT rimettente, con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, e con il rischio di mortificare ed emarginare proprio quei soggetti che la legge n. 6/2004 ha inteso tutelare, con una conseguente lesione del valore e della dignità della persona umana, ponendosi, inoltre, in contrasto col principio di ragionevolezza.

LA DECISIONE. La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 774, primo comma, primo periodo, c.c., sollevate in riferimento agli articoli 2 e 3, primo e secondo comma, della Costituzione.

Secondo il giudice delle leggi, infatti, non è anzitutto condivisibile il presupposto da cui muove il Giudice remittente, ovvero che il divieto previsto dall’art. 774 c.c. possa applicarsi ai beneficiari di amministrazione di sostegno.

La giurisprudenza della stessa Corte Costituzionale ha infatti già chiarito “che il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, diversamente dal provvedimento di interdizione o di inabilitazione, non determina uno status di incapacità della persona (sentenza n. 440 del 2005), a cui debbano riconnettersi automaticamente i divieti e le incapacità che il codice civile fa discendere come necessaria conseguenza della condizione di interdetto o di inabilitato”.

Al contrario, “l’amministrazione di sostegno di presenta come uno strumento volto a proteggere senza mortificare la persona affetta da una disabilità” e il giudice può e deve adeguare la misura alle specifiche necessità del beneficiario e alle concrete circostanze, e “tutto ciò che il giudice tutelare, nell’atto di nomina o in successivo provvedimento, non affida all’amministratore di sostegno, in vista della cura complessiva della persona del beneficiario, resta nella completa disponibilità di quest’ultimo”.

Pertanto, seguendo tale ragionamento, secondo la Corte,

il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo il caso in cui il GT ritenga di limitarla espressamente:

deve escludersi che la persona beneficiaria di amministrazione di sostegno possa essere privata della capacità di donare fuori dei casi espressamente stabiliti dal giudice tutelare  ai sensi dell’art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ., restando tale capacità integra in mancanza di diversa indicazione”.

 

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