Le oscillazioni della Cassazione in tema di libertà religiosa o meglio di diritto di culto

02 MARZO 2023 | Varie

Avv. Barbara Bottecchia

Apf si è occupata durante la pandemia dell’impatto della legislazione di emergenza sulla libertà religiosa e sul diritto di culto con riferimento ad alcune problematiche che avevano toccato in particolare alcune confessioni religiose (https://www.avvocatipersonefamiglie.it/notizie/andratuttobene/covid-19-fase-2-ed-esercizio-della-liberta-religiosa-e-di-culto/ ).

La Cassazione recentemente si è occupata in ben due casi nei soli primi 10 giorni di gennaio, di richieste di risarcimento delle lesioni in relazione a presunte violazioni della libertà religiosa. Le decisioni sono di segno opposto ma segnalano un aumentato interesse per tali problematiche, che vengono anche spesso portate, sotto diverso profilo, all’attenzione della CEDU. 

IL PRIMO CASO riguarda una fattispecie nella quale la ricorrente (parzialmente vittoriosa innanzi il Gdp di Roma) chiedeva di essere risarcita poiché, a causa della prolungata interruzione della fornitura di gas naturale protrattasi dal 10 al 15 settembre, non aveva potuto festeggiare il Capodanno ebraico nel rispetto dei riti ed in aderenza ai precetti ebraici e aveva dovuto annullare gli inviti inviati mesi prima ad amici e parenti.

LA DECISIONE Il Supremo collegio conferma la sentenza impugnata in quanto ritiene bagatellare e quindi non risarcibile il vulnus subito dalla ricorrente poiché, in sintesi, non raggiunge il livello minimo risarcibile non trattandosi di uno sconvolgimento esistenziale, ma esclusivamente di un cambio di agenda; né peraltro la ricorrente aveva dato alcuna prova del danno subito e dell’oggettiva impossibilità di trovare soluzioni alternative.

IL SECONDO CASO riguarda il caso del riconoscimento del risarcimento del danno ai parenti del defunto, danni patiti a seguito della cremazione dei resti esumati, avvenuta senza consenso degli stessi.

LA DECISIONE La suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla società concessionaria da parte del Comune dei servizi cimiteriali di sepoltura e di movimentazione dei defunti, confermando così la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento.

Le sentenze pur essendo della medesima sezione oltre ad approdare a conclusioni diverse si differenziano per il livello di approfondimento.

La seconda, infatti, si distingue per una elaborata dettagliata ed approfondita motivazione in tema di diritto primario e secondario al sepolcro, precisando che il diritto secondario di sepolcro, garantito dalla necessità del consenso dei parenti alla cremazione post esumazione, è un diritto di natura personalissima che consiste nella tutela del sentimento del parente verso il defunto.

La cassazione si spinge anche oltre, sostenendo che i diritti secondari di sepolcro “hanno a contenuto sentimenti che esaltano l’aspetto spirituale dell’umo e costituiscono la parte più alta e fondamentale del patrimonio affettivo della comunità e rappresentano dal punto di vista giuridico la classe dei sentimenti- valori qualificati positivamente dal diritto e protetti sia in funzione della loro attuazione sia contro eventuali violazioni”.

Ed ancora afferma che l’interesse dei parenti ad avere un luogo per onorare il defunto è esplicazione del diritto della personalità, posto che “il culto dei defunti è parte della vita personale di ciascuno e dunque momento di sviluppo della personalità, cui concede rilevanza l’art. 2 della Costituzione - esso è anche espressione della libertà religiosa di ognuno, quale che sia la religione seguita essendo il culto dei defunti comune alle diverse religioni praticate dai cittadini e dunque il diritto secondario di sepolcro trova fondamento altresì nell’art. 19 della Costituzione che garantisce la libertà di religione e con essa delle pratiche che ne sono espressione”.

La prima decisione, invece, ferma la mancanza di prova offerta in sede di merito, avrebbe però potuto offrire maggior attenzione o quantomeno curiosità a riti e normative ebraiche tradizionali, prima di definire bagatellare la richiesta di risarcimento.

La difficoltà di far comprendere i riti di religioni diverse da quella dominante si percepisce addirittura dalla difesa della ricorrente, che per cercare di spiegare l’importanza del Capodanno ebraico tenta di  paragonarlo al Natale cattolico perdendo però tutta la particolarità delle prescrizioni ebraiche in tema di kasheruth , modi di osservanza tempi in cui non è permesso cucinare e il fatto che sia intercambiabile una casa o un’altra per festeggiarlo fa definire mero disagio non risarcibile in realtà una violazione dell’art. 19 della Costituzione del tutto simile a quella riconosciuta nella seconda decisione.

 

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