L’Amministratore di sostegno non è strumento per dirimere conflitti familiari o gestione di patrimoni ereditari

di Avv. Alessandra Buzzavo

Con l’ordinanza della Sezione I° della Corte di Cassazione del 22 settembre 2025 n. 25890 viene affrontato il tema sempre più attuale della misura dell’amministratore di sostegno e dei presupposti per la sua adozione.

IL CASO. Tizio, fratello di Caia, aveva chiesto la misura dell’amministrazione di sostegno a beneficio della sorella. Il Giudice Tutelare, all’esito dell’esame della documentazione sanitaria e della CTU espletata, disponeva l’apertura dell’amministrazione di sostegno, con nomina quale AdS dell’istante al quale venivano conferiti i poteri di rappresentanza su specifiche attività puntualmente elencate nel decreto di nomina.

Caia proponeva reclamo avanti la Corte d’appello per chiedere la riforma e la revoca dell’adottato provvedimento. La Corte lo rigettava. Caia proponeva quindi ricorso per Cassazione e la Corte di legittimità cassava con rinvio il provvedimento, puntualizzando i principi che regolano la misura dell’amministrazione di sostegno, in particolare la centralità dell'indagine circa le esigenze ed i bisogni del beneficiario affetto da infermità o menomazioni fisiche, mentali intellettuali o sensoriali a lungo termine e l'opportunità di individuazione di una misura protettiva rapportata e circoscritta a dette esigenze e bisogni, calibrata in maniera tale da non incidere oltre misura sulla capacità d'agire della persona; contestualmente rammentando che lo strumento dell'AdS non deve in alcun modo fungere da rimedio alternativo per la risoluzione di conflitti endofamiliari e nel caso di soggetto lucido, che si opponga alla misura protettiva, va privilegiata la necessità di rispettare l'autodeterminazione dello stesso.

La Corte di Cassazione rilevava inoltre che la Corte di merito non aveva indagato se l’esigenza di tutela della persona fragile poteva essere assicurata dalla rete familiare e, in particolare, dal marito che avrebbe potuto supportare la coniuge negli aspetti più complessi della gestione del suo patrimonio attraverso un sistema di deleghe, senza il ricorso all’amministrazione di sostegno.

Veniva, quindi, riassunto il procedimento avanti la Corte d’appello che confermava il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno emesso dal Giudice tutelare. In particolare la Corte d’appello, nel riesame del caso, escludeva che il marito potesse svolgere una funzione vicariante in quanto non si era presentato alla convocazione dei servizi sociali e neppure dinanzi al Giudice tutelare, seppur convocato; inoltre aveva fatto valere la qualifica di docente della moglie, negando la necessità della misura di sostegno. Proseguiva la Corte d’appello rilevando che neppure Caia si era mai presentata agli incontri organizzati dal CTU e neppure a quelli dei servizi sociali, così ricavando anche dalla condotta della stessa il fondamento della chiesta misura.

Nel confermare, pertanto, la misura dell’amministrazione di sostegno a beneficio di Caia la Corte sottolineava che la fragilità patologica in capo alla stessa non coinvolgeva per intero la sua sfera personale in quanto era stata da tutti riconosciuta in grado di svolgere attività professionale quale insegnante di grande levatura e di essere un'artista brillante e nota. La sua piena capacità di gestire gli aspetti professionali e la quotidianità, tuttavia, non precludeva invece di prendere atto che ella invece non era in grado di gestire alcuni aspetti patrimoniali, specie con riguardo alla gestione degli immobili e dell'eredità, al punto che tali condotte erano risultate per lei stessa pregiudizievoli (completa trascuratezza dei beni in comproprietà, immotivato rifiuto di pagamento delle imposte, con conseguente applicazione di sanzioni ed aggravamento del debito tributario, mancato pagamento delle utenze, per le quali non era stata fatta voltura, lo stato di incuria dell'abitazione e delle alberature).

Caia promuoveva ricorso per Cassazione.

LA SENTENZA. La Corte di Cassazione ha chiarito in via preliminare che l'amministrazione di sostegno persegue la finalità di offrire, a chi si trovi - nell'attualità – nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi per una qualsiasi "infermità" o "menomazione fisica" non necessariamente di ordine mentale (Cass. n. 12998/2019); uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la "capacità di agire" e che - a differenze dell'interdizione e dell'inabilitazione - sia idoneo ad adeguarsi alle esigenze del beneficiario, in ragione della sua flessibilità e della maggiore agilità della relativa procedura applicativa. L'amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che la persona versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, nondimeno presuppone una condizione attuale di menomata capacità che la ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, mentre è escluso il ricorso all'istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica.

Ciò premesso, ha chiarito la Corte di legittimità che il giudice di merito deve tenere conto, secondo criteri di proporzionalità e di funzionalità, del tipo di attività che deve essere compiuta per conto dell'interessato, della gravità e durata della malattia o della situazione di bisogno in cui versa l'interessato, nonché di tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie, in modo da assicurare che il concreto supporto sia adeguato alle esigenze del beneficiario senza essere eccessivamente penalizzante (v. Cass. n. 13584/2006, n. 22332/2011; Cass. n. 18171/2013; Cass. n. 6079/2020; nel senso che l'ambito dei poteri dell'amministratore debba puntualmente correlarsi alle caratteristiche del caso concreto, v. Corte Cost. n. 4 del 2007).

Alla luce dei principi sopraenunciati, secondo gli Ermellini il ragionamento svolto dal giudice del rinvio non era condivisibile, avendo egli ravvisato alcune forme di disagio di Caia prive di per sé della valenza necessaria per l’apertura di una amministrazione di sostegno. Le condotte tenute da Caia ed evidenziate nel provvedimento impugnato (mancata presentazione agli incontri del CTU e dei servizi sociali; chiusura di alcune stanze della Villa in quanto troppo grande; ecc.) non erano tali da giustificare l’adozione della misura di protezione.

In conclusione, secondo la Corte di Cassazione, posto che l’ambito dei poteri da conferire all’AdS deve rispondere a specifiche finalità di tutela del soggetto amministrato e non può prescindere da risultanze espressive di un chiaro e significativo stato di menomazione o difficoltà della persona che si ipotizzi bisognevole di tutela, nella specie tali aspetti non erano stati compiutamente accertati in capo a Caia. In particolare, la valutazione era stata incentrata su carenze manifestatesi esclusivamente in relazione alla gestione dei beni ereditari. Ed in tale contesto ha ben affermato la Corte che la pretesa incapacità di gestire beni facenti parti del compendio ereditario può essere ovviata con altre misure quali la nomina di un amministratore giudiziario in quanto il ricorso all'amministrazione di sostegno risponde a precise finalità individuate dal legislatore, e non può rappresentare uno strumento per dirimere conflitti familiari afferenti alla gestione di beni ereditari per i quali esistono appositi rimedi approntati dall'ordinamento.

Il ricorso è stato quindi accolto con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione per un nuovo esame alla luce dei principi illustrati dalla Suprema Corte.

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