Per la Cassazione entrambi i coniugi devono contribuire al pagamento del mutuo. Il coniuge che ha pagato il mutuo per l’intero ha diritto alla restituzione della metà
Il trasferimento infraquinquennale dell’immobile in favore di un terzo non comporta la decadenza dai benefici “prima casa” se avviene nell’ambito degli accordi di separazione o divorzio
Corte di Giustizia dell'Unione Europea: le tutele della lavoratrice autonoma che cessa l'attività per la nascita del figlio
La prova della costituzione di una famiglia di fatto fa venir meno il diritto all’assegno divorzile e può essere data con la deposizione di un investigatore privato
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Nel contrasto tra i genitori sulla scelta della scuola pubblica o privata decide il Giudice senza ascoltare il minore
Il Tribunale per i Minorenni italiano è competente nei procedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale su un minore straniero residente abitualmente in Italia
Nei procedimenti de potestate la difesa tecnica delle parti è solo eventuale e la tutela del superiore interesse del minore è garantita dalla partecipazione del PM
Il Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta utilizza l’art. 25 del RD 1404/34 per disporre il monitoraggio di un giovane utilizzatore di wa anche al fine di verificare le capacità educative e di vigilanza della madre
Il collocamento di un minore in struttura si attua attraverso l’esecuzione forzata degli obblighi di fare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale decide il Tribunale (per i minorenni o ordinario) adito per primo
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Ammissibilità dell'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale tra favor veritatis e interesse del minore
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 291 c.c. permette di ridurre il divario di età previsto per l’adozione di maggiorenni
Il decreto di rimpatrio del minore sottratto (Convenzione dell’Aja 25 ottobre 1980) è revocabile in caso di sopravvenuto mutamento della situazione di fatto che lo ha originato
Accesso agli atti: il Consiglio di Stato rileva un conflitto in seno alle sue Sezioni e rimette la questione all’Adunanza plenaria
L’abbandono della casa coniugale non è motivo di addebito della separazione se il matrimonio è già in crisi
Irrilevante ai fini dell’assegno di mantenimento un aumento solo temporaneo dei redditi del marito separato
Provvedimenti in tema di mantenimento del coniuge e dei figli: quali limiti per la loro impugnabilità in Cassazione?
Condannato a risarcire il danno il padre che ostacola il rapporto tra il figlio e la moglie separata (che però non è senza colpe, e ne paga le conseguenze)
Deroghe all'affido condiviso per i figli nati fuori dal matrimonio: quando è possibile ridurre il diritto/dovere alla bigenitorialità
Il diritto del genitore al rimborso delle spese di mantenimento del figlio da parte dell’altro genitore inadempiente
L’assegnatario della casa familiare è tenuto al pagamento di tutte le spese correlate al suo utilizzo
Il minore è parte sostanziale del processo che lo riguarda ed ha diritto ad esser ascoltato, ma non è necessaria la sua partecipazione formale al processo
La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
La validità del vitalizio alimentare è condizionata dalla sussistenza dell’alea (che dev’essere valutata in concreto)
Secondo il GT del Tribunale di Vercelli può disporsi l’inserimento del beneficiario di ADS in una residenza sanitaria assistenziale nonostante il suo dissenso
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Amministrazione di sostegno e capacità di donare: il G.T. del Tribunale di Vercelli solleva questione di legittimità costituzionale
La diffamazione via internet integra l’aggravante dell’aver commesso il fatto col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
Per la Cassazione al prodigo, anche se non infermo di mente, può essere nominato un amministratore di sostegno, ma per il Tribunale di Modena non è così
Non può pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale nonostante le risultanze della CTU (favorevoli al genitore) e senza motivare adeguatamente in ordine all’interesse del minore
La Corte Costituzionale: il porto d’armi è un’eccezione al divieto di portare le armi, non un diritto
Mediazione obbligatoria, è dovuto il compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio?
Protezione per lo straniero con deficit cognitivo che si è integrato nella struttura di accoglienza in Italia
La prova del danno è indispensabile per il risarcimento del pregiudizio da responsabilità genitoriale
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Il valore preminente della disabilità in tema di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
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In tema di prova della simulazione della donazione e di condizione di procedibilità del giudizio di divisione
L’acquisto del legato, con godimento dei beni, non implica la rinuncia a far valere i diritti del legittimario
L’azione del legatario in sostituzione di legittima con facoltà di chiedere il supplemento è qualificabile come actio in personam e non come azione di riduzione
Sottrazione di un minore dalla casa – famiglia: non può proporre querela il legale rappresentante della struttura
La proposta di legge governativa diretta ad abbassare l’imputabilità penale a 12 anni si confronta con la realtà
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Anche il genitore (già convivente more uxorio) che non versa l’assegno per il figlio minore è penalmente responsabile
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
L’art. 570 bis c.p. riguarda anche gli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
Commette reato chi usa le credenziali d’accesso a Facebook del coniuge per fotografare una chat privata
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Nuovo Processo di nullità del matrimonio: la Santa Sede apre agli avvocati non graduati in Diritto Canonico
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Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
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Il trasferimento di residenza del genitore affidatario del figlio senza il consenso dell’altro: è giusto sanzionare?
La Cassazione chiude la vicenda dei “genitori nonni”: la bambina resti coi genitori adottivi ( … ma comunque sarebbe rimasta con loro)
Il riconoscimento giudiziale può essere negato solo in caso di comprovato, gravissimo danno per il figlio
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Se i genitori vivono in continenti diversi la responsabilità genitoriale può essere esercitata per delega
Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
I provvedimenti stranieri di affidamento in kafalah sono riconoscibili in base alle norme sulla protezione dei minori
Solo il creditore degli alimenti può scegliere di applicare la legge dello Stato di residenza abituale del creditore in alternativa a quella del proprio Stato di residenza abituale
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La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
Il giusto limite tra necessità di protezione e libertà di autodeterminazione della persona “fragile"01 AGOSTO 2023 | Diritti degli anziani e dei disabilidi Avv. Cristina Arata e dott.ssa Fiorella Guidolin Con la sentenza resa lo scorso 6 luglio, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha accertato la violazione da parte dell’Italia dell’art. 8 della Convenzione nei confronti di una persona anziana, soggetta ad amministrazione di sostegno, ricoverata in una struttura residenziale (RSA) contro la sua volontà, e sottoposta ad un particolare regime di isolamento per decisione dell’AdS e del G.T. La questione è stata portata all’attenzione della CEDU con il ricorso n. 46412/21, proposto il 20 settembre 2021 dal cugino in nome e per conto dell’interessato, in cui veniva lamentata la violazione da parte dello Stato italiano degli articoli 5 e 8 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo. La vicenda traeva origine nel 2017 dall’iniziativa della sorella dell’anziano che adiva il tribunale di Milano chiedendo la nomina di un amministratore di sostegno a favore del fratello. Nell’ambito dell’istruttoria il GT accertava che l’anziano viveva secondo la regola francescana, prediligendo una vita semplice e donando le sue ricchezze a quanti avevano bisogno, e che non appariva in grado di gestire i limiti di questa pratica: l’eccessiva prodigalità lo poneva in una condizione di vulnerabilità. Nominava, quindi, un amministratore di sostegno, con il compito di gestire le risorse economiche e il patrimonio del beneficiario. Successivamente l’anziano veniva sottoposto (sia nell’ambito nella procedura di ADS sia su richiesta dei servizi sociali) ad una serie di perizie psichiatriche e psicologiche. In una pima fase (anni 2017- 2018) veniva accertato che l’anziano non soffriva di alcuna psicopatologia e che i processi cognitivi e motivazionali necessari alla realizzazione degli atti quotidiani ordinari e straordinari erano conservati. Il 6 novembre 2018, la sorella unitamente al fratello beneficiario chiedeva quindi al GT di porre termine alla misura di protezione, adducendo l’intervenuta modifica delle condizioni che avevano portato alla sua applicazione. Tuttavia nella relazione presentata dai servizi sociali al GT veniva evidenziata la necessità della misura di protezione: l’anziano era rattristato per non poter gestire il suo patrimonio come soleva fare, per la sua condizione di soggezione rispetto alle decisioni del GT; non comprendeva di essersi esposto a dei rischi a causa della sua generosità, rifiutava di essere aiutato con riguardo alle condizioni insalubri del luogo in cui viveva, si spostava in bicicletta nonostante fosse quasi cieco. In conclusione, i servizi sociali chiedevano che venisse effettuata una nuova perizia psichiatrica. Il GT, rilevato che la sicurezza fisica e il benessere del beneficiario erano gravemente compromessi, e che aveva rilasciato dichiarazioni confuse e contraddittorie, nel maggio 2020 estendeva i poteri dell’ADS a tutti gli aspetti concernenti la persona dell’anziano e la sua cura. In particolare autorizzava l’ADS ad occuparsi, in nome dell’interessato (e quindi con poteri sostitutivi) di tutti gli affari che lo riguardavano, compreso decidere la soluzione abitativa più adeguata alle sue esigenze, e assicurarsi che ricevesse le cure e i trattamenti tenendo conto delle sue necessità ed aspirazioni. Il giudice precisava, altresì, che poteva essere previsto, se necessario, il collocamento in un istituto di cura e di ricovero idoneo, e che spettava quindi all’amministratore formulare il relativo consenso in luogo dell’interessato. La perizia medica redatta nel giugno del 2020 specificava che il beneficiario aveva conservato la capacità di giudizio e che non era stato constatato alcun deterioramento mentale o cognitivo. Una seconda perizia realizzata il 24 settembre 2020 chiariva che il beneficiario dell’amministrazione di sostegno manifestava un disturbo ossessivo-compulsivo della personalità. Il 26 ottobre 2020, l’AdS otteneva dal GT l’autorizzazione ad inserire l’anziano in casa di riposo ricorrendo all’intervento della forza pubblica, specificando che l’assistito non aveva più un medico di medicina generale e che era stato incardinato un procedimento penale nei confronti dei suoi collaboratori domestici per circonvenzione di incapace. Così l’AdS, accompagnato da un medico e dai carabinieri, si presentava al domicilio del beneficiario: quest’ultimo, informato della decisione di collocarlo in casa di riposo, manifestava tutta la sua contrarietà. Ritrovata la calma accettava poi di sottoporsi a controllo medico, consentiva di entrare temporaneamente in una casa di cura in vista del successivo rientro a casa. Due giorni più tardi iniziava a rifiutare il cibo, ad eccezione del pane e dell’acqua, per protestare contro la sua collocazione. Il 21 novembre 2020 l’anziano intratteneva un colloquio telefonico con il cugino, alla presenza di un assistente sociale ed in tale occasione dichiarava di essere ben assistito ma di desiderare il rientro nella propria abitazione. Qualche giorno prima, il 17 novembre 2020, la troupe di un noto programma televisivo aveva realizzato un servizio sulla situazione dell’anziano trattenuto nella casa di riposo contro la sua volontà: la vicenda diveniva di pubblico dominio. L’AdS decideva di impedire qualsiasi comunicazione diretta tra il beneficiario ed i terzi, ad eccezione del Sindaco del paese di residenza dell’anziano. Il 26 novembre 2020, il GT confermò la decisione dell’ADS perché diretta a proteggere il beneficiario dalla divulgazione della sua storia personale e dalle ripercussioni mediatiche, vietando a sua volta qualsiasi incontro e conversazione telefonica con i terzi. Il 7 dicembre 2021, il cugino e la sorella chiedevano al GT l’autorizzazione a far visita all’anziano nella casa di riposo; qualche giorno più tardi venivano informati del rifiuto della visita da parte dell’interessato, che aveva scritto una lettera nella quale esprimeva nuovamente il desiderio di rientrare a casa, specificando che voleva incontrare i suoi familiari nella sua abitazione. Il 18 marzo 2021 il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute inviava una raccomandazione alla procura del Tribunale di Lecco, invitandolo a considerare l’opportunità di domandare al GT una rivalutazione completa del contesto di vita dell’anziano e a porre termine al suo confinamento nella casa di cura. Sollecitava, altresì, la Procura a rivedere le misure adottate per la sua tutela e la predisposizione un sistema di protezione più adeguato. Il 3 maggio 2021, il Garante nazionale si recava nella casa di riposo verificando che il collocamento era stato deciso contro la volontà dell’interessato e che limitava fortemente la sua libertà personale: chiedeva quindi di attenuare l’isolamento e di assicurare l’uscita dalla struttura a breve in vista del ritorno al suo domicilio. Il 18 ottobre 2021, il GT ordinava una nuova perizia psichiatrica: l’esperto constatava un miglioramento delle condizioni fisiche, rilevava che partecipava volentieri a tutte le attività proposte, e che persisteva nel chiedere di rientrare a casa. Raccomandava quindi l’attribuzione di piccoli compiti per motivare e premiare l’anziano in modo che si sentisse utile ed importante all’interno della RSA, così come l’organizzazione di uscite in luoghi di suo interesse. Concludeva che si poteva prevedere un ritorno progressivo dell’anziano al suo domicilio grazie all’accompagnamento di un educatore e di uno psicologo, precisando che il progetto doveva implicare l’intervento dei servizi sociali, essere progressivo nel tempo e costantemente monitorato. Il 18 dicembre 2021, il Garante tornava nella RSA constatando l’attenuazione delle misure di isolamento ma raccomandava la messa in atto di un progetto adeguato ai suoi specifici bisogni. Il 12 febbraio 2023, il Garante effettuava una terza visita: incontrava il sindaco, il vicesindaco e il dirigente dei servizi sociali per discutere sulla necessità di una pianificazione efficace a garantire il necessario equilibrio tra il bisogno di protezione dell’anziano e le sue aspirazioni personali. Il PM non dava seguito alla raccomandazione del Garante. Veniva anzi avviato un procedimento penale per violazione di domicilio a carico di una persona sospettata di essere entrata nella RSA e di aver incontrato il beneficiario senza l’autorizzazione dell’ADS. Avanti alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo, lo Stato italiano contestava la possibilità per il cugino di agire in nome e per conto del parente. La Corte riteneva invece ricevibile il ricorso: in presenza di circostanze eccezionali, un terzo può agire senz’altro in nome e per conto di una persona vulnerabile, se sussiste il rischio che i suoi diritti siano privati di effettiva tutela e a condizione che il ricorrente e la vittima non si trovino in condizione di conflitto di interessi (Lambert et autres c. France, n. 46043/14). I ricorsi introdotti da privati per conto di una o più vittime di violazioni degli artt. 2,3 e 8 della Convenzione, attribuite alla autorità nazionali, possono essere dichiarati ricevibili nonostante l’assenza di una valida procura. In tali situazioni, infatti, è accordata un’attenzione particolare sia alle possibili cause di vulnerabilità - quali l’età, il sesso o una menomazione tali da impedire a determinate vittime di presentare il loro caso alla Corte – sia ai legami tra la vittima e il ricorrente (Lambert et autres, précité). L’anziano si trovava in una situazione che non gli permetteva di adire direttamente la Corte, dato che l’AdS disponeva di poteri sostitutivi della sua volontà, e che la doglianza principale riguardava proprio le restrizioni che lo stesso professionista aveva disposto con l’avvallo del GT. Il ricorrente lamentava, infatti, di essere stato collocato in casa di riposo dal 2020 e l’impossibilità di tornare al suo domicilio e di ricevere visite senza il consenso dell’AdS. e del GT. Tutto ciò veniva percepito come una violazione del diritto ad avere una vita privata. Per il Governo italiano la decisione di collocare l’anziano nella RSA rappresentava l’unica in grado di salvaguardare gli interessi patrimoniali e personali dell’interessato. L’ingerenza attuata dalle autorità era quindi rimasta entro i limiti del loro margine di discrezionalità. Il ragionamento della Corte Europea parte, invece, dall’assunto che l’attivazione di una misura di protezione giuridica è sempre potenzialmente suscettibile di integrare un’ingerenza nella vita privata del beneficiario: privare una persona della sua capacità d’agire, anche se solo parzialmente, è una misura grave che dev’essere limitata a circostanze eccezionali (Ivinovic c. Croatie, n. 13006/13). La limitazione del diritto individuale al rispetto della vita privata viola l’art. 8 se non è prevista dalla legge, se non persegue uno o più degli scopi legittimi di cui al paragrafo 2, e soprattutto se non è proporzionale rispetto agli obiettivi perseguiti. Nel caso concreto l’apertura dell’amministrazione di sostegno è stata ritenuta proporzionata e volta a perseguire il fine legittimo (ai sensi del secondo paragrafo dell’art. 8 della Convenzione) di garantire la protezione del beneficiario, in un primo tempo contro il rischio connesso all’eccessiva prodigalità e, a partire dal 2020, per il peggioramento delle sue condizioni fisiche e mentali. In tal senso, per la Corte, non può che essere riservato un margine di discrezionalità alle autorità nazionali (Maurice c. France, n. 11810/03), che varierà in funzione del diritto interessato, della sua importanza per la persona e della natura delle attività limitate, il tutto in funzione dello scopo perseguito mediante le restrizioni (A.-M.V. c. Finlande, n. 53251/13). Tuttavia andava considerata la circostanza che la decisione di nominare un ADS non era stata basata su di un’alterazione, accertata dai medici, delle facoltà mentali dell’anziano: la decisione del GT era fondata sul fatto che il beneficiario non era consapevole delle conseguenze della sua prodigalità, che soffriva di un disturbo della personalità ossessivo-compulsivo accompagnato da aspetti depressivi, che viveva in condizioni di povertà e trascurava la sua igiene. Aspetti che tuttavia non intaccavano la consapevolezza e competenza sufficienti a determinarsi nelle scelte di vita quotidiana, se adeguatamente supportate. Errata invece l’attribuzione ad altri di poteri integralmente sostitutivi. Né è condivisibile per la Corte la decisione dell’AdS di sottoporre il beneficiario ad uno stretto regime di isolamento, ignorando la sua richiesta di rientrare al proprio domicilio, di privarlo di tutti i contatti con l’esterno (salvo autorizzazione di AdS o GT), e questo non appena l’anziano era entrato nella RSA, e quindi anche prima della diffusione sui canali nazionali della trasmissione televisiva. Inoltre, sebbene gli esperti avessero previsto già da 2021 la possibilità di un ritorno progressivo al suo domicilio, questa misura non era mai stata attuata, disattendendo anche le plurime denunce e indicazioni del Garante nazionale. Se per la Corte, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione, in determinate circostanze il benessere di una persona affetta da disturbi psichici può costituire un fattore aggiuntivo da considerare nel valutare il possibile collocamento in istituto, tuttavia il bisogno oggettivo di assistenza sociale non può condurre automaticamente all’imposizione di misure restrittive della libertà. Tutte le misure di protezione adottate nei confronti di una persona fragile, ma capace comunque di esprimere la sua volontà, devono riflettere per quanto possibile i suoi desideri: spetta al giudice valutare tutti i fattori pertinenti in applicazione del principio di proporzionalità della misura da adottare. Restringere i contatti sociali è stata una scelta non ponderata e contraddittoria con le indicazioni degli esperti in favore delle uscite dell’anziano in luoghi di aggregazione. Né sono state predisposte misure per il ritorno al domicilio, anche se il collocamento era stato deciso in via provvisoria. Pur non essendo stato dichiarato né incapace né interdetto, il beneficiario si è trovato totalmente soggetto alle decisioni dell’AdS in tutti i settori di vita e senza limite di durata. Per la Corte, nel caso esaminato, le autorità hanno abusato della flessibilità dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, per perseguire obiettivi che il diritto italiano assegna, entro limiti rigorosi, solo alla misura del T.S.O.; e posto in essere un’elusione del quadro normativo dell’istituto e della sua ratio. Sottolinea la Corte che già nel rapporto pubblicato nel 2022 dal Comité europeén pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants era stata espressa preoccupazione in relazione alla situazione nelle RSA visitate: con le restrizioni associate al Covid 19 (privazione dell’accesso all’aria aperta e riduzione delle attività di passatempo e delle visite dei famigliari) gli ospiti si trovavano di fatto privati della loro libertà. Il CTP rilevava che tali restrizioni poste in essere in maniera continuativa da febbraio 2020 nelle RSA avevano avuto un effetto pregiudizievole sulla salute mentale e psicosomatica degli anziani. Di qui la raccomandazione a visite periodiche da parte dei GT ai residenti delle RSA sottoposti alla misura dell’amministrazione di sostegno. La Corte constata infine, con inquietudine, che la rappresentanza sostitutiva del beneficiario quanto alle decisioni di vita continua ad essere largamente praticata nell’ambito dell’amministrazione di sostegno. E invita le autorità statali ad abrogare le leggi che autorizzano questo tipo di sostituzione decisionale e ad adottare meccanismi di supporto decisionale, anche attraverso la formazione di professionisti della giustizia, della sanità e dei servizi sociali. Nel caso esaminato, sebbene l’ingerenza perseguisse l’obiettivo legittimo di tutelare il benessere più ampio del beneficiario, non è stata proporzionata e adeguata alla situazione della persona, alla luce delle possibili alternative che le autorità potevano adottare: pertanto non è rimasta entro i limiti del margine di discrezionalità di cui godono le autorità giudiziarie. Viste le circostanze, la Corte ha concluso statuendo la sussistenza della violazione da parte dell’Italia dell’art. 8 della Convenzione. Allegati AFFAIRE CALVI ET C.G. c. ITALIE
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