La prima sezione della Corte di Cassazione ritiene opportuno rimettere alla Prima Presidente alcune questioni relative ai minori ucraini per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite

di Avv. Barbara Bottecchia

IL CASO. Durante la guerra in Ucraina, nel 2022, due sorelline ucraine vengono temporaneamente trasferite in Italia per problematiche umanitarie e sanitarie. Il Consolato Generale ucraino provvedeva, prima dell’ingresso nel nostro territorio, a nominare un tutore internazionale per le minori incaricando una persona già presente sul territorio di occuparsi della loro permanenza in Italia.

Qualche tempo dopo veniva rilevato, tra il tutore e le minori, un conflitto di interessi poiché le minori desideravano restare in Italia anche per motivi di salute, in contrasto con le scelte del tutore. Conseguentemente il Giudice tutelare di Catania nominava un curatore speciale alle minori il quale provvedeva ad agire nel loro interesse anche in via sostanziale con richiesta di protezione internazionale, oltre a prestare il consenso per i trattamenti sanitari necessari alla loro cura.

L’originario tutore internazionale (nominato come si è detto dal Consolato Generale ucraino) propone ricorso straordinario per cassazione affermando il riconoscimento automatico, ai sensi dell’art. 23 della Convenzione dell’Aia del 1996, del provvedimento di nomina di un curatore per il rimpatrio delle minori del Console generale di Ucraina e sostenendo l’incompetenza del TO in favore del TM.

Le problematiche sollevate dal tutore internazionale riguardano il rapporto tra alcune disposizioni del codice civile italiano (art. 360 c.c. e art. 38 delle disposizioni di attuazione) e del codice di procedura (78 e 80 cpc) con più di qualche norma delle Convenzioni dell’Aja (25.10.1980 e 19.10.1996 e quella di Vienna sui rapporti consolari del 1963) che hanno dato adito ad interpretazioni e applicazioni diverse nei Tribunali italiani.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12410 del 2025 ha ritenuto di dover rimettere la decisione alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite al fine di chiarire:

  • se sussista o meno la competenza del GT, presso il TO, o quella del TM a provvedere sull’istanza urgente di nomina di un curatore speciale di minori ucraini, temporaneamente trasferiti in Italia su disposizione delle autorità ucraine nel contesto del conflitto Russia- Ucraina, a fronte del conflitto di interessi tra il tutore nominato dal Console generale di Ucraina e il minore;
  • quale sia l’ambito del controllo in sede giurisdizionale dell’atto dell’autorità ucraina, ai sensi dell’art. 23 della Conv. Dell’Aja del 1996, ed in particolare se possa non riconoscersi l’efficacia automatica in Italia del provvedimento del Console generale di Ucraina che abbia nominato un curatore al fine del rimpatrio del minore dall’Italia all’Ucraina;
  • se il riconoscimento dello status di rifugiato politico del minore possa avere delle interferenze sulla competenza e sulle decisioni in tema di rimpatrio dei minori ucraini;

Il perdurare ormai da oltre tre anni del conflitto che coinvolge l’Ucraina aumenta i casi di applicabilità della complessa normativa ed è quindi opportuno che, nell’interesse dei minori ucraini, presenti nel territorio italiano, si faccia chiarezza al fine di dare loro un’effettiva tutela giurisdizionale.

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