Inadempimento dell’obbligo vaccinale ed esonero giustificato per minori fragili: gli oneri in capo all’Amministrazione sanitaria

IL CASO. I genitori di un minore affetto da sindrome autistica e da altre patologie proponevano ricorso avanti il TAR Puglia avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione sanitaria riguardo alla loro richiesta di aggiornamento dell’anagrafe regionale vaccinale onde consentire la frequenza scolastica del figlio.
I ricorrenti deducevano la violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento e imparzialità e la violazione della normativa in base alla quale, per i minori fino ai sedici anni, l’obbligo vaccinale è escluso per il caso di pericolo per la salute o per quello di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, risultanti da attestazione del medico o pediatra.
L’ASL convenuta si difendeva deducendo di aver investito della questione il competente dirigente medico il quale aveva fornito il proprio responso con apposita relazione protocollata. Il pediatra del minore contestava invece l’esistenza di un onere di invio dei dati vaccinali posto a suo carico.
LA DECISIONE. Il TAR Puglia, con sentenza n.39 depositata il 7.1.2021, ha accolto il ricorso proposto dai genitori, ritenendo priva di alcun sostegno normativo la condotta dell’Amministrazione sanitaria.
Il TAR ha anzitutto sintetizzato la sequenza di azioni che debbono essere compiute dai soggetti pubblici in materia di vaccinazioni obbligatorie, tenuto conto che il controllo sui programmi di vaccinazione viene attuato attraverso il sistema dell’ “Anagrafe nazionale vaccini”, istituita nel 2018, alla quale i dati confluiscono per il mezzo di sistemi informativi regionali (di cui ogni Regione determina le modalità e specifiche tecniche). Tra queste azioni è previsto che i dirigenti delle Istituzioni scolastiche e servizi educativi inviino alle ASL l’elenco degli iscritti dell’anno scolastico, elenchi che in seguito devono essere restituiti con le indicazioni dei soggetti non in regola con i prescritti obblighi vaccinali e di quelli esonerati.
In particolare,

laddove si accerti l’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte di un minore, sugli uffici delle ASL grava l’onere di sollecitare la produzione dell’eventuale documentazione attestante la presenza di pericolo per la salute o comprovante l’immunizzazione a seguito di malattia naturale, ovvero di convocare i genitori. Le ASL non possono invece limitarsi a produrre una mera relazione interna, come avvenuto nel caso di specie, in cui la pediatra si era limitata ad attestare alcuni valori anticorporali del minore senza predisporre ulteriori approfondimenti clinici e non risultava essere stata inviata al competente servizio ASL alcuna documentazione attestante l’immunizzazione o il pericolo per la salute dato dalle vaccinazioni. 

Il minore, pertanto, a causa del mancato adempimento degli obblighi di legge da parte dell’Amministrazione sanitaria è stato privato della possibilità di fruire del servizio scolastico oltre che di un adeguato aggiornamento dell’anagrafe vaccinale. 
Il TAR ha quindi accolto il ricorso ordinando all’ASL competente di provvedere a raccogliere i dati sanitari e a compiere i necessari accertamenti per appurare la sussistenza delle condizioni per l’esonero o il differimento vaccinale e nominando, per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione sanitaria, un Commissario ad acta.
Non ha, invece, trovato accoglimento la domanda risarcitoria stante la mancata prova della fruibilità dei servizi scolastici, comunque limitati durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

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