Al pagamento delle spese per le strutture residenziali è tenuto il Comune della residenza effettiva del soggetto prima del ricovero, e non quello della residenza anagrafica

di Avv. Chiara Curculescu

IL CASO. Il Tribunale per i Minorenni di Napoli, con provvedimento dell’11.7.2011 convalidava il collocamento di una minore presso una struttura disposto dal sindaco del Comune di Torre del Greco ai sensi dell’art. 403 c.c.. In seguito, nel 2013, il Tribunale disponeva il suo collocamento provvisorio presso una coppia di coniugi e poi, nel 2015, il collocamento presso altra comunità educativa, in entrambi i casi presso altro Comune. Veniva inoltre nominato un tutore.

Nel 2020 il Tribunale di Benevento pronunciava decreto ingiuntivo a favore dell’ultima struttura in cui era stata collocata la minore e nei confronti del Comune di Torre del Greco per il pagamento di € 176.017,28 per la presa in carico della minore dall’ottobre 2015 al settembre 2019. Il decreto ingiuntivo veniva confermato all’esito del procedimento di opposizione promosso dal Comune sul presupposto che, ai fini dell’imputazione degli oneri, non rilevava il trasferimento di residenza nel frattempo intervenuto della minore, sia con il collocamento provvisorio presso la coppia di coniugi che con la nomina di un tutore (tutti residenti in altro Comune): unico responsabile dell’intervento doveva individuarsi nel Comune per primo coinvolto nella presa in carico.

L’appello proposto dal Comune di Torre del Greco avverso la sentenza che definiva la causa di opposizione al decreto ingiuntivo veniva rigettato dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza depositata in data 17.7.2023. Il giudice di secondo grado, infatti, riteneva che l’iter di collocamento della minore fuori famiglia che aveva preso avvio nel 2011 non fosse stato interrotto dal collocamento provvisorio in una famiglia residente fuori dal Comune.

Il Comune di Torre del Greco proponeva ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. Con il primo veniva lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 4 della l.n. 328/2000 (la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) nel quale si stabilisce che “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”.

Secondo il ricorrente, infatti, l’obbligazione al pagamento della comunità si sarebbe trasferita a seguito del collocamento della minore presso una coppia residente in altro Comune e comunque con la nomina del tutore. Con il secondo motivo veniva denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in quanto la Corte territoriale non aveva tenuto conto della modifica intervenuta circa la responsabilità genitoriale, con la nomina del tutore, né del trasferimento presso altra struttura dopo il collocamento presso la coppia di coniugi.

LA DECISIONE. Con ordinanza n. 15009 depositata 4.6.2025 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso condannando il Comune ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità oltre al versamento del doppio contributo unificato.

La Suprema Corte ha anzitutto esplicitato come il vizio di omesso esame di fatti decisivi sia inammissibile in caso di “doppia conforme”, che ricorre anche quando “le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice”. Nel caso preso in esame, tanto il giudice di primo grado quanto quello di secondo, avevano ritenuto che la competenza dei pagamenti dovesse essere rinvenuta in capo al Comune nel quale avevano la residenza i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale al momento del primo ricovero, quindi Torre del Greco.

Rilevato, inoltre, che il collocamento provvisorio medio tempore intervenuto non dovesse essere inquadrato come affido, e dunque rientrasse nel medesimo procedimento finalizzato ad inserire la minore presso strutture comunitarie familiari, e che anche il cambiamento di struttura non avesse alcun rilievo, la Suprema Corte ha ribadito che

al pagamento delle spese è tenuto il Comune della residenza effettiva del soggetto prima del ricovero e non quello della residenza anagrafica, in quanto, essendo più prossimo ai bisogni della persona, se previamente informato dell’intenzione di ricovero, è in condizione di valutare meglio le modalità della presa in carico da parte della struttura”.

Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dalla l.n. 328/2000 al Comune territorialmente competente spetta, conseguentemente, la definizione dei parametri per la valutazione delle condizioni di povertà, di reddito limitato e di incapacità parziale o totale della persona che necessiti di usufruire di determinate prestazioni.

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