È possibile l’accettazione tacita dell’eredità successiva alla rinuncia?

02 MARZO 2023 | Successioni e donazioni

di avv. Alessandra Buzzavo

Con l’ordinanza della Seconda Sezione civile n. 37927 di data 28.12.2022 la Corte di Cassazione torna su un tema già oggetto di altre pronunzie, confermando il principio secondo cui non è possibile porre in essere un’accettazione tacita dell’eredità successivamente alla rinuncia dell’eredità medesima.

IL CASO. Tizio conveniva in giudizio i propri familiari, sostenendo che, in nome e per conto degli stessi, aveva curato un’operazione immobiliare che era culminata con la realizzazione di abitazioni ad uso civile in Napoli.

Nello specifico l’attore, nell’interesse di tutti i comproprietari degli immobili, si era opposto alla richiesta del Comune di pagare gli oneri di urbanizzazione dei costi di costruzione relativi alle concessioni edilizie, ed al fine di evitare gli oneri di riscossione coattiva, aveva corrisposto all’Amministrazione l’importo di vecchie Lire 101.217.320.

Tizio chiedeva, quindi, che il Tribunale condannasse i convenuti a rimborsare pro quota allo stesso le somme che egli aveva anticipato nel comune interesse, per un importo pari a vecchie Lire 11.831.798 ciascuno.

Il Tribunale in primo grado, esaminate le scritture private intervenute tra Tizio ed i familiari, concludeva nel senso dell’accoglimento della domanda di Tizio, in quanto con le dette scritture i convenuti si erano obbligati a rimborsare all’attore tutto quanto lo stesso aveva anticipato per la complessiva operazione immobiliare (con l’esclusione di uno dei convenuti che non aveva sottoscritto analogo impegno).

Nelle more del giudizio ad alcuni dei convenuti subentravano i rispettivi eredi, i quali proponevano appello avverso la sentenza di primo grado.

La Corte d’Appello di Napoli dichiarava inammissibile ed al contempo rigettava l’appello. In particolare i Giudici di secondo grado rilevavano che gli appellanti nel primo giudizio si erano affermati chiaramente eredi dei loro danti causa, ed avevano posto in discussione la mancanza di prova di tale loro qualità solo in appello.

In particolare, esaminando gli atti di primo grado, secondo la Corte d’Appello di Napoli emergeva che gli appellanti avevano tenuto un comportamento del tutto contraddittorio atteso che, dopo essersi affermati eredi dei loro danti causa, pur avendo evidenziato di aver rinunciato all’eredità degli stessi, si erano espressamente riportati alle argomentazioni sviluppate dai rispettivi de cuius, difendendosi dalla pretesa azionata da Tizio anche nel merito. Tanto che concludevano in via principale per il rigetto della domanda attorea per la sua infondatezza, e solo in via gradata subordinata per avere gli stessi rinunciato all’eredità.

La Corte d’Appello di Napoli riteneva, quindi, che tale condotta era incompatibile con la dichiarazione di voler rinunciare all’eredità, configurandosi - in considerazione della revocabilità della rinuncia - come comportamento concludente chiaramente integrante un’accettazione tacita dell’eredità.

In estrema sintesi la Corte d’Appello riscontrava negli appellanti un comportamento inconciliabile con la volontà di rinunciare all’eredità dei loro danti causa.       

 

LA SENTENZA. Per quanto qui interessa i ricorrenti in Cassazione censuravano la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha ritenuto che gli appellanti avessero posto in essere comportamenti concludenti chiaramente integranti revoca della rinuncia all’eredità ed accettazione tacita della stessa.

A parere dei ricorrenti la Corte d’appello avrebbe invertito l’onere della prova, ritenendo che la legittimazione passiva dovesse essere provata dai ricorrenti nonostante la loro rinuncia all’eredità.

La Corte ha ritenuto questo motivo di ricorso fondato.

I ricorrenti avevano rinunciato all’eredità dei loro danti causa con atto avanti al funzionario della volontaria giurisdizione del Tribunale di Napoli.

A fronte di tale atto di rinuncia, la Corte d’Appello di Napoli ha erroneamente ritenuto che la loro costituzione in giudizio e la richiesta di rigetto nel merito della domanda attorea comportasse una revoca tacita alla rinuncia all’eredità mediante comportamenti concludenti, espressione di tale volontà.

Secondo gli Ermellini la rinuncia all’eredità consiste in un atto giuridico unilaterale, mediante il quale il chiamato all’eredità dismette il suo diritto di accettarla. Il compimento di tale atto determina la perdita del diritto all’eredità ed il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato. Il tutto secondo il disposto dell’art. 519 del cod. civ..

Tuttavia, sino a quando non si perfezioni l’acquisto dell’eredità da parte degli altri chiamati, il rinunziante può sempre esercitare il diritto di accettazione, come è previsto dall’art. 525 cod. civ..

L’art. 519, inoltre, richiede che l’atto di rinuncia rivesta una forma solenne in quanto deve farsi con dichiarazione ricevuta dal Notaio o dal Cancelliere ed inserita nel registro delle successioni. La forma è a pena di nullità.

La Corte di Cassazione alla luce dei principi sopra enunciati ha quindi ritenuto di dover dare continuità al seguente principio di diritto: “Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 cod. civ. in tema di rinunzia all’eredità – la quale determina la perdita del diritto all’eredità ove ne sopraggiunga l’acquisto da parte degli altri chiamati

– l’atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio e al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile (sez. 2, sent. 21014 del 2011 e sez. 2, sent. n. 3958 del 2014 sez. 3, sent. n. 4846 del 2003)”.

Non essendosi la Corte d’Appello di Napoli adeguata a tale principio, ed avendo erroneamente ritenuto che con la condotta processuale i ricorrenti avessero implicitamente revocato la rinuncia all’eredità, aveva erroneamente accolto la domanda avanzata da Tizio nei loro confronti.

La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli