Una volta accettata l’eredità, è possibile rinunziarvi?

08 GIUGNO 2022 | Successioni e donazioni

di avv. Alessandra Buzzavo

Il Tribunale di Treviso – Volontaria Giurisdizione - ha avuto modo di ribadire un principio cardine, secondo cui il chiamato all’eredità che abbia accettato l’eredità (seppur con beneficio di inventario) non può più rinunziarvi.

IL CASO. Tizia, in qualità di madre e legale rappresentante del figlio minore Caio, presentava al Tribunale di Treviso - Volontaria Giurisdizione istanza di autorizzazione ex artt. 320 e 519 c.c..

Nello specifico Caia dava atto che: (i) era deceduto, senza lasciare testamento, il coniuge e padre del figlio minore; (ii) previa autorizzazione del Giudice Tutelare, Tizia aveva accettato con beneficio di inventario l’eredità del defunto marito sia in proprio che per conto del figlio minore; (iii) era stato quindi eseguito l’inventario dei beni ereditari, dai quali emergeva l’esistenza di ingenti debiti del de cuius(iv)  vi era quindi l’interesse del minore a rinunciare all’eredità paterna. Tizia chiedeva pertanto di essere autorizzata dal Tribunale a rinunciare all’eredità, oltre che per conto proprio, anche per conto del figlio minore Caio.

IL PROVVEDIMENTO. Il Giudice Tutelare, preso atto che, con atto del 15.6.2021, Tizia aveva posto in essere atto di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario sia in proprio che per conto del figlio minore Caio, rilevava che l’atto di accettazione dell’eredità è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l’acquisto della qualità di erede in capo al chiamato. Detto status permane in capo all’erede sia che lo stesso intenda revocare l’atto di accettazione, sia che intenda porre in essere un successivo atto di rinuncia all’eredità (Cass. 23.7.2020 n. 15663).

Il Giudice Tutelare ha inoltre precisato che il principio della retroattività della rinuncia trova applicazione solo nel caso in cui tra l’apertura della successione e la data della rinuncia il chiamato non abbia posto in essere atti idonei ad accettare l’eredità, e non anche nel caso in cui sia stato posto in essere un atto di accettazione, sebbene con beneficio di inventario.

In ragione dei principi sopra illustrati, che possono riassumersi nel brocardo “semel heres, semper heres”, il Giudice Tutelare ha rigettato il ricorso.

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