Testamento olografo scritto con carattere stampatello: è valido?

11 MARZO 2022 | Successioni e donazioni

di Avv. Fulvia Catarinussi

Con l’ordinanza 42124 del 31.12.2021, la Corte di cassazione ha stabilito che il tipo di carattere grafico impiegato per la redazione della scheda testamentaria non è un requisito formale del testamento olografo, ma semplicemente pone un problema di prova della provenienza dello scritto.

IL CASO.

Tizio, senza moglie né figli, moriva lasciando unici eredi legittimi i figli del fratello premorto Caio, nonché le figlie dell’altro fratello Sempronio, il quale aveva rinunciato all’eredità. Tizio aveva redatto un testamento olografo nel quale aveva istituito eredi solamente il fratello Sempronio e le sue figlie. I figli del fratello Caio impugnavano il testamento dello zio, chiedendo che venisse accertata la nullità della scheda per difetto di autografia, nonché per mancanza di data e di valida sottoscrizione; in via subordinata, chiedevano l’annullamento del testamento per incapacità di intendere e volere del testatore, con l’apertura in ogni caso della successione legittima di Tizio e condanna dei convenuti al rilascio dei beni ereditati in forza del testamento.

Il Tribunale accoglieva la domanda di nullità del testamento in quanto scritto con caratteri a stampatello, in assenza di prove che lo stampatello fosse il modo abituale per il testatore di scrivere.

La Corte d’appello, tuttavia, riformava la sentenza statuendo che: (i) anzitutto, in linea di diritto, il testamento olografo, scritto con il carattere stampatello, di per sé, non pone un problema di validità, in rapporto ai requisiti dell’olografo, ma, semmai, un problema di prova in presenza di contestazioni della sua autenticità; (ii) in secondo luogo, secondo i principi generali in materia di accertamento negativo, l’onere della prova della non autenticità del testamento olografo è a carico di chi la deduce.

Sul profilo dell’autenticità, esaminata la consulenza grafica espletata in primo grado, la Corte d’appello metteva in luce che l’esperto aveva concluso con un giudizio di autenticità espresso in termini di “elevata probabilità” che, secondo la Corte territoriale, in termini processuali, poteva assurgere a giudizio di certezza giuridica.

Ciò anche in funzione del fatto che erano presenti in atti documenti che confermavano che, anche in epoca precedente la redazione del testamento, il defunto alternava l’uso del corsivo con lo stampatello.

In relazione alla questione dell’incapacità del testatore, richiamate le conclusioni del consulente tecnico, il quale aveva concluso nel senso che non era possibile stabilire se il testatore fosse privo della capacità di autodeterminarsi al momento della redazione del suo testamento, i giudici della Corte d’appello evidenziavano che il relativo onere probatorio spettava agli attori, i quali non avevano provato lo stato di incapacità al momento di formazione della scheda. Anzi, esisteva un certificato medico riportante la medesima data del testamento, dal quale non risultava uno stato di incapacità.

I MOTIVI DEL RICORSO PER CASSAZIONE E L’ORDINANZA.

Gli attori proponevano ricorso per Cassazione. Tra i motivi del ricorso, rivestono particolare rilevanza per il tema in questione, il terzo, il quarto e il quinto motivo.  In particolare, con il terzo motivo, i ricorrenti lamentavano “la violazione degli artt. 602 e 606, comma 1, c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, sostenendo che il requisito dell’autografia, richiesto dalla legge per il testamento olografo, non è compatibile con l’uso dello stampatello.

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato poiché vi è

gran parte della dottrina e della giurisprudenza che ammette “la validità formale del testamento olografo non solo quanto risulti che il testatore usasse scrivere in stampatello, ma anche nel caso in cui il testatore non abbia mai fatto uso di quel particolare carattere, argomentando dall’art. 602 c.c., che non pone fra i requisiti necessari l’abitualità della scrittura, limitandosi ad indicare la sola autografia. Tale tesi è stata fatta propria dalla giurisprudenza della Corte, la quale ha riconosciuto la validità del testamento olografo scritto in stampatello”.

E ciò anche in forza del livello di attendibilità raggiunto dalle attuali perizie grafologiche che consentono, con buon grado di precisione, di attribuire la paternità dello scritto, anche in caso di utilizzo dello stampatello.

Nel caso in esame, secondo la Corte di Cassazione, la Corte d’appello ha fatto proprie le conclusioni del consulente tecnico, il quale aveva evidenziato che lo stampatello presentava caratteristiche “individualizzanti” che consentivano, in termini di elevata probabilità, di riconoscere l’autenticità della scheda.

Ha rilevato, inoltre, la Corte di legittimità che la Corte d’appello ha correttamente inteso superare quel minimo di incertezza espressa dal consulente tecnico con l’utilizzo di altri elementi, in particolare quattro cartoline, da cui risultava che anche in tempi precedenti il de cuius usava scrivere in stampatello.

A tal proposito, con riferimento ai suddetti scritti comparativi, con il quarto motivo, i ricorrenti lamentavano che la Corte d’appello avesse avallato l’uso di scritture di comparazione non omogenee, in corsivo e in stampatello, e persino non autentiche.

Secondo la Corte di cassazione il motivo è inammissibile. Gli ermellini hanno precisato al riguardo che, ai fini di stabilire l’autenticità della scheda testamentaria, il CTU aveva senza dubbio considerato a fini comparativi le sole sottoscrizioni autentiche e che “quando la Corte di merito menziona altri documenti (in particolare le cartoline), non si riferisce a scritture utilizzate dal consulente per la comparazione, ma richiama quei documenti al solo fine di far emergere che il de cuius usava talvolta scrivere in stampatello”.

La Corte di cassazione ha accolto invece l’ottavo motivo con il quale i ricorrenti avevano lamentato il fatto che la Corte d’appello avesse escluso l’incapacità del testatore senza esaminare le prove documentali offerte dagli appellanti e senza considerare le istanze di prova in proposito formulate.

Gli Ermellini al riguardo hanno precisato che,

poiché ai sensi dell’art. 591, comma 1, c.c., la capacità di testare è la regola e si presume, mentre l’incapacità è l’eccezione, “la prova dell’incapacità del testatore nel momento in cui fece testamento deve essere fornita con ogni mezzo in modo rigoroso e specifico dalla parte che l’abbia dedotta”.

In particolare, il CTU nel corso del primo grado di giudizio, aveva concluso ritenendo che non fosse possibile stabilire se il de cuius fosse o meno assolutamente privo della coscienza e del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi al momento della redazione del testamento olografo. Secondo la Corte di cassazione, i giudici di secondo grado hanno errato nel dichiarare sussistente la capacità del testatore pur in presenza di una prova sostanzialmente insufficiente circa la sua capacità, emergendo “con chiarezza da tali considerazioni che la decisione, nel suo complesso, non è fondata sul positivo riscontro di uno stato di capacità del testatore”.

Alla luce di quanto sopra, la Corte di cassazione, nonostante il rigetto degli altri motivi, ha cassato la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviato la causa alla Corte d’appello in diversa composizione.

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