Se il de cuius è morto prima dell’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia attuata dalla Legge n. 219/2012 e dal Decreto Legislativo n. 164/2013, quali sono le sorti del suo diritto di accettare l’eredità?

01 SETTEMBRE 2021 | Successioni e donazioni

Individuati quali unici limiti all’efficacia retroattiva delle nuove norme il giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia del 2012 e il decorso della prescrizione decennale dei diritti discendenti dalla nuova formulazione dell’art. 74 c.c., secondo le previsioni contenute nell’art. 104 D. Lgs. 154/2013, la Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 65 del 17.3.2021, ha ribadito il principio secondo cui, nel caso in cui un soggetto sia deceduto prima dell’entrata in vigore della suddetta riforma, in tal modo senza poter accettare l’eredità di parenti ‘naturali’ premorti, il suo diritto di accettare l’eredità si trasmette ai suoi eredi, i quali possono esercitarlo anche tacitamente attraverso l’azione di petizione di eredità. 

IL CASO. Con atto di citazione del 2.2.2017, i figli ed eredi ex lege di Tizia citavano in giudizio i nipoti di Caio (di quest’ultimo discendenti di 4° grado) chiedendo che, anzitutto, venisse accertata e dichiarata in capo a Tizia la qualità di erede universale ex lege del nipote premorto Caio, in virtù del vincolo di parentela naturale (di 3° grado) in essere con quest’ultimo, tale da escludere qualsiasi altro erede/successibile del de cuius stesso. Chiedevano, per l’effetto, che fosse accertato e dichiarato che gli attori, in qualità di eredi ex lege di Tizia, avevano diritto alla restituzione dell’intero compendio ereditario del de cuius Caio, nonché, conseguentemente, che i convenuti venissero condannati alla restituzione dei beni in loro possesso rientranti nell’asse ereditario del de cuius Caio all’atto dell’apertura della successione o, in subordine, in caso di impossibilità di restituzione in natura, comunque alla restituzione agli attori del loro valore effettivo in denaro, oltre al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nella misura che sarebbe risultata di giustizia al termine dell’istruttoria. In ulteriore subordine, chiedevano che, in caso di cessione a terzi in buona fede, i convenuti venissero condannati a corrispondere agli attori quanto ottenuto dalla cessione stessa. Chiedevano altresì che i convenuti venissero condannati a risarcire in favore degli attori tutti i danni a questi derivati dall’indebito godimento dei beni (e dei loro frutti) del compendio ereditario, nonché che venissero ordinate le annotazioni a favore degli attori nei Registri Immobiliari e per l’effetto procedersi alle intestazioni catastali in favore degli attori medesimi relativamente a tutti i beni immobili del compendio del de cuius, ordinandone le necessarie volture e trascrizioni. 

Per quanto concerne la ricostruzione del legame di parentela tra Tizia e Caio, gli attori esponevano che Tizia, alla luce della riforma intervenuta con Legge n. 219/2012 (che ha riconosciuto i diritti successori anche a favore dei soggetti legati da vincolo di parentela “naturale” in linea collaterale fino al sesto grado) e del successivo D. Lgs. n. 164/2013, doveva essere considerata erede successibile di Caio quale parente di 3° grado e, come tale, dunque, con vocazione prevalente rispetto ai convenuti, discendenti di 4° grado di Caio.

Si costituivano in giudizio i convenuti eccependo che Tizia, deceduta il 31.10.2011, in realtà non aveva accettato l’eredità di Caio e non avrebbe comunque potuto farlo dal momento che era deceduta prima della suddetta riforma del diritto di famiglia del 2012. Ad ogni modo, sostenevano altresì che, nel caso in cui il chiamato all’eredità muoia senza averla accettata, il diritto si trasmette agli eredi ex art. 479 c.c. non con lo stesso grado del chiamato all’eredità, ma con il grado successivo, con la conseguenza che, nella fattispecie, gli attori sarebbero stati da considerarsi chiamati all’eredità di 4° grado, al pari dei convenuti, con l’effetto che il compendio ereditario non avrebbe dovuto essere riassegnato in capo esclusivamente agli attori, ma semmai suddiviso e ripartito tra i convenuti e gli attori.

 

LA SENTENZA DI PRIMO GRADO. Il Tribunale di Udine rigettava le domande attoree in considerazione del fatto che “per essere eredi non è sufficiente essere chiamati all’eredità del defunto, ma è necessario accettare l’eredità di cui si tratta, in modo espresso oppure tacito”. Secondo il Tribunale, “erede, quindi è colui che, sul presupposto di essere chiamato all’eredità, ha, poi, anche accettato l’eredità di cui si tratta”. Pertanto, secondo il giudice di prime cure, nonostante la riforma del diritto di famiglia del 2012, Tizia non poteva essere considerata erede ex lege di Caio per vincolo di parentela di 3° grado poiché non aveva potuto accettarne l’eredita, essendo deceduta prima dell’entrata in vigore della suddetta riforma.   

Il Tribunale osservava, inoltre, che gli attori anziché agire in giudizio per far valere la qualità di erede di Caio in capo a Tizia, avrebbero dovuto esercitare l’azione ex art. 533 c.c. per far valere direttamente la loro qualità di eredi di Caio, come ammesso dall’art. 104 del D. Lgs. n. 154/2013. Infatti, “le norme di riforma sopra citate non prevedono la possibilità di far valere la qualità di erede di un soggetto già defunto alla data di entrata in vigore delle norme medesime”, mentre l’art. 104 del D. Lgs. n. 154/2013 stabilisce che, “fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, sono legittimati a proporre azioni di peCaione di eredità ai sensi dell’art. 533 c.c. coloro che, in applicazione dell’art. 74 c.c. hanno titolo a chiedere il riconoscimento della qualità di erede (…) tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei discendenti del figlio, riconosciuto o la cui paternità o maternità sia stata giudizialmente accertata, morto prima dell’entrata in vigore della Legge n. 219/2012”.

 

I MOTIVI D’APPELLO. Gli eredi di Tizia impugnavano la sentenza del Tribunale di Udine in forza dei seguenti motivi.

In primo luogo, col primo e col terzo motivo, gli appellanti lamentavano che il Tribunale avesse posto a fondamento della propria decisione circostanze mai eccepite o contestate o sollevate dalle parti in corso di causa (quali la circostanza della intervenuta o meno accettazione dell’eredità di Caio da parte degli attori nonché della qualifica di erede di Tizia nei confronti del nipote Caio e dell’applicazione o meno alla fattispecie delle disposizioni previste dalla riforma di cui alla Legge n. 219/2012), in violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c..

Secondo gli appellanti, dal momento che nel corso del giudizio non era mai stata contestata la loro qualità di eredi di Tizia, né la qualità di quest’ultima di zia del de cuius Caio, emergeva chiaramente che la materia del contendere risultava circoscritta al diritto degli attori di succedere a Caio, o come eredi di 3° grado, escludendo così i convenuti dalla successione ereditaria, oppure come eredi di 4° grado, concorrendo in pari grado con tutti i convenuti nella successione. Inoltre, con riferimento alle questioni affrontate per la prima volta solamente in sede decisoria, il Giudice avrebbe dovuto porre le parti nelle condizioni di argomentare e di contraddire, in ossequio al principio del giusto processo.

Col secondo motivo d’appello, invece, gli appellanti lamentavano che il Tribunale avesse travisato, limitandola, la portata applicativa della Legge n. 219/2012 e dell’art. 104 del D. Lgs. 154/2013. Secondo la ricostruzione degli appellanti, la ratio della suddetta normativa sarebbe stata quella di riconoscere ai soggetti legati da vincolo di parentela naturale e ai loro successori i medesimi diritti spettanti ai soggetti legati da vincolo di parentela legittima ed ai loro successori, con l’unica eccezione degli effetti dei giudicati formatisi prima dell’entrata in vigore della Legge n. 219/2012.

 

LA SENTENZA. I giudici di secondo grado hanno accolto l’appello con le motivazioni che seguono.

Secondo la Corte d’appello di Trieste emergeva chiaramente, dalla documentazione depositata in primo grado dagli attori, che gli appellanti fossero figli di Tizia e che quest’ultima fosse zia di Caio, allo stesso legata da un rapporto di consanguineità di 3° grado in linea collaterale e che era altresì parimenti pacifico in causa che i convenuti fossero parenti di 4° grado di Caio. Risultava inoltre che Caio era premorto a Tizia, la quale comunque era deceduta prima dell’entrata in vigore della Legge n. 219 del 2012 e del D. Lgs 154/2013, con la conseguenza che, alla data di apertura della successione di Caio, Tizia non aveva di certo titolo per concorrere alla di lui successione.

Tuttavia, secondo la Corte di merito, “è noto che con l’intervento legislativo di cui alla Legge n. 219/2012, completato con il D. Lgs. 154/2013, le disparità di trattamento tra i figli nati all’interno o al di fuori del matrimonio sono state completamente rimosse”; più nello specifico, ne è prova anche lo stesso dettato normativo dell’art. 104 D. Lgs. n. 154/2013 in base al quale, fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della riforma, sono infatti legittimati a proporre azioni di petizione di eredità, ai sensi dell’art. 533 del c.c., sia direttamente coloro che, ai sensi del riformato art. 74 c.c., hanno titolo a chiedere il riconoscimento della qualità di erede, sia i discendenti di questi nel caso in cui il titolare di tale diritto sia deceduto prima dell’entrata in vigore della legge di riforma.

Pertanto, considerate le finalità e i principi ispiratori della riforma, alla luce anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2015 che ha ritenuto non eccedere i limiti della delega e conforme al criterio di ragionevolezza, l’art. 104 D. Lgs. 154/2013, individuati quali unici limiti all’efficacia retroattiva delle nuove norme la presenza di giudicati formatisi prima dell’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia del 2012 e il decorso della prescrizione decennale dei diritti discendenti dalla nuova formulazione dell’art. 74 c.c., secondo le espresse previsioni contenute nell’art. 104 D. Lgs. 154/2013, “disciplina quindi anche l’ipotesi in cui il parente naturale ora titolare di diritti successori sia deceduto prima dell’entrata in vigore della legge”.

Pertanto, alla luce dei suddetti principi, essendo pacifico che: (i) “la proposizione della domanda di peCaione ereditaria costituisce un’ipotesi di accettazione tacita dell’eredità (Cass. Civ. 24332/2011)”; (ii) che l’art. 479 c.c. “già prevede la trasmissione del diritto di accettare l’eredità quando il chiamato muoia senza averla accettata, il cui effetto è quello di investire il trasmissario dell’intera posizione giuridica che faceva capo al trasmittente”; (iii) che il quinto comma dell’art. 104 citato prevede che “i diritti successori che non sarebbero spettati a persona deceduta prima di tale termine possono essere fatti valere dai suoi discendenti in rappresentazione e dai suoi eredi”, la Corte d’appello di Trieste, con sentenza non definitiva n. 65 del 17.3.2021, in accoglimento dell’appello ed in riforma della gravata sentenza,

ha accertato e dichiarato che gli appellanti, in quanto figli di Tizia, sono eredi di Caio, e per l’effetto ha accolto la domanda di peCaione di eredità dagli stessi proposta, condannando i convenuti alla restituzione dei beni in loro possesso, facenti parte dell’asse ereditario del de cuius Caio all’atto dell’apertura della successione.

 

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